CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 11 ottobre 2022, n. 95
Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDCEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali
Ti invio il “Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDCEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali” approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 27 luglio scorso.
Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale www.commercialisti.it nella sezione Norme per la Professione\I Regolamenti del CNDCEC.
Allegato
Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDCEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali – approvato nella seduta del 27 luglio 2022
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il trattamento economico dei:
a) componenti ed esperti delle Commissioni di studio;
b) componenti degli Osservatori specializzati;
c) componenti del Dipartimento Area Lavoro;
d) delegati internazionali
e) soggetti nominati e/o designati dal Consiglio Nazionale in organismi nazionali ed internazionali;
f) Presidenti degli Ordini per la partecipazione alle Assemblee Nazionali e dei delegati designati dagli Ordini per la partecipazione alle Conferenze Annuali.
Articolo 2
Trattamento economico dei componenti delle Commissioni di studio
1. Ai componenti delle Commissioni di studio scelti fra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni di studio spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno di cui agli articoli 3 e 4.
2. Ai componenti delle Commissione di studio, scelti fra soggetti non iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per la partecipazione delle sedute delle Commissioni di studio, anche da remoto, è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita in euro 300,00.
In caso di partecipazione nella stessa giornata a più Commissioni spetta un solo gettone di presenza.
Articolo 3
Spese di viaggio
1. Nel caso in cui le riunioni si svolgano in presenza, i componenti delle Commissione di Studio di cui all’articolo 2 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per la trasferta dal luogo di residenza/domicilio professionale al luogo in cui si tiene la riunione della Commissione entro i seguenti limiti
a) per i viaggi in treno, nella misura del costo del biglietto di prima classe, con supplemento vagone letto. Sono escluse le maggiorazioni derivanti da mancanza di biglietto e/o supplementi per biglietti non fatti a terra;
b) per i viaggi aerei di durata inferiore a tre ore, nella misura del costo del biglietto della classe Economy o della tariffa priority;
c) per i viaggi aerei intercontinentali e di durata superiore alle tre ore, nella misura del costo del biglietto della classe Business base;
d) per i viaggi in autobus, metro e pullman, nella misura del costo del biglietto;
e) per i viaggi in nave o traghetto, nella misura del costo del biglietto di prima classe e se il viaggio si compie di notte, il costo della cabina letto.
2. Per i trasferimenti da e per l’aeroporto, il porto o la stazione ferroviaria può essere rimborsato il costo del biglietto del mezzo pubblico, ovvero del taxi.
3. Per i componenti della Commissione di studio con residenza o domicilio professionale nel luogo dove si svolge la riunione è rimborsata la spesa del taxi dalla propria abitazione /studio professionale alla sede della riunione e viceversa.
4. Per ogni tratta della trasferta, è rimborsabile la spesa inerente all’acquisto di un solo biglietto di viaggio fatta eccezione nel caso in cui, per cause imputabili al Consiglio Nazionale, si renda necessario acquisirne un altro.
5. Il rimborso delle spese di viaggio è effettuato previa presentazione dei biglietti e delle carte d’imbarco aeree. In caso di smarrimento del biglietto si procede con autocertificazione e all’emissione di regolare fattura. Le carte d’imbarco, in caso di smarrimento, possono essere sostituite da autocertificazione.
Articolo 4
Spese di soggiorno
1. Nel caso in cui la riunione della Commissione di studio si svolga in presenza e abbia inizio prima delle ore 10.00, ovvero si concluda dopo le ore 19.00, ai componenti della Commissione è riconosciuto il rimborso delle spese per i pernottamenti con prima colazione in camera singola, o doppia uso singola, nell’ambito delle tariffe convenzionate, ove esistenti, fino al tetto massimo di euro 300,00 (compreso Iva) al giorno.
2. Nel caso in cui le riunioni si svolgano in presenza, le spese per il vitto sono rimborsabili, dietro la presentazione delle relative ricevute o fattura, nei limiti di euro 70,00 per l’intera giornata di riferimento.
Articolo 5
Modalità per la richiesta del rimborso spese
1. Il rimborso delle spese di cui agli articoli 3 e 4 è effettuato a seguito della presentazione della richiesta al Consiglio Nazionale, entro e non oltre trenta giorni dallo svolgimento della riunione.
2. La richiesta di rimborso spese è formulata dal professionista utilizzando il modulo di “richiesta del rimborso delle spese” (allegato A).
3. La richiesta di rimborso delle spese deve essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio Nazionale unitamente a tutta la documentazione, consegnando e/o inviando successivamente ove necessaria tutta la documentazione in. originale nel rispetto della normativa fiscale vigente.
4. Sono ammesse al rimborso, solo se regolarmente documentate, le spese anticipate in nome e per conto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le spese ammesse a rimborso per le quali non è presentata documentazione in originale dovranno essere fatturate e saranno regolarmente assoggettate alla vigente normativa in materia fiscale.
5. Il rimborso delle spese avviene tramite bonifico bancario. Gli aventi diritto devono indicare il codice IBAN ad ogni singola richiesta di rimborso.
Articolo 6
Trattamento economico dei componenti degli Osservatori specializzati
1. A tutti i componenti degli Osservatori specializzati, per la partecipazione alle riunioni dell’organismo, anche da remoto, è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita in euro 300,00. Il gettone di presenza non spetta ai componenti che siano già titolari di un contratto di consulenza con il Consiglio Nazionale o con la Fondazione Nazionale, ovvero abbiano un rapporto di lavoro dipendente con il Consiglio Nazionale o con la Fondazione Nazionale.
2. In caso di partecipazione nella stessa giornata a più riunioni spetta un solo gettone di presenza.
3. Nel caso in cui la riunione si svolga in presenza ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 7
Trattamento economico dei componenti del Dipartimento Area Lavoro
1. Ai componenti del Dipartimento dell’Area Lavoro, per la partecipazione alle riunioni dell’organismo, anche da remoto, è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita in euro 300,00, con il limite massimo di 20 gettoni annuali. Per i componenti del Dipartimento Area Lavoro designati anche per la partecipazione ai tavoli tecnici con il Ministero del Lavoro, INPS ed INAIL il gettone di presenza è determinato nella misura di euro 300,00, con il limite massimo di 25 gettoni di presenza annuali. Il gettone di presenza non spetta ai componenti che siano già titolari di un contratto di consulenza con il Consiglio Nazionale o con la Fondazione Nazionale, ovvero abbiano un rapporto di lavoro dipendente con il Consiglio Nazionale o con la Fondazione Nazionale.
2. In caso di partecipazione nella stessa giornata a più riunioni spetta un solo gettone di presenza.
3. Nel caso in cui la riunione si svolga in presenza ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 8
Trattamento economico dei delegati internazionali
1. Ai delegati internazionali di cui all’articolo 10, comma 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per le missioni internazionali, autorizzate dal Consiglio Nazionale, è riconosciuto il rimborso:
a) delle spese per il pernottamento in camera doppia uso singola e prima colazione per la durata dell’evento, con il limite massimo di spesa giornaliero di euro 400,00. Nel caso in cui si soggiorni nello stesso albergo dove si tiene l’evento, per il pernottamento in camera doppia uso singola e prima colazione, non si applica il predetto limite di spesa. In caso di necessità il rimborso delle spese di pernottamento può essere riconosciuto anche per il giorno precedente e per quello successivo all’evento
b) delle spese per il vitto fino ad un massimo di euro 160,00 al giorno per la durata dell’evento, e in caso di necessità per il giorno precedente e quello successivo;
c) il rimborso delle spese di viaggio nelle misure indicate all’articolo 3, comma 1;
d) delle spese sostenute per il traffico roaming fino ad un massimo di euro 35,00 al giorno, previa presentazione di distinta dell’operatore telefonico. Il rimborso di tali spese è ammesso esclusivamente per le missioni all’estero nei Paesi extra EU;
e) delle piccole spese accessorie, debitamente documentate, sostenute per i visti entrata, per i taxi per recarsi riunioni/pranzi/cene, per l’accesso alle sale vip.
2. Al fine di ottimizzare le procedure di rimborso spese e realizzare economie sui costi dei servizi richiesti, le spese di viaggio potranno essere sostenute direttamente dal Consiglio Nazionale. I delegati internazionali potranno presentare ai preposti Uffici del Consiglio Nazionale apposita istanza per l’emissione del titolo di viaggio. Nella richiesta di rimborso spese, da presentare nel rispetto delle previsioni dell’articolo 5, devono essere indicate anche le spese prepagate dal Consiglio Nazionale.
3. Il trattamento delle spese di trasferta disciplinato nel presente articolo è riconosciuto anche ai dipendenti e collaboratori del Consiglio Nazionale che prestino la loro attività a supporto delle missioni internazionali
Articolo 9
Trattamento economico di trasferta dei soggetti nominati dal Consiglio Nazionale in organismi consultivi nazionali ed internazionali, è regolato nel modo seguente:
1. I soggetti nominati dal Consiglio Nazionale in organismi consultivi nazionali ed internazionali, nel caso in cui non sia espressamente previsto a loro favore un compenso dallo statuto dell’organismo in cui sono stati nominati, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per le trasferte relative alla partecipazione alle riunioni o assemblee dell’organismo alle quali sono invitati, nella misura prevista dagli articoli 3 e 4 e con le modalità indicate all’articolo 5.
Articolo 10
Trattamento di trasferta riconosciuto per il Presidente, il Vicepresidente, i Consiglieri degli Ordini ed i delegati designati dagli Ordini per la partecipazione alle Assemblee Nazionali ed alle Conferenze Annuali
1. Il Consiglio Nazionale riconosce a tutti gli Ordini territoriali un contributo per ciascun partecipante dell’Ordine alle Assemblee Nazionali e alle Conferenze dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il contributo fissato in euro 0,50 per chilometro di distanza tra la sede dell’Ordine e Roma, calcolato in base alle tabelle Michelin, sarà erogato direttamente dal Consiglio Nazionale all’Ordine territoriale in base al numero dei delegati e dei Consiglieri invitati presenti all’incontro. Il contributo sarà calcolato in base ai chilometri riferiti ad una sola tratta della trasferta.
2. Nel caso in cui l’evento si svolga in due giornate consecutive, il Consiglio Nazionale riconosce altresì il rimborso della spesa relativa al pernottamento della notte compresa tra le due giornate di lavoro nel limite massimo di euro 300,00 (compreso Iva). In tal caso l’Ordine Territoriale dovrà presentare apposita richiesta di rimborso allegando il giustificativo di spesa.
3. Nel caso in cui il pranzo e la cena siano offerti dal Consiglio Nazionale non è riconosciuto il rimborso delle spese per il vitto. In caso contrario si applica il limite di spesa previsto dall’articolo 4, comma 2 e la richiesta di rimborso delle spese deve essere formulata nel rispetto dell’articolo 5.
Articolo 11
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
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