AGENZIA delle DOGANE – Comunicato del 6 maggio 2024
Avviso – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della commissione del 28 luglio 2015 – Note in relazione ai requisiti di dati per la corretta compilazione delle dichiarazioni doganali
Per una corretta ed uniforme compilazione delle dichiarazioni doganali sono riportati di seguito i requisiti degli specifici “data element ” come previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2446:
– 4/10. Valuta di fatturazione
Utilizzando il codice pertinente, indicare la valuta in cui è stata redatta la fattura commerciale. Quando necessario per il calcolo dei dazi all’importazione, questa informazione è utilizzata in combinazione con il dato 4/11 Importo totale fatturato e il dato 4/14 “Prezzo/importo dell’articolo”.
– 4/14. Prezzo/importo dell’articolo
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
– Prezzo delle merci per l’articolo di cui trattasi nella dichiarazione, espresso nell’unità di valuta dichiarata nel dato 4/10 “Valuta di fatturazione”.
– 4/12. Unità di valuta interna
Le dichiarazioni presentate in Stati membri che, nel periodo di transizione precedente all’introduzione dell’euro, offrono agli operatori economici la possibilità di optare per l’unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, devono inserire in questo campo un indicatore dell’unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).
– 8/6. Valore statistico
Inserire il valore statistico espresso nell’unità di valuta il cui codice può figurare nel dato 4/12 “Unità di valuta interna” o, in assenza di tale codice, nella valuta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità di esportazione/importazione, in conformità alle disposizioni unionali in vigore.