AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 2 del 1° febbraio 2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della commissione, del 29 novembre 2022, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove di origine
Premessa
Si segnala che, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L309) del 30 novembre 2022, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, il quale ha apportato alcune modifiche, in materia di origine delle merci, al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (di seguito, RE).
Considerato l’impatto della novella sulle attività degli operatori economici e sull’operatività delle Strutture territoriali dell’Agenzia, si illustrano le novità introdotte.
IVO: un nuovo adempimento dichiarativo
L’articolo 1, punto 1) del Regolamento in commento ha sostituito l’articolo 20 RE (NOTA 1), stabilendo che, quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto dell’operazione, tale circostanza deve essere riportata nella dichiarazione doganale mediante l’indicazione del numero di riferimento della decisione stessa.
Dunque, la disposizione estende anche al titolare di una informazione vincolante in materia di origine (IVO) l’obbligo di indicarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale afferente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato, obbligo che, precedentemente, era invece previsto con esclusivo riferimento alle informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV).
Da un lato, detta previsione consente all’Autorità doganale di gestire e di monitorare in modo più efficace l’utilizzo delle decisioni relative alle informazioni vincolanti dalla stessa adottate, dall’altro introduce un nuovo adempimento dichiarativo a carico degli operatori titolari di una IVO, perfezionando così quanto già previsto nell’allegato B del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, come nota al dato 12 12 001 00.
Al fine della corretta indicazione della decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine nella dichiarazione doganale si precisa quanto segue:
– nella dichiarazione di importazione (messaggi Hx) occorre inserire nel DE (Data Element) 2/3 – “Documenti presentati/Certificati” il codice documento C627 – “BOI – Decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine (colonna 1b, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)” e nel campo “identificativo documento” la stringa “AAAA-XX-identificativo” dove:
– AAAA=anno emissione documento
– XX=paese emissione documento,
– identificativo=identificativo della IVO
A titolo di esempio, per indicare la IVO numero IT/BOI/9999/2023 in una dichiarazione di importazione occorrerà indicare la stringa 2023-IT-9999;
– nella dichiarazione di esportazione (messaggio ET) occorre inserire nella casella 44 il codice documento C627 – “BOI – Decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine (colonna 1b, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)” e nei sotto campi:
– Paese di emissione del documento: il codice del paese di emissione del documento (nel formato XX, ad esempio IT)
– Anno di emissione del documento: l’anno di emissione del documento (nel formato AAAA ad esempio 2023)
– Identificativo documenti presentati: il numero identificativo della IVO (ad esempio 9999)
Convenzione PEM e prove di origine preferenziale
Con la finalità di contribuire alla ripresa economica delle imprese unionali attraverso la promozione degli scambi commerciali tra l’Unione europea ed i Paesi PEM (regione paneuromediterranea), il Legislatore eurounionale è intervenuto sulle disposizioni in materia contenute nel RE prevedendo semplificazioni con riguardo alle prove di origine.
Invero, dal 1° settembre 2021, con l’entrata in vigore dei 13 Protocolli bilaterali sulle regole di origine sottoscritti dall’Unione europea e dalle parti contraenti della Convenzione PEM (NOTA 2), nello specifico quadro giuridico di dette relazioni commerciali è stato introdotto un regime flessibile, in cui talune regole di origine transitorie coesistono con quelle previste dalla Convenzione PEM, in attesa dell’adozione definitiva, da parte di tutti gli Stati contraenti, della medesima per come è stata riveduta.
L’obiettivo delle regole di origine transitorie è quello di introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle contenute nella Convenzione PEM, le modifiche introdotte consentono agli esportatori dell’UE di chiedere, a determinate condizioni, il rilascio di un certificato di circolazione o di compilare una dichiarazione di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore nell’ambito della Convenzione PEM.
In tale senso sono stati integrati gli articoli 61 e 62 RE che dispongono, rispettivamente, in materia di dichiarazione del fornitore e di dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Orbene, l’articolo 1, punto 2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 aggiunge al suddetto articolo 61 RE gli ulteriori paragrafi 1 bis e 1 ter (NOTA 3), i quali, con disposizione unionale, codificano il principio della “flessibilità” negli scambi commerciali tra le parti contraenti della Convenzione PEM – allorquando si applicano due o più insiemi di norme di origine – ed introducono l’obbligo, per i fornitori, di precisare il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. In altri termini, al momento della compilazione della dichiarazione di origine, il fornitore è tenuto a specificare se sta applicando le regole della Convenzione PEM o le norme transitorie. Nell’ipotesi in cui non sia stato precisato il quadro giuridico, ai fini della determinazione dell’origine delle merci, si intendono applicate le regole della Convenzione PEM in quanto più restrittive rispetto a quelle transitorie.
Analoga integrazione è stata effettuata – ad opera dell’articolo 1, punto 3) del Regolamento in commento – all’articolo 62 RE (NOTA 4), concernente la dichiarazione a lungo termine del fornitore che, com’è noto, nell’ipotesi in cui il carattere originario delle merci oggetto di tutte le spedizioni sia lo stesso, viene utilizzata a copertura di invii successivi di merci ad un esportatore o ad un operatore; la medesima può essere redatta anche con effetto retroattivo per merci consegnate prima della sua compilazione.
In ogni caso, ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui:
a) le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e
b) non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.
In relazione alle integrazioni sopra illustrate, i punti da 4) a 9) dell’articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 apportano modifiche alle note a piè di pagina relative alle modalità di compilazione delle dichiarazioni dei fornitori per singola spedizione e a lungo termine (allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18).
In particolare, all’allegato 22-15 è stata sostituita la nota a piè di pagina (3), mentre all’allegato 22-16 è stata sostituita la nota a piè di pagina (5), così che, ai fini della determinazione dell’origine, ‹‹il Paese, gruppo di paesi o territorio interessato›› va inteso nel senso che ‹‹se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci (ossia la convenzione PEM e/o le norme di origine transitorie). Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci».
Con riferimento agli allegati 22-17 e 22-18, invece, sono state sostituite, rispettivamente, le note a piè di pagina (4) e (5) e le note a piè di pagina (5) e (6), rendendo facoltativa la compilazione del secondo punto della dichiarazione del fornitore, posto che la medesima viene utilizzata per i prodotti che non hanno carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale e che tali prodotti possono essere ottenuti solo con materiali non originari.
Decorrenza
Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334, le disposizioni ivi contenute sono in vigore dal 20 dicembre 2022.
È fatta tuttavia eccezione per le modifiche apportate all’articolo 61 RE ed all’Allegato 22-18 che si applicano a decorrere dal 1° settembre 2021. Nella pratica, tale scelta fatta dal Legislatore eurounionale consente l’utilizzo delle dichiarazioni del fornitore rilasciate prima della data di entrata in vigore del Regolamento medesimo per le scorte di materiali costituite dopo il 1°settembre 2021 – ossia dopo la data di entrata in vigore delle norme di origine transitorie fra l’Unione e diverse parti contraenti della convenzione PEM – posto che, in base all’articolo 61, paragrafo 3, RE, i fornitori possono rendere la dichiarazione in qualsiasi momento – anche dopo la consegna delle merci – e, a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), RE, la dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per spedizioni inviate durante un periodo di tempo che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data.
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Note:
(1) L’articolo 20 è stato così modificato: ‹‹ Monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti (Articolo 23, paragrafo 5, del codice) Quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto della decisione, ciò deve essere indicato nella dichiarazione doganale precisando il numero di riferimento della decisione.››
(2) Cfr Avviso ‹‹Regole di origine transitorie in ambito Pem e nuovi codici da usare››, pubblicato sul sito ADM in data 1° settembre 2021
(3) L’articolo 61 RE è così integrato ‹‹1 bis. Negli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (“convenzione PEM”), quando si applicano due o più insiemi di norme di origine, l’origine preferenziale delle merci può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme di origine.
I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.
1 ter. Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui:
a) le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e
b) non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.››.
(4) L’articolo 62 RE è così integrato ‹‹1 bis. Negli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (“convenzione PEM”), quando si applicano due o più insiemi di norme di origine, l’origine preferenziale delle merci può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme di origine. I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.
1 ter. Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui:
a) le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e
b) non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.››.
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