MINISTERO della GIUSTIZIA – Decreto ministeriale n. 206 del 30 dicembre 2025
Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico
Art. 1
Modifiche all’articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217
1. All’articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «commi 2, 3», sono inserite le seguenti: «, 3-bis, 3-ter»;
b) al comma 3, dopo le parole: «procedura penale», sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 3-ter,» e le parole: «e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio,» sono soppresse;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonchè tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche.
3-ter. Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonchè in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.»;
d) al comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 3-bis».
Art. 2
Monitoraggio
1. Al fine di monitorare l’attuazione della previsione di cui all’articolo 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza mensile, il direttore generale per i servizi applicativi presenta al Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2, comma 16, della legge 27 settembre 2021, n. 134, una relazione sintetica contenente:
a) l’andamento dei flussi documentali negli uffici giudiziari in cui è avviato il deposito con modalità telematiche di atti, documenti e richieste ai sensi dell’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter del decreto 29 dicembre 2023, n. 217;
b) lo stato di affinamento applicativo dei sistemi, le relative funzionalità e operatività;
c) le eventuali difficoltà incontrate nel corso dell’implementazione, le iniziative realizzate e gli esiti conseguiti.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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