INAIL – Circolare 25 giugno 2020, n. 26
Registro nazionale degli aiuti di Stato – Sgravi sui premi assicurativi costituenti aiuti di Stato soggetti a registrazione ai sensi dell’articolo 10, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
Quadro normativo
– Legge 24 dicembre 2012, n. 234: “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, articolo 52 “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115.
– Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dall’articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
– Legge 4 agosto 2017, n. 124: “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, articolo 1, commi 125-129.
Premessa
L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (NOTA 1), come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 29 luglio 2015, n. 115 (NOTA 2), ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, il Registro nazionale degli aiuti di Stato e ha stabilito che esso deve essere utilizzato per effettuare le verifiche sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di aiuti de minimis.
Il comma 1 del predetto articolo ha disposto che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (NOTA 3), che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (NOTA 4).
Il comma 6 del medesimo articolo 52 ha demandato a un regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l’adozione della disciplina per il funzionamento del Registro e la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti, compresi i criteri per l’eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.
Il regolamento è stato adottato con il decreto 31 maggio 2017, n. 115 (NOTA 5) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 luglio 2017, n. 175 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2017. Il predetto regolamento ha definito le informazioni contenute nel Registro nazionale aiuti, l’accesso e la conservazione delle stesse, nonché gli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc da parte dell’autorità responsabile e gli obblighi di registrazione degli aiuti individuali da parte del soggetto concedente.
Con il decreto 28 luglio 2017 (NOTA 6) del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, sono stati quindi definiti i tracciati di dettaglio relativi ai dati e alle informazioni individuati dal regolamento, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l’interoperabilità del Registro nazionale aiuti, le modalità di accreditamento al Registro stesso delle Autorità responsabili e dei Soggetti concedenti ed è stato individuato il Centro unico di responsabilità per le funzionalità del Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico (NOTA 7).
L’articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, di seguito regolamento di funzionamento, disciplina la registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione, tra i quali rientrano anche alcuni sgravi sui premi assicurativi applicati dall’Inail, qualificati come aiuti di Stato dalla vigente normativa di riferimento.
Nel rinviare integralmente al predetto regolamento per una completa informazione, con la presente circolare (NOTA 8) si riassume la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato e si indicano gli sgravi sui premi assicurativi oggetto dell’obbligo di registrazione da parte dell’Inail ai sensi dell’articolo 10 citato, già illustrati ogni anno nella guida all’autoliquidazione, nonchè i termini e le modalità della registrazione stessa.
Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Aiuti contenuti nel Registro e verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti
L’articolo 52, comma 2, della legge della legge 24 dicembre 2012, n. 234 stabilisce che il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico contiene, in particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (NOTA 9), ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 52, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca sono contenute nei registri SIAN (NOTA 10) e SIPA (NOTA 11), di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, già esistenti per i predetti settori, e sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità. Ai fini della determinazione del registro competente non rileva la tipologia di aiuto ma il settore nell’ambito del quale il beneficio è riconosciuto, infatti la categoria “aiuti nei settori agricoltura e pesca” è individuata sulla base del regime giuridico previsto dalla normativa europea di riferimento in forza del quale gli aiuti stessi sono attribuiti, mentre non rileva di per sé la natura dell’impresa e l’attività economica svolta dalla stessa. In particolare, gli aiuti concessi ai sensi del regolamento generale di esenzione attualmente in vigore, cioè del regolamento (UE) n. 651/2014 (NOTA 12), devono essere registrati nel Registro nazionale aiuti di Stato anche se l’impresa beneficiaria opera nei settori dell’agricoltura o della pesca.
b) gli aiuti de minimis come definiti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 (NOTA 13) e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (NOTA 14), nonché dalle disposizioni dell’Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia. Il regolamento di funzionamento definisce gli aiuti de minimis con rinvio all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 (NOTA 15);
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (NOTA 16) (aiuti SIEG), ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012 (NOTA 17);
d) l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (NOTA 18).
L’elencazione puntuale delle tipologie di aiuti presenti nel RNA è contenuta nell’articolo 3, comma 1, del regolamento di funzionamento.
I soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti sono tenuti ad avvalersi del Registro (NOTA 19):
– al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all’erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (NOTA 20);
– al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti, anche attraverso l’inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.
Al fine dello svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione o all’erogazione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG (Servizi d’interesse economico generale), il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell’aiuto individuale, genera la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf e rilascia il “Codice Concessione RNA – COR” (NOTA 21).
La Visura Aiuti ha natura certificativa delle informazioni in essa contenute, così come inserite dalle Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti e identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a dieci esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi a un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale.
La Visura Deggendorf contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.
Per le verifiche relative agli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti genera la Visura Aiuti e la Visura Aiuti de minimis (NOTA 22), che identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi al soggetto beneficiario nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di n. 360/2012, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente.
Sia nella Visura Aiuti che nella Visura Aiuti de minimis, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso sono indicati l’importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione della quale l’aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell’ora dell’ultimo aggiornamento disponibile (NOTA 23).
In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il “Codice Concessione RNA – COR” se l’importo dell’aiuto individuale per il quale è in corso la registrazione è pari o inferiore all’importo dell’aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa. Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell’aiuto individuale qualora l’importo dello stesso sia superiore all’importo dell’aiuto concedibile, ferma restando la possibilità, ove prevista dal regime di aiuti o aiuto ad hoc, di effettuare la registrazione dell’aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile.
L’articolo 14, comma 6 del regolamento di funzionamento stabilisce che il controllo del rispetto del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG avverrà esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti a decorrere dal prossimo 1° luglio 2020. Fino a tale data è previsto che il controllo sia effettuato dal Soggetto concedente, oltre che tramite il Registro, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
Le informazioni sugli aiuti notificati e sugli aiuti esenti da notifica alla Commissione europea di cui al punto a), sugli aiuti de minimis di cui al punto b) e sugli aiuti SIEG e de minimis SIEG di cui al punto c) sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto, salvi i maggiori termini connessi all’esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura (NOTA 24).
Le informazioni relative all’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili, dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero, sono invece conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell’effettiva restituzione dell’aiuto (NOTA 25).
Il Registro nazionale aiuti di Stato è accessibile da chiunque all’indirizzo https://www.rna.gov.it, nel quale è pubblicata anche tutta la documentazione tecnica (sezione “Supporto documentale”) e il quadro normativo (suddiviso in “I regolamenti comunitari” e “Quadro normativo nazionale”).
Dalla sezione “Trasparenza” è possibile verificare gli aiuti individuali registrati per un determinato beneficiario, inserendo il relativo codice fiscale.
È stata recentemente creata una nuova sezione riguardante specificatamente gli aiuti di Stato in materia di COVID-19, a seguito della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 relativa al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (NOTA 26), successivamente modificato dalle comunicazioni del 3 aprile 2020 (NOTA 27) e dell’8 maggio 2020 (NOTA 28).
Si ricorda, infine, per completezza, che le informazioni presenti nel RNA sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (NOTA 29) che, a decorrere dall’anno 2015, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l’andamento, nell’anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio (NOTA 30).
Soggetti tenuti agli obblighi di registrazione
Il regolamento di funzionamento individua all’articolo 1, comma 1, lettere q) e r) i seguenti soggetti, tenuti rispettivamente alla registrazione del regime di aiuti (NOTA 31) o dell’aiuto ad hoc (NOTA 32) e alla registrazione degli aiuti individuali (NOTA 33):
Autorità responsabile, il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l’adozione di un provvedimento di attuazione, l’Autorità responsabile è il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l’intervento secondo l’organizzazione interna di ciascuna Amministrazione;
Soggetto concedente, il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali.
Gli sgravi sui premi assicurativi di seguito indicati, che costituiscono aiuti di Stato, sono disposti sempre da norme primarie afferenti la competenza per materia del Ministero interessato, che pertanto assume il ruolo di Autorità responsabile e provvede alla registrazione del regime di aiuti nel RNA.
Rispetto ai predetti sgravi costituenti aiuti di Stato, l’Inail in qualità di ente preposto alla fruizione è soggetto “concedente” ed è tenuto agli obblighi di registrazione degli aiuti individuali fruiti dalle imprese beneficiarie in un determinato esercizio finanziario.
Il regolamento di funzionamento definisce all’articolo 1, comma 1, lettera bb) il soggetto beneficiario come il soggetto, italiano o straniero, a favore del quale viene concesso l’aiuto individuale. Nel caso degli aiuti di cui all’articolo 10, il soggetto beneficiario è il soggetto che fruisce dell’aiuto individuale, vale a dire dello sgravio sui premi assicurativi dovuti all’Inail.
Registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione
Il regolamento di funzionamento distingue gli aiuti soggetti a un procedimento di concessione, disciplinati dall’articolo 9, e gli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione (aiuti cosiddetti “automatici”), disciplinati dall’articolo 10, prevedendo differenti modalità di registrazione.
L’articolo 10, comma 1 del regolamento di funzionamento stabilisce che ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale.
Questa norma stabilisce, dunque, per gli aiuti in questione una disciplina derogatoria rispetto all’ordinaria procedura di consultazione e registrazione da effettuarsi preventivamente alla concessione/autorizzazione dell’aiuto individuale, stabilendo che la consultazione del Registro e la registrazione, da parte dell’amministrazione concedente, siano effettuate in un momento successivo a quello della fruizione e precisamente nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione dell’aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario.
L’articolo 10, comma 4, del regolamento stabilisce che per gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l’illegittimità della fruizione.
Gli sgravi sui premi assicurativi che costituiscono aiuti di Stato previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (navi iscritte al Registro internazionale italiano – aiuto notificato) e dall’articolo 4, commi 8-11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (assunzione lavoratori svantaggiati – aiuto esente da notifica) non sono subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione e pertanto rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 10 del regolamento di funzionamento.
Questi sgravi, infatti, sono applicati e fruiti dai beneficiari attraverso le denunce periodiche previste dalla vigente normativa per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e precisamente con le dichiarazioni delle retribuzioni presentate in occasione dell’autoliquidazione annuale dei premi e in occasione delle denunce trimestrali previste per i lavoratori in somministrazione, il cui contratto è disciplinato attualmente dagli articoli 30 – 40 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
L’Inail in qualità di soggetto competente preposto alla fruizione è tenuto a registrare i predetti aiuti individuali nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario e pertanto gli aiuti in discorso assumono quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione.
L’articolo 10, comma 2, del regolamento di funzionamento stabilisce, infatti, che agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma 1.
La norma precisa altresì che le predette modalità di registrazione si applicano a tutti gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione, o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè dal 12 agosto 2017 (NOTA 34).
Di conseguenza gli aiuti individuali in discorso, i cui presupposti per la fruizione si siano verificati prima della predetta data di entrata in vigore, esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 10.
Conseguenze dell’inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti
L’articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 stabilisce in via generale che a decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l’avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l’avvenuta interrogazione dello stesso. L’inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonchè al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d’ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti. L’inadempimento è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno (NOTA 35).
Fermo restando quanto sopra, con specifico riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione di cui all’articolo 10 del regolamento di funzionamento, l’articolo 17, comma 2, del medesimo regolamento stabilisce che l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.
Sgravi sui premi assicurativi costituenti aiuti di Stato
Gli sgravi sui premi assicurativi che costituiscono aiuti di Stato non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione e che quindi sono soggetti all’obbligo di registrazione nel RNA da parte dell’Inail, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di funzionamento, nell’esercizio successivo a quello della fruizione da parte del beneficiario, sono due.
Sgravio contributivo previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 contenente disposizioni per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione (CAR 3168)
Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, a favore delle imprese armatrici è previsto l’esonero dal versamento dei premi assicurativi dovuti per legge per il personale avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale italiano, istituito dall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (NOTA 36).
L’esonero totale previsto per le navi iscritte al predetto Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività croceristica. Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali.
Le Sedi sono tenute a effettuare i controlli sui requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione degli sgravi:
– verificare l’attualità dell’iscrizione della nave al Registro internazionale italiano;
– controllare periodicamente che il personale imbarcato abbia i requisiti dell’articolo 119 del codice della navigazione, attraverso le Capitanerie di Porto e, ove utile, attraverso la consultazione delle denunce UNIMARE.
Il regime di aiuti è stato registrato nel RNA dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualità di Autorità responsabile con il Codice Aiuto RNA – CAR 3168.
Il regime è stato a suo tempo notificato alla Commissione Europea ed è stato autorizzato con il numero n. 350/1997 con nota SG(98)D/3776 del 13 maggio 1998 (NOTA 37).
Gli sgravi in questione, riferiti alle imprese armatrici assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella gestione Navigazione, sono registrati nell’applicativo GRA web nei classificativi presenti nelle Posizioni Assicurative Navigazione (PAN) istituite per le navi iscritte nel Registro internazionale con profilo tariffario “personale italiano/comunitario con sgravio”.
Sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 8-11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’assunzione di lavoratori svantaggiati (CAR 807)
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento (NOTA 38), annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (NOTA 39).
Le Sedi sono tenute a effettuare i controlli sui requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione degli sgravi:
– verificare il contratto di lavoro con il quale il lavoratore è stato assunto e la ricorrenza dei requisiti di età, di disoccupazione e di residenza nelle regioni e nelle aree ammissibili previste dalla normativa di riferimento e dai decreti ministeriali;
– verificare la regolarità contributiva del datore di lavoro tramite il servizio Durc online.
Il regime di aiuti è stato registrato nel RNA dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in qualità di Autorità responsabile con il Codice Aiuto RNA – CAR 807.
Il predetto regime è un aiuto esente da notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Più precisamente esso ricade nell’ambito applicativo dell’articolo 32 del predetto regolamento (aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali).
I predetti sgravi sono attualmente registrati:
1) nell’applicativo GRA web, nei classificativi all’interno delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) dei datori di lavoro assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella gestione Industria;
2) nell’applicativo Somministrazione di lavoro, nei contratti di fornitura/somministrazione comunicati dalle società di somministrazione per i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dagli articoli 30-40 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (40), gli sgravi in questione spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 riguardante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) (NOTA 41) e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato territoriale del lavoro.
Determinazione e fruizione degli aiuti individuali relativi agli sgravi sui premi assicurativi costituenti aiuti di Stato
La determinazione dell’importo dell’aiuto individuale/sgravio avviene contestualmente al calcolo del premio dovuto, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel relativo periodo assicurativo, indicate nelle dichiarazioni delle retribuzioni trasmesse dai datori di lavoro all’Inail con gli attuali servizi telematici, e al tasso che deve essere applicato per la determinazione del premio stesso ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 42).
Gli sgravi del 50% di cui all’articolo 4, commi 8-11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sono calcolati, per ogni voce di tariffa presente in ciascuna Posizione Assicurativa Territoriale (PAT), applicando all’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti, indicato dal datore di lavoro nella dichiarazione annuale delle retribuzioni unitamente a uno dei codici di riduzione previsti (codici da H a Y), il tasso di premio applicato comunicato con le basi di calcolo, per la determinazione del premio di autoliquidazione dovuto.
Per le società di somministrazione i suddetti sgravi del 50% sono calcolati, per ogni contratto di fornitura/somministrazione, applicando alla retribuzione soggetta a sgravio, indicata dalla società stessa per il trimestre di riferimento, il tasso medio della voce di tariffa stabilito per l’attività svolta dall’impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati (NOTA 43). In fase di comunicazione della retribuzione, l’attuale servizio richiede alla società di somministrazione di dichiarare che per il contratto interessato spetta lo sgravio di cui all’articolo 4, commi 8-11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e di indicare la tipologia applicata (codici da H a Y riportati nella guida all’autoliquidazione annuale dei premi).
Gli sgravi previsti dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 di cui fruiscono le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale italiano coincidono con i premi calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte al medesimo personale marittimo indicate dal datore di lavoro nella dichiarazione annuale delle retribuzioni per le Posizioni Assicurative Navigazione (PAN) relative alle navi iscritte nel Registro internazionale con profilo tariffario “personale italiano/comunitario con sgravio”.
L’indicazione delle retribuzioni esenti da contribuzione ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92 nella dichiarazione annuale delle retribuzioni per le PAT o nella comunicazione trimestrale delle retribuzioni erogate ai lavoratori somministrati nonché l’indicazione delle retribuzioni per il profilo tariffario “con sgravio” previsto per lo sgravio di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30 relativo al Registro internazionale per le PAN, equivale a richiesta di applicazione degli aiuti in questione e presuppone che il dichiarante abbia verificato che sussistono i presupposti e le condizioni stabilite dalla legge per fruire degli stessi.
In caso contrario si ha una denuncia retributiva infedele o incompleta. L’Inail ha in ogni caso il potere di effettuare i controlli in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti per la fruizione degli sgravi (oltre che della correttezza dell’imponibile retributivo e contributivo dichiarato e delle lavorazioni denunciate) e richiedere il pagamento dei premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni civili nel limite prescrizionale di 5 anni (44).
La presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è quindi l’adempimento che consente all’Inail la determinazione del premio dovuto e dello sgravio correlato e costituisce dunque presupposto per la fruizione dell’aiuto individuale (45).
Ai fini dell’individuazione del momento di fruizione degli aiuti individuali e quindi dell’esercizio finanziario successivo entro il quale l’Inail deve adempiere agli obblighi di registrazione, occorre considerare le scadenze ordinarie previste dalla vigente normativa per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamento dei premi di assicurazione:
1) I datori di lavoro titolari di PAT e le imprese armatrici titolari di PAN devono trasmettere all’Inail entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile (46), le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente (47) e versare tramite F24 entro il 16 febbraio il premio di autoliquidazione (48), dovuto a titolo di rata anticipata per l’anno in corso e di regolazione per l’anno precedente, in unica soluzione. Il datore di lavoro che nella dichiarazione delle retribuzioni ha optato per il pagamento rateale ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (49) e dell’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 deve versare entro il 16 febbraio la prima delle quattro rate previste (50).
In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno (cessazione del codice ditta abbinato al codice fiscale del soggetto assicurante), l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l’ultimo periodo deve essere comunicato, inviando il modulo cartaceo per Pec alla competente Sede dell’Inail, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata e contestualmente entro il predetto termine deve essere versato il conguaglio del premio ove dovuto.
2) Le società di somministrazione devono comunicare all’Inail con cadenza trimestrale le retribuzioni corrisposte ai lavoratori con contratto di somministrazione e contestualmente versare i relativi premi assicurativi, dovuti a consuntivo per ogni trimestre, alle seguenti quattro scadenze (51):
– entro il 16 maggio per il trimestre gennaio/marzo;
– entro il 20 agosto (NOTA 52) per il trimestre aprile/giugno;
– entro il 16 novembre per il trimestre luglio/settembre;
– entro il 16 febbraio per il trimestre ottobre/dicembre.
Termini di registrazione degli aiuti individuali da parte dell’Inail
In relazione alle norme speciali sopra descritte che disciplinano la determinazione e l’accertamento dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli obblighi di registrazione da parte dell’Inail degli aiuti individuali nel RNA entro l’esercizio successivo a quello di fruizione sono modulati come segue:
entro il 31 dicembre di ogni anno l’Inail registra nel RNA gli sgravi di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 comunicati e fruiti dalle società di somministrazione rispettivamente entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre dell’anno precedente, riferiti rispettivamente alle retribuzioni corrisposte nel quarto trimestre dell’anno ancora precedente e nel primo, secondo e terzo trimestre dell’anno precedente;
entro il 31 dicembre di ogni anno l’Inail registra nel RNA gli sgravi di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 e di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30 comunicati e fruiti con l’autoliquidazione annuale dei premi dai datori di lavoro titolari di PAT e/o PAN a febbraio dell’anno precedente e riferiti alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno ancora precedente;
entro il 31 dicembre di ogni anno l’Inail registra nel RNA gli ulteriori eventuali sgravi correlati ai premi assicurativi con scadenza di pagamento ricadente nell’anno precedente e calcolati su retribuzioni effettivamente corrisposte, inclusi quelli riferiti alle imprese che hanno cessato l’attività e quelli accertati a seguito di variazioni derivanti da modifiche classificative, di inquadramento tariffario e simili.
Precisazioni sui premi anticipati di rata
Tranne che per i premi relativi ai lavoratori in somministrazione, il sistema di determinazione e accertamento dei premi peculiare dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevede il pagamento del premio anticipato, calcolato sulle retribuzioni presunte per l’anno in corso e il pagamento della regolazione o conguaglio del premio alla scadenza del periodo assicurativo (NOTA 53), calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.
Ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, infatti, i premi o contributi di assicurazione devono essere versati dai datori di lavoro anticipatamente, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell’importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l’anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.
Più precisamente, la determinazione del premio anticipato, per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, è effettuata in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente, che si considerano come presunte. Tuttavia il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente, può calcolare la rata premio sul minore importo presunto, purché ne dia comunicazione motivata entro il 16 febbraio (tramite l’apposito servizio online Riduzione Presunto). Qualora durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo si accerti che l’ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l’Inail può in ogni caso richiedere il versamento di un’ulteriore quota di premio o contributo.
Nel caso di sgravi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 4, commi 8-11, della legge 28 giugno 2012 n. 92, in presenza dell’indicazione nella dichiarazione annuale delle retribuzioni per l’autoliquidazione dell’ammontare delle retribuzioni parzialmente esenti erogate nell’anno precedente e del relativo codice di riduzione, per la determinazione del premio dovuto a titolo di rata anticipata per l’anno in corso si assumono le retribuzioni complessive erogate nell’anno precedente decurtate delle predette retribuzioni parzialmente esenti.
Il conteggio e il versamento del premio di rata anticipata sulle retribuzioni presunte così determinate è solo una modalità di individuazione della base imponibile presunta per il premio dell’anno in corso giustificata dalla specificità dell’assicurazione e non vale a determinare l’applicazione e la fruizione da parte del datore di lavoro degli sgravi di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, in quanto questi ultimi, afferendo agli specifici lavoratori dipendenti per i quali ricorrono i requisiti previsti dalla norma agevolatrice, si applicano nel limite del 50% soltanto alle relative retribuzioni effettivamente corrisposte e possono quindi essere accertati solo su periodi assicurativi a consuntivo (NOTA 54).
Analogamente, per gli sgravi previsti a favore delle imprese armatrici per le navi iscritte nel Registro internazionale italiano di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 27 febbraio 1998 n. 30, l’esonero dal versamento del premio a titolo di rata anticipata per l’anno in corso non determina l’applicazione e la fruizione da parte del datore di lavoro degli sgravi in questione, in quanto questi ultimi, afferendo ai lavoratori marittimi aventi i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcati sulle navi iscritte nel predetto Registro, si applicano soltanto alle relative retribuzioni e possono quindi essere accertati solo su periodi assicurativi a consuntivo.
La determinazione dei premi anticipati con le modalità descritte e l’esonero dal versamento degli stessi per gli sgravi suddetti consente di armonizzare le disposizioni di legge che disciplinano l’autoliquidazione con le norme che dispongono gli sgravi, finalizzate rispettivamente a ridurre o azzerare il costo dell’assicurazione.
L’importo dei premi dovuti a titolo di premio anticipato rappresenta, infatti, il 90% circa dei premi di autoliquidazione accertati ogni anno (NOTA 55) e quindi, qualora si applicassero modalità diverse, i soggetti assicuranti si troverebbero a dover anticipare i maggiori premi assicurativi per l’anno di rata con conseguente conguaglio negativo da recuperare nell’autoliquidazione successiva.
Le modalità descritte trovano applicazione finché perdura la vigenza della norma che dispone gli sgravi. Pertanto, per esempio, a seguito della soppressione dei benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015, disposta dall’articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, posto che i benefici in questione hanno trovato applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014 e per la durata massima di trentasei mesi e che l’ultimo anno di applicazione è stato il 2017, per l’anno 2018 è stato richiesto ai datori di lavoro interessati il pagamento dell’integrazione del premio di rata.
In merito ai benefici di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, anch’essi non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione, si precisa, inoltre, che gli stessi esulano dall’ambito applicativo degli obblighi di registrazione nel RNA, in quanto i presupposti per la loro fruizione si sono verificati prima della data di entrata in vigore del regolamento di funzionamento (12 agosto 2017). I benefici in questione, infatti, sono stati fruiti con i premi di autoliquidazione con scadenza 16 febbraio 2018 determinati in base alle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2017, da presentarsi entro il 28 febbraio 2018.
Modalità di registrazione e aiuti di Stato registrati nel 2018 e nel 2019
I controlli sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione degli sgravi e sulla fruizione degli aiuti di Stato, così come qualsiasi altro aspetto relativo alla gestione dei rapporti assicurativi e alla determinazione dei premi dovuti, sono effettuati dalla Sede dell’Inail competente per territorio, individuata con riferimento alla sede legale del soggetto assicurante, che provvede in caso di indebita fruizione a revocare lo sgravio e a richiedere i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni.
Considerato che i benefici applicati sono circa 25.000 all’anno, le operazioni di comunicazione al Registro nazionale aiuti sono effettuate entro l’esercizio successivo a quello di fruizione dalla Direzione centrale organizzazione digitale, che provvede alla registrazione di tutti gli aiuti individuali fruiti dai soggetti beneficiari identificati dal codice fiscale validato da Anagrafe Tributaria, risultanti negli archivi GRA web e Somministrazione di lavoro, in modalità applicativa massiva tramite web services. Tale modalità prevede la creazione e la trasmissione di appositi file in formato XML.
Per consentire la registrazione con la suddetta modalità, le Autorità responsabili dei CAR 807 e 3168 hanno provveduto a inserire nel Registro nazionale aiuti la Direzione centrale rapporto assicurativo come Ufficio gestore esterno pubblico, fermo restando che la responsabilità in merito al corretto importo degli aiuti individuali, estratti prima della registrazione dagli applicativi GRA web e Somministrazione di lavoro, è ascritta alle competenti strutture territoriali dell’Inail.
Come già precisato, la registrazione di ogni aiuto individuale è certificata dal Registro nazionale aiuti attraverso l’attribuzione del codice identificativo “Codice Concessione RNA – COR” che, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento di funzionamento, è rilasciato a seguito delle verifiche operate dal Registro stesso tramite la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf e per gli aiuti “automatici” a seguito della registrazione di cui all’articolo 10 del predetto regolamento.
Successivamente alla registrazione, eventuali variazioni in diminuzione dell’importo degli aiuti individuali, derivanti per esempio da variazioni classificative, sono comunicate del pari dalla Direzione centrale organizzazione digitale. Per ciascuna variazione il Registro nazionale aiuti rilascia uno specifico “Codice Variazione Concessione RNA – COVAR”.
In merito si specifica che qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l’aiuto individuale già fruito, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del regolamento di funzionamento, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere al Registro nazionale aiuti le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell’avvenuta restituzione dell’importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell’avvenuta restituzione.
Per quanto riguarda gli aiuti fruiti nel 2017 e nel 2018, l’Inail ha provveduto alla registrazione come segue.
Gli sgravi del 50% di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 fruiti dalle società di somministrazione nel 2017 con riferimento alle retribuzioni corrisposte nel secondo e terzo trimestre 2017 (successivamente al 12 agosto 2017) sono stati registrati il 21 dicembre 2018, previa conferma degli stessi da parte delle società interessate, tramite PEC, subito prima della registrazione.
Gli sgravi del 50% di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 fruiti dai datori di lavoro titolari di PAT nel 2018 (retribuzioni corrisposte nel 2017 comunicate nel 2018) e gli sgravi del 100% di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30 per le navi iscritte al registro internazionale italiano fruiti dalle imprese armatrici titolari di PAN nel 2018 (retribuzioni corrisposte nel 2017 ai lavoratori marittimi imbarcati sulle predette navi comunicate nel 2018) sono stati registrati in parte il 31 dicembre 2019 e in parte nel 2020 a causa di problemi tecnici, non addebitabili all’Inail, che hanno impedito di registrare tutti gli aiuti individuali entro il 31 dicembre 2019.
La Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico alla quale è stata rappresentata la situazione con nota protocollo U.INAIL.60010.17/01/2020.0000621, ha convenuto sulla necessità di mettere in sicurezza gli aiuti registrati e fruiti in relazione all’adempimento di registrazione previsto dall’art. 17, comma 2, del regolamento anche in considerazione del fatto che l’Istituto ha tentato di trasmettere, entro i termini previsti, le informazioni oggetto di registrazione.
A tal fine con nota protocollo mise.AOO_IAI.REGISTRO UFFICIALE.U.0065775.03-03-2020 il predetto ministero ha attestato che l’Istituto ha chiesto in data 31 dicembre 2019 la registrazione di circa 23.000 aiuti per il regime identificato dal CAR 3168 relativo all’applicazione dell’art.6 legge 30/1998 alle imprese di trasporto marittimo per il Registro Internazionale Italiano e per il regime identificato dal CAR 807 relativo all’incentivo per l’assunzione di lavoratori svantaggiati previsto dall’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012.
Come comunicato dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico nella nota citata (NOTA 56), la suddetta attestazione consente di considerare avvenuto in tempo utile l’adempimento della trasmissione in relazione a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.
Obblighi di pubblicazione per associazioni e imprese
La legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, all’articolo 1, commi 125-129 (NOTA 57), ha previsto specifici obblighi di pubblicazione a carico dei soggetti che ricevono erogazioni pubbliche.
In base al comma 125, oggetto dell’obbligo di pubblicazione sono le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogate nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (58) e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (59).
Il comma 127 ha stabilito, inoltre, che al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, nella circolare 11 gennaio 2019, n. 2 (60) ha chiarito che il suddetto limite va inteso in senso cumulativo, nel senso che si riferisce al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. L’obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, con la conseguenza che devono essere pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.
Ha inoltre precisato che deve essere utilizzato il criterio contabile di cassa, per cui devono essere pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
Le modalità di assolvimento dell’obbligo sono diversificate a seconda della natura del soggetto:
1) a partire dall’esercizio finanziario 2018 (61), le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente (62), le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico (63), le associazioni, le onlus e le fondazioni nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenute a pubblicare le informazioni delle erogazioni ricevute nell’anno precedente nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno (comma 125) (64);
2) gli imprenditori soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile (65) pubblicano gli importi e le informazioni delle erogazioni ricevute nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (comma 125-bis, primo periodo);
3) i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza (comma 125-bis, secondo periodo).
Le cooperative sociali sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale (comma 125-sexies).
Il comma 125-ter ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia. La norma ha inoltre stabilito che si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.
Il comma 125-quinquies contiene una specifica disposizione per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
La noma stabilisce infatti che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Considerato che la norma ha portata generale, si ritiene che ricadano nel suo ambito applicativo anche gli aiuti automatici registrati nel RNA, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di funzionamento, nell’esercizio successivo a quello della fruizione da parte dei beneficiari.
Pertanto, con particolare riferimento agli aiuti automatici descritti nella presente circolare erogati dall’Inail in un determinato esercizio e registrati nel RNA nell’esercizio successivo a quello della fruizione da parte dei beneficiari, i medesimi soggetti beneficiari sono tenuti a dichiarare l’esistenza degli stessi, a seconda dei casi, rispettivamente nella nota integrativa del bilancio oppure sul proprio sito internet ove esistente o su quello delle associazioni di categoria di appartenenza.
Per completezza si precisa, infine, che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dall’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (66) attengono per espressa previsione normativa agli atti di concessione, riguardanti sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12 (67) della legge 7 agosto 1990, n. 241 di importo superiore a 1.000,00 euro.
Di conseguenza gli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione di cui all’articolo 10 del regolamento di funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato esulano dai predetti obblighi.
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Note:
(1) Allegato 1.
(2) Legge 29 luglio 2015, n. 115 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”.
(3) Secondo cui per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all’ufficio del registro delle imprese. La Banca dati preesistente era denominata “BDA”.
(4) Con l’Accordo di partenariato 2014/2010, l’Italia ha assunto l’impegno di soddisfare le condizionalità stabilite dalla Commissione europea per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei, tra le quali quella relativa all’esistenza di dispositivi che garantiscano l’applicazione efficace del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Per la realizzazione dell’obiettivo è stata programmata in particolare l’Azione 1 riguardante la reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti.
(5) Allegato 2.
(6) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 agosto 2017, n. 187.
(7) L’articolo 6 decreto direttoriale 28 luglio 2017 ha stabilito al comma 1 che il centro unico di responsabilità del Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico è individuato nella Direzione generale per gli incentivi alle imprese e al comma 2 che le attività di gestione operativa del Registro nazionale aiuti e di assistenza tecnica agli utenti sono assicurate dalla Divisione III – Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici della Direzione generale per gli incentivi alle imprese. Eventuali richieste di supporto o di chiarimenti possono essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica rna.supporto@mise.gov.it.
(8) Sottoposta preventivamente all’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha fornito riscontro con nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0006409.19-06-2020.
(9) Articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), già Trattato che istituisce la Comunità europea:
Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
(10) Articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 31 maggio 2017, n. 115:
SIAN: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(11) Articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 31 maggio 2017, n. 115:
SIPA: Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura, realizzato nell’ambito del SIAN.
(12) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020. Si tratta delle tipologie di aiuti individuate dall’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento, vale a dire gli aiuti a finalità regionale; gli aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti; gli aiuti per la tutela dell’ambiente; gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; gli aiuti alla formazione; gli aiuti all’assunzione e all’occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità; gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote; gli aiuti per le infrastrutture a banda larga; gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio; gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; gli aiuti per le infrastrutture locali.
(13) Relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2003.
(14) Relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2014, si applica fino al 31 dicembre 2020 e disciplina gli aiuti d’importanza minore (piccoli importi sovvenzionati dallo Stato) elargiti dallo Stato imprese relativamente ai quali i Paesi dell’UE sono dispensati dall’obbligo di notifica alla Commissione europea in quanto si ritiene che essi non abbiano nessun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell’UE. L’importo massimo è attualmente di 200.000 euro per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni.
(15) Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione). L’articolo 2 stabilisce che la Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 8 del presente regolamento, decidere che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito.
(16) Articolo 106, paragrafo 2, TFUE:
Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.
Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.
La Commissione vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.
(17) Il regolamento (UE) 2018/1923 della Commissione del 7 dicembre 2018 recante modifica del regolamento (UE) n. 360/2012 ha prorogato il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012, previsto fino al 31 dicembre 2018, fino al 31 dicembre 2020. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE)
(18) Per le decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015, le procedure di recupero degli aiuti incompatibili sono regolamentate dall’articolo 48 (intitolato appunto “Procedure di recupero”) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nel testo in vigore dal 23 luglio 2016.
(19) Articolo 52, comma 3, legge 24 dicembre 2012, n. 234.
(20) Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 46 “Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati” (testo in vigore dal 1° marzo 2017):
Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52.
Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.
(21) Articolo 13 del regolamento di funzionamento.
(22) Articolo 14 del regolamento di funzionamento.
(23) Le informazioni relative agli aiuti de minimis relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell’acquacoltura sono rese disponibili dai registri SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema informatico dei pagamenti della pubblica amministrazione) sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità di cui all’articolo 6 del regolamento di funzionamento.
(24) Articolo 52, comma 4, primo periodo, legge 24 dicembre 2012, n. 234.
(25) Articolo 52, comma 4, secondo periodo, legge 24 dicembre 2012, n. 234.
(26) “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak – COM 2020/C 91 I/01”.
(27) Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020.
(28) Comunicazione C(2020) 3156 final dell’8 maggio 2020.
(29) Legge 7 agosto 1997, n. 266 “Interventi urgenti per l’economia”, articolo 1 “Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive”:
Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull’efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell’andamento, nell’anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell’impatto occupazionale attivato e quant’altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà, inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonchè l’illustrazione dei risultati dell’attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l’efficacia di detti provvedimenti.
Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.
Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.
I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato ogni elemento informativo relativo all’utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.
Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell’inizio della sessione di bilancio.
(30) Articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115.
(31) Regime di aiuti: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito (articolo 1, comma 1, lettera l) del regolamento di funzionamento).
(32) Aiuto ad hoc: aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti (articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di funzionamento).
(33) Aiuto individuale: aiuto ad hoc ovvero aiuto concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti (articolo 1, comma 1, lettera n) del regolamento di funzionamento).
(34) A seguito della modifica apportata all’articolo 10, secondo periodo, del regolamento di funzionamento dall’articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), relativamente agli aiuti fiscali, l’articolo 10 del regolamento si applica a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
(35) In relazione alla decorrenza dal 1° luglio 2017 degli obblighi di trasmissione e di interrogazione, il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 entrato in vigore il 12 agosto 2017 (decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, come disposto dall’articolo 20, comma 1) ha previsto che per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del regolamento e il 1° luglio 2017, in conformità all’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti stabilite ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, vale a dire la preesistente banca dati “BDA” e “BDA reingegnerizzata”.
(36) Lo sgravio, specifico del settore marittimo, è stato applicato fino al 30 maggio 2010 dall’Istituto di Previdenza per il Settore marittimo (IPSEMA), che a suo tempo ha fornito istruzioni alle imprese di armamento con le circolari 1° giugno 1998, n. 12, 31 luglio 1998, n. 15 e 24 settembre 1998, n. 16, nonché con le circolari successive emanate ogni anno per l’autoliquidazione. Dal 31 maggio 2010 lo sgravio è applicato dall’Inail a cui sono state attribuite le funzioni dell’IPSEMA, a seguito della soppressione dell’Ente disposta dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(37) A seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 “Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell’articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122” al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 istitutivo del Registro internazionale italiano, il regime di aiuti è stato sottoposto dal competente Ministero alla Commissione europea con identificativo Aiuti di Stato SA 48260 (2017/N) e attualmente si è in attesa della pubblicazione della decisione. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, infatti, L’efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in materia di aiuti di Stato.
(38) Secondo cui Ai fini del presente regolamento si intende per: (…)
4) “lavoratore svantaggiato”: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: (…)
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.
(39) Le istruzioni per la fruizione degli incentivi in discorso sono state fornite con la circolare Inail 23 maggio 2014, n. 28 con oggetto Agevolazioni contributive e riforma del lavoro (legge 92/2012). Novità in materia di incentivi all’assunzione. Regole generali. Applicazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni, donne lavoratrici, disabili e lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi e con le note emesse ogni anno in occasione dell’autoliquidazione.
(40) Secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
(41) Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° giugno 2015, n. 125 è stato modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 23 febbraio 2016, recante Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2016, n. 245. In materia si rinvia alle circolari Inail 26 giugno 2015, n. 61 e alla circolare 14 dicembre 2016, n. 48.
(42) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni e integrazioni, articolo 41: Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione.
(43) Articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. La norma prevede che gli obblighi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. Nel caso in cui presso l’impresa utilizzatrice la lavorazione svolta dal lavoratore somministrato non sia già assicurata, i premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato.
(44) Legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, articolo 3, comma 9:
Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: (…)
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
45 Non è quindi ammessa l’applicazione degli sgravi in discorso in caso di premio determinato, ai sensi dell’articolo 28, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, sulla base delle ultime retribuzioni denunciate.
(46) Termine stabilito dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 9 febbraio 2015, applicato dal 2015 come illustrato nella circolare Inail 25 febbraio 2015, n. 33. Se l’ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
(47) Utilizzando i servizi telematici Invio dichiarazione salari, AL.P.I. online e per il settore marittimo il servizio Invio retribuzioni e calcolo del premio.
(48) L’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è disciplinata dagli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
(49) Il comma 3 dell’articolo 44 è inserito dall’articolo 59, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.
(50) Le rate successiva alla prima, maggiorate degli interessi pari al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno precedente, hanno scadenza 16 maggio, 20 agosto (per effetto dell’articolo 3 quater, della legge 26 aprile 2012, n. 44) e 16 novembre.
(51) Deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 585 del 30 luglio 1998 e n. 827 del 18 novembre 1998. Se il termine del 16 cade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (ai sensi dell’articolo 18, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
(52) Articolo 3 quater, legge 26 aprile 2012, n. 44.
(53) Coincidente con l’anno solare o con il minor periodo di attività del soggetto assicurante.
(54) Ai fini assicurativi si distinguono i periodi assicurativi in rata (con retribuzioni presunte) e quelli in pregresso, consuntivo e regolazione (con retribuzioni effettivamente corrisposte).
(55) A fini interni i dati in questione sono rilevati e monitorati nell’apposita applicazione Cruscotto Autoliquidazione.
(56) Acquisita dalla Direzione centrale rapporto assicurativo con il numero di protocollo E.INAIL.60010.03/03/2020.0002925.
(57) Allegato 3. I commi 125-129 sono stati sostituiti dall’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
(58) Secondo cui, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
(59) Secondo cui:
Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
(60) Con oggetto “Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità”.
(61) Come precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, nella circolare 11 gennaio 2019, n. 2, il Consiglio di Stato nel parere n. 1449/2018 ha ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge sancito nell’articolo 11 delle “Disposizioni sulla legge in generale”.
(62) Attualmente Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349 è pubblicato in https://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-associazioni-di-protezione-ambientale-riconosciute .
(63) L’elenco delle associazioni di consumatori e utenti riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è pubblicato all’indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2003220 .
(64) Per quanto riguarda gli enti del terzo settore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, nella circolare 11 gennaio 2019, n. 2 ha specificato quanto segue: le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
(65) Codice civile, articolo 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione):
Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
(66) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, articolo 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” (testo in vigore dal 1° maggio 2019):
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
(67) Secondo cui:
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Allegato 1
(Art. 52 LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234)
Allegato 2
(DECRETO 31 maggio 2017, n. 115)
Allegato 3
(Art. 1 comma da 125 a 129 LEGGE 4 agosto 2017, n. 124)
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