MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale n. 43 del 19 gennaio 2024
Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge n. 34/2019»: decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
b) «decreto 22/4/2022»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per l’acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;
c) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;
d) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 14 febbraio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
f) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, deliberato – ovvero contrattualizzato se di importo inferiore – a favore di una PMI da una banca o da un intermediario finanziario avente le caratteristiche di cui all’articolo 8 del decreto 22/4/2022;
g) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, nonché l’intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all’albo previsto dall’art. 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purchè garantito, ai soli fini dell’utilizzo del plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti Spa, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
h) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
i) «PMI»: le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l’accesso al contributo previsti dall’art. 1, comma 1, lettera v) del decreto 22/4/2022;
j) «investimenti»: gli investimenti previsti dall’articolo 9 del decreto 22/4/2022; in particolare:
investimenti in beni strumentali: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del codice civile, nonchè di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
investimenti 4.0: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
investimenti green: l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;
k) «soggetto finanziatore»: la banca o l’intermediario finanziario – aderente alla convenzione – che concede il finanziamento.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019, è finalizzato all’incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l’incremento dell’ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto 22/4/2022.
2. Il presente decreto definisce i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso delle PMI al contributo di cui al decreto-legge n. 34/2019, nonchè i motivi di revoca del contributo stesso.
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le disponibilità finanziarie per la concessione del contributo di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:
a) sono costituite in forma di società di capitali;
b) non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art. 2632 codice civile.
2. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 5
Caratteristiche dell’aumento di capitale
1. Entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento.
2. L’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale».
3. A pena di revoca del contributo, l’aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo di cui all’articolo 6.
4. Entro il termine di cui al comma 3, la PMI è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
5. Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l’aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine di cui al comma 3.
6. L’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile.
7. A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell’aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma 3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione di cui all’articolo 8.
Art. 6
Misura del contributo per la capitalizzazione
1. A fronte dell’aumento di capitale di cui all’articolo 5, il contributo di cui all’articolo 11 del decreto 22/4/2022 è incrementato:
a) al 5 (cinque) per cento per le micro e piccole imprese;
b) al 3,575 (trevirgolacinquecentosettantacinque) per cento per le medie imprese.
2. In caso di riduzione dell’importo del finanziamento, l’importo dell’aumento di capitale può essere ridotto purchè sia rispettato il limite di cui all’articolo 5, comma 1.
Art. 7
Presentazione della domanda di contributo in caso di aumento di capitale
1. La PMI che abbia deliberato l’aumento di capitale di cui all’articolo 5 deve presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 12.
2. Con la presentazione della domanda di cui al comma 1, la PMI si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell’aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 5.
3. A pena di improcedibilità della domanda di contributo, la PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attestante l’avvenuta adozione della delibera di aumento del capitale sociale.
4. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all’articolo 11 del decreto 22/4/2022. Nel caso, l’impresa dovrà presentare una nuova domanda, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022.
Art. 8
Concessione del contributo
1. Il provvedimento di concessione del contributo nella misura incrementata di cui all’articolo 6 riporta, oltre alle indicazioni e agli obblighi previsti dall’articolo 13 del decreto 22/4/2022, gli obblighi e gli impegni a carico della PMI relativi ai tempi e alle modalità della sottoscrizione e del versamento dell’aumento di capitale.
Art. 9
Erogazione del contributo
1. L’erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata di cui all’articolo 6 è effettuata nelle medesime modalità e tempi previsti dal decreto 22/4/2022 ed è subordinata all’avvenuto versamento delle quote dell’aumento di capitale secondo quanto disposto dal provvedimento di cui all’articolo 12 e dal provvedimento di concessione di cui all’articolo 8.
2. Nei casi in cui il decreto 22/4/2022 preveda l’erogazione del contributo alla PMI in un’unica quota, l’aumento di capitale sociale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione di cui all’articolo 14, comma 2 dello stesso decreto 22/4/2022.
3. L’avvenuto versamento delle quote di aumento di capitale nei tempi e nelle modalità previste dal presente decreto è attestato dalla PMI con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.
2. Le PMI beneficiarie conservano la documentazione contabile relativa al programma di investimento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo e le ispezioni in loco.
Art. 11
Revoche
1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in tutto o in parte, qualora:
a) venga accertato che la PMI beneficiaria – in qualunque fase del procedimento – abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
b) venga accertata l’assenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 4 del presente decreto e dall’articolo 7, comma 1, del decreto 22/4/2022;
c) la PMI beneficiaria assuma una forma giuridica diversa da quella di società di capitali prima dell’erogazione dell’ultima quota di contributo;
d) l’aumento di capitale sociale non sia sottoscritto entro il termine di cui all’articolo 5, comma 3;
e) l’aumento di capitale non risulti versato secondo le modalità e nei termini di cui all’articolo 5;
f) la PMI non residente non provveda all’apertura della sede operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal decreto 22/4/2022 ossia entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo;
g) la PMI beneficiaria non provveda a stipulare con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di delibera, nei termini previsti all’articolo 13, comma 2 del decreto 22/4/2022;
h) le verifiche e i controlli effettuati ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto 22/4/2022, evidenzino condizioni impeditive al mantenimento e all’erogazione delle agevolazioni concesse;
i) i beni oggetto del programma siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
j) i beni oggetto del programma non posseggano i requisiti previsti per le singole linee di intervento di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto 22/4/2022;
k) in sede di rendicontazione, le spese oggetto del programma, riferibili a ciascuna delle linee di intervento di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto 22/4/2022, siano imputate su linee di intervento diverse rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione, non essendo possibile in ogni caso riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre linee di intervento dell’investimento;
l) venga accertata la non conformità del programma realizzato con quanto previsto dall’articolo 9, dall’articolo 10 e dall’articolo 16 del decreto 22/4/2022;
m) il programma di investimenti non sia stato concluso nei termini di cui all’articolo 9, comma 10 del decreto 22/4/2022;
n) la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione della richiesta di erogazione nel rispetto del termine e delle condizioni previsti dall’articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022;
o) nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali, la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione delle richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 14, comma 8 del decreto 22/4/2022;
p) le spese oggetto del programma risultino pagate attraverso compensazione con crediti verso i fornitori, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal provvedimento di cui all’articolo 12;
q) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature siano effettuate con permuta e contributi in natura;
r) in relazione ai beni materiali di cui agli investimenti compresi nell’elenco di cui all’allegato A della legge 232/2016, le spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre i termini previsti all’articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022, per la trasmissione della richiesta di erogazione;
s) la PMI beneficiaria non ottemperi all’obbligo di apporre sui titoli di spesa il codice unico di progetto – CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell’intervento secondo le previsioni di cui all’articolo 14, comma 11 del decreto 22/4/2022;
t) la PMI beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma;
u) la PMI beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui all’articolo 10;
v) emerga che l’aumento di capitale sociale sia stato rimborsato, a qualsiasi titolo, ai soci nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell’investimento;
w) emerga che la PMI beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Il Ministero, entro la data del 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. Con il medesimo provvedimento è, altresì, individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai sensi del presente decreto.
2. Con atti aggiuntivi alla convenzione 14 febbraio 2014, sono apportate le modifiche o integrazioni occorrenti agli impegni già assunti dalle parti.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste dai Capi I, II, IV, V del decreto 22/4/2022.
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