CNCE – Comunicato 09 ottobre 2020
Regolamento Fondo Prepensionamento – Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento
Facendo seguito alla comunicazione CNCE n. 737 del 22 settembre u.s., con specifico riferimento al testo riguardante il Regolamento Fondo Prepensionamenti e agli ulteriori approfondimenti fatti, anche su indicazione delle parti sociali stesse, si comunica quanto segue.
Il Fondo Nazionale “Prepensionamenti” è istituito presso la CNCE e alimentato dal contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20 % della massa salari denunciata, previsto dai contratti collettivi di settore.
Le relative risorse sono rivolte a quei lavoratori (esclusivamente inquadrati con la qualifica di operai) che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali fissati dal Regolamento.
Il contributo dello 0,20% fissato a partire dal 1° ottobre 2018 ha sostituito il precedente contributo dello 0,10% finalizzato al Fondo lavori usuranti (lo 0,05% dal 1° ottobre 2010 e successivamente lo 0,10% dal 1 ottobre 2012 fino al 30 settembre 2018).
Entro il 31 dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti allo 0,20% accantonato dal 1° ottobre 2018 alla CNCE, che provvederà a destinarle all’apposito fondo dedicato (nazionale).
Le somme accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse sino al 30 settembre 2018 (ex Fondo lavori usuranti), saranno interamente destinate al Fondo prepensionamenti Territoriale nella fase di avvio e, sino ad esaurimento delle risorse, per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio. Il Fondo Territoriale inizierà, infatti, a erogare le prestazioni dal 1° gennaio 2021 per le richieste ricevute dai lavoratori a partire dal 1° ottobre 2020 e, sentite le parti sociali, sino al 15 dicembre 2020, data di avvio della effettuazione delle graduatorie territoriali.
Il Fondo Prepensionamenti Nazionale, utilizzando le somme versate trimestralmente dalle Casse (a partire dal primo versamento che le Casse Edili/Edilcasse effettueranno entro il 31 dicembre 2020), inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° aprile 2021, per tutte le richieste provenienti dalle Casse Edili/Edilcasse che hanno esaurito i fondi territoriali o i cui residui non siano sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento e che, comunque, abbiano correttamente adempiuto all’inoltro della rendicontazione alla CNCE di ogni erogazione effettuata.
Di seguito alcune schede tecniche di sintesi di funzionamento del Fondo.
Riservandoci di inviare ulteriori approfondimenti nel proseguo, si inviano cordiali saluti.
Allegato
Roma, 9 ottobre 2020
Comunicazione n. 742
Oggetto: Regolamento Fondo Prepensionamento – Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento
Facendo seguito alla comunicazione CNCE n. 737 del 22 settembre u.s., con specifico riferimento al testo riguardante il Regolamento Fondo Prepensionamenti e agli ulteriori approfondimenti fatti, anche su indicazione delle parti sociali stesse, si comunica quanto segue.
Il Fondo Nazionale “Prepensionamenti” è istituito presso la CNCE e alimentato dal contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20 % della massa salari denunciata, previsto dai contratti collettivi di settore.
Le relative risorse sono rivolte a quei lavoratori (esclusivamente inquadrati con la qualifica di operai) che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali fissati dal Regolamento.
Il contributo dello 0,20% fissato a partire dal 1° ottobre 2018 ha sostituito il precedente contributo dello 0,10% finalizzato al Fondo lavori usuranti (lo 0,05% dal 1° ottobre 2010 e successivamente lo 0,10% dal 1 ottobre 2012 fino al 30 settembre 2018).
Entro il 31 dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti allo 0,20% accantonato dal 1° ottobre 2018 alla CNCE, che provvederà a destinarle all’apposito fondo dedicato (nazionale).
Le somme accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse sino al 30 settembre 2018 (ex Fondo lavori usuranti), saranno interamente destinate al Fondo prepensionamenti Territoriale nella fase di avvio e, sino ad esaurimento delle risorse, per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio. Il Fondo Territoriale inizierà, infatti, a erogare le prestazioni dal 1° gennaio 2021 per le richieste ricevute dai lavoratori a partire dal 1° ottobre 2020 e, sentite le parti sociali, sino al 15 dicembre 2020, data di avvio della effettuazione delle graduatorie territoriali.
Il Fondo Prepensionamenti Nazionale, utilizzando le somme versate trimestralmente dalle Casse (a partire dal primo versamento che le Casse Edili/Edilcasse effettueranno entro il 31 dicembre 2020), inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° aprile 2021, per tutte le richieste provenienti dalle Casse Edili/Edilcasse che hanno esaurito i fondi territoriali o i cui residui non siano sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento e che, comunque, abbiano correttamente adempiuto all’inoltro della rendicontazione alla CNCE di ogni erogazione effettuata.
Di seguito alcune schede tecniche di sintesi di funzionamento del Fondo.
Regolamento Fondo Nazionale Prepensionamenti
Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento
SCHEDE TECNICHE DI APPROFONDIMENTO
NORMA GENERALE Le prestazioni di cui al Regolamento Fondo Prepensionamenti sono riconosciute dalla Casse Edili/Edilcasse per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.
1) BENEFICIO SPETTANTE
Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
1) 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali
2) 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
3) 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Prestazione contributiva
La prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2) sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.
Prestazione integr. reddito
La prestazione di integrazione al reddito (di cui al punto 1 e 3) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
2) A CHI E’ RIVOLTO L’INCENTIVO:
A tutti i lavoratori operai che con 2100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi cassa integrazione, si trovino nelle seguenti condizioni:
Condizioni
1) rientrare nelle ipotesi di fine contratto di lavoro a tempo determinato, licenziamento collettivo, licenziamento per GMO con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi; definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall’art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020;
2) raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento (cfr. par 1);
3) possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione
3) CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE A RICEVERE LA RCHIESTA:
Fondo Nazionale: la Cassa Edile dove risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro
Fondo Territoriale: la Cassa Edile/Edilcassa presso la quale risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sarà poi quest’ultima a verificare la Cassa competente (dove risulta maggiore contribuzione ai fini APE) attraverso la Banca dati Ape sulla base degli aggiornamenti mensili effettuati dalle Casse.
CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE ALL’EROGAZIONE
Fondo Nazionale: la Cassa Edile/Edilcassa dove il lavoratore ha presentato la domanda
Fondo Territoriale: la Cassa Edile nella quale risultano più contribuzioni ai fini Ape nell’ultimo biennio.
4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
1) La domanda (fac simile Domanda all. 1) deve essere corredata da:
a. Ecocert o specifica certificazione Inps idonea all’accesso alla pensione anticipata;
b. Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
c. Ipotesi data presunta di pensionamento
5) PROCEDURA FONDO NAZIONALE:
Ricevuta e protocollata la domanda, la Cassa Edile/Edilcassa verifica tutti i requisiti e le condizioni richiesti e compila l’apposita scheda da trasmettere telematicamente alla CNCE per la stesura della graduatoria. (fac simile Scheda all. 2)
La CNCE stilerà la graduatoria nazionale trimestrale sulla base delle schede pervenute dalle Casse, sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento e accantonerà le somme destinate ai lavoratori beneficiari presso le singole Casse entro:
Finestre
1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre di ogni anno, per tutte le domande pervenute sino al giorno 15 del mese precedente.
Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.
6) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE FONDO NAZIONALE
Condizioni
La Cassa Edile/Edilcassa, presso la quale sono state accantonate le somme da parte del Fondo Nazionale, erogherà al lavoratore, al termine del periodo Naspi e previa presentazione della relativa autocertificazione ((fac simile Autocertificazione all. 4) e del modello C2, la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato al lavoratore e appositamente indicato nel modulo richiesta attraverso l’Iban oltre alla Banca e alla Filiale.
Modalità di erogazione
1) La prestazione di sostegno al reddito verrà erogata mensilmente entro la fine del singolo mese di competenza
2) La prestazione contributiva sarà versato al lavoratore in anticipo per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato dall’Inps. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.
Trimestralmente il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione con la quale attesti il mantenimento delle condizioni attestate dal Modello C2 (disoccupazione) (fac simile Autocertificazione all. 4)
7) PROCEDURA FONDO TERRITORIALE:
1) Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (cfr par 4 – Presentazione della Domanda) alla Cassa Edile/Edilcassa dove risulta iscritto alla fine del rapporto di lavoro
La CE/EC interroga la Banca Dati Ape per conoscere quale è la Cassa competente presso la quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Laddove la Cassa competente, ai fini di cui sopra, risulterà diversa da quella presso la quale il lavoratore ha presentato la domanda, quest’ultima trasmetterà la domanda protocollata e corredata da tutta la documentazione, alla Cassa competente all’erogazione e per conoscenza al lavoratore (fac simile Verifica all. 3).
Graduatorie territoriali
Saranno le Casse Edili/Edilcasse competenti a stilare le graduatorie delle domande ricevute sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento.
Ai fini dell’individuazione della data di presentazione della domanda dovrà tenersi conto della data di protocollo apposto dalla Cassa Edile/Edilcassa dove il lavoratore ha presentatola domanda.
Avvio Fondo Territoriale
Sentite le parti sociali, ai fini del solo avvio del Fondo Territoriale, il termine del 1 dicembre 2020 per l’avvio delle graduatorie è prorogato al 15 dicembre 2020
Pertanto, le Casse Edili/Edilcasse sulla base delle domande ricevute a decorrere dal 1 ottobre 2020 e sino 14 dicembre 2020, inizieranno ad effettuare le graduatorie il 15 dicembre per iniziare, poi, ad erogare le prestazioni a partire dal 1° gennaio 2021, previa comunicazione al lavoratore.
Eventuali residui (non sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento) potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.
Le Casse Edili/Edilcasse non potranno utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un’unica impresa. Eventuali domande presentate da lavoratori la cui impresa ecceda il limite del 50% del Fondo Territoriale dovranno essere inoltrate dalla CE/EC al Fondo Nazionale che le prenderà in carico e li inserirà in graduatoria.
Rendicontazione
Tutte le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare una rendicontazione (siglata dalla Presidenza delle Cassa) anche prospettica (riferita a somme territoriali che potrebbero coprire ulteriori prepensionamenti), delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del Fondo Territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31 gennaio 2021.
Ai fini della presa in carico, da parte del Fondo Nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse sarà necessario:
1) aver esaurito le risorse territoriali necessarie per coprire le domande di prepensionamento ;
2) aver presentato la suddetta rendicontazione, la mancanza della quale comporterà anche la segnalazione, da parte della CNCE, alle parti sociali territoriali
8) SOSPENSIONE DAL BENEFICIO
E’ prevista la sospensione del beneficio per gli operai che dichiarino di lavorare nel periodo “integrato” (a tal fine autocertificazione da presentare alla Cassa trimestralmente) (fac simile Autocertificazione all. 4)
9) DECADENZA
Il beneficio decadrà in caso di decesso del lavoratore (non è infatti trasmissibile agli eredi del beneficiario)
INIZIO EROGAZIONE DEL BENEFICIO
Fondo Territoriale dal 1° gennaio 2021
Fondo Nazionale dal 1° aprile 2021 per tutte le richieste inoltrate dalle Casse che:
a) hanno correttamente inviato la rendicontazione,
b) hanno esaurito i fondi territoriali o non hanno più fondi sufficienti a fronte delle ulteriori domande ricevute.
La Casse Edili/Edilcasse continueranno a erogare le prestazioni fintanto che avranno le risorse a disposizione con le cadenze previste per il Fondo nazionale (Cfr. par. 5 – Procedura Generale del Fondo)
Validità regolamento:
Il Regolamento del Fondo Prepensionamenti – Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022.
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(testo dell’allegato)
Allegato 3
(testo dell’allegato)
Allegato 4
(testo dell’allegato)
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