CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 08 novembre 2021, n. 102
Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147
Il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di Giustizia, prevede all’art. 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto), che i Consigli nazionali degli ordini professionali disciplinino con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di esperti. A seguito di tale previsione di legge, il Consiglio Nazionale nella seduta del 27 ottobre 2021 ha approvato il Regolamento in oggetto.
All’interno del Regolamento sono disciplinate:
– le modalità di raccolta e verifica della documentazione necessaria per la richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti da parte degli Ordini territoriali;
– le caratteristiche dell’obbligo formativo necessario per l’iscrizione all’elenco degli esperti;
– l’attività istruttoria ed i controlli che gli ordini territoriali dovranno effettuare al fine di accogliere/respingere la domanda di iscrizione dei professionisti interessati;
– le modalità di aggiornamento dei dati relativi alla formazione dell’elenco;
– le procedure per l’organizzazione e l’accreditamento dei corsi valevoli per l’obbligo formativo richiesto dall’art. 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118.
Nel dettaglio, con riferimento alle modalità di organizzazione e accreditamento dei corsi valevoli ai fini dell’iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, il Regolamento illustra le caratteristiche che tali corsi devono possedere al fine del loro corretto accreditamento presso il CNDCEC. In particolare:
– il programma del corso deve indicare esplicitamente che lo stesso è strutturato secondo quanto indicato nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia ed è valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118;
– è necessario identificare e attribuire i nuovi codici materie definiti ad hoc per la formazione degli Esperti. Nel dettaglio, l’elenco materie del CNDCEC è stato integrato con l’introduzione della Macroarea F.1. Formazione esperti decreto-legge 24 agosto 2021 che è composta da n. 11 codici materie;
– al programma del corso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’Ordine territoriale nella quale si attestano le qualifiche dei docenti così come richieste dal decreto dirigenziale e riportate all’art. 7 del presente regolamento;
– il soggetto che ha richiesto l’accreditamento del corso deve rilasciare un attestato nominativo dal quale risulta che il corso rispetta i requisiti richiesti dalla Sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, 28 settembre 2021, ed il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materie della Macroarea F.1. Formazione esperti decreto-legge 24 agosto 2021.
Si chiarisce che l’obbligo formativo richiesto per l’iscrizione all’elenco degli esperti può essere assolto attraverso la partecipazione a qualunque corso di formazione che risulti conforme alla IV Sezione del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, organizzato anche da enti formatori non riconosciuti dal Consiglio Nazionale e conseguentemente non accreditato dallo stesso. Ne deriva che, nel caso in cui l’iscritto abbia partecipato a corsi formativi non accreditati dal Consiglio Nazionale, l’Ordine in sede di valutazione della domanda di iscrizione dovrà verificare la conformità del corso alle prescrizioni del citato decreto dirigenziale. Si ricorda, inoltre, che la frequenza di corsi non accreditati dal Consiglio Nazionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto agli iscritti nell’albo, consente solo la maturazione dei crediti per attività particolari previsti dall’art. 16, lettera p) del regolamento FPC.
Al fine di consentire una corretta implementazione delle procedure di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali si richiede agli stessi Ordini territoriali di procedere all’inserimento e/o alla modifica degli eventi formativi eventualmente già inseriti in piattaforma attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Regolamento in oggetto.
Allegato
Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
– Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di Giustizia;
– Visto il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, che indica il numero di ore di formazione richiesta all’esperto, il contenuto di dettaglio dei temi trattati, la tipologia di docente;
– Visto l’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che dispone che il Consiglio Nazionale disciplini, con regolamento da emanarsi previo parere favorevole del Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo formativo e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura dei soggetti previsti dal comma 2 della medesima disposizione, i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;
– Visto l’articolo 12, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che i Consigli degli Ordini promuovano, organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti ed effettuino la vigilanza sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;
– Visto l’articolo 29, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
– Visto l’articolo 29, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che statuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell’Ordine;
– Visto l’articolo 29, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
– Visto l’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo cui i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministro vigilante;
– Visto il Regolamento per la Formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale il 12 giugno 2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della giustizia il 16 agosto 2019;
– visto l’aggiornamento all’”Allegato 1. Elenco materie” del Regolamento per la formazione professionale continua deliberato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 novembre 2019,
EMANA
il seguente Regolamento
sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147
TITOLO I
Articolo 1
Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118
1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato l’elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118.
2. Possono essere inseriti nell’elenco esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
3. L’iscrizione all’elenco è altresì subordinata al possesso di una specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.
4. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è costituita la commissione che nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale.
Articolo 2
Modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti nell’Albo raccolti dagli Ordini territoriali
1. Ai fini dell’inserimento nell’elenco esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, il dottore commercialista e l’esperto contabile presentano la domanda di iscrizione all’Ordine territoriale di appartenenza.
2. La domanda è corredata della documentazione comprovante:
a) l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
c) l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni;
d) il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;
e) il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Articolo 3
Obbligo formativo
1. La formazione obbligatoria necessaria per l’iscrizione nell’elenco richiesta agli esperti indipendenti in base alle indicazioni riportate nella Sezione IV (la formazione degli esperti) del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, corrisponde a 55 ore necessariamente articolate nei temi e per il minimo di ore che segue:
– “Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi” – Ore 4;
– “Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale” -Ore 4;
– “La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma” – Ore 3;
– “La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento” – Ore 5;
– “La redazione di un piano di risanamento” – Ore 5;
– “Il protocollo di conduzione della composizione negoziata” – Ore 7;
– “La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze” – Ore 10 totali, di cui: Ore 2: Fase della preparazione, Ore 3:
Gestione delle trattative I parte, Ore 3: Gestione delle trattative II parte; Ore 2: Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche;
– Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie – Ore 4;
– Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali – Ore 4;
– La stima della liquidazione del patrimonio – Ore 4;
– L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 11 – Ore 5.
2. La formazione richiesta agli esperti indipendenti è fruibile anche tramite strumenti a distanza che prevedano verifiche di effettiva ed efficace fruizione. Le attività formative a distanza accreditabili dal Consiglio Nazionale devono essere erogate mediante le piattaforme informatiche autorizzate ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la formazione professionale continua.
TITOLO II
Articolo 4
Attribuzioni dell’Ordine territoriale
1. Il Consiglio dell’Ordine è responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il Consiglio dell’Ordine, in qualità di responsabile ai sensi del comma 1, si avvale della collaborazione degli uffici dell’Ordine per lo svolgimento delle attività di istruttoria delle richieste di iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall’articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Articolo 5
Attività di istruttoria della domanda di iscrizione all’elenco
1. L’Ordine territoriale riceve la domanda di iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti da parte degli iscritti interessati e verifica la completezza della domanda e della documentazione, in particolare:
– l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
– le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
– la dichiarazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’obbligo formativo è assolto solo al conseguimento di n. 55 ore di formazione articolate secondo quanto descritto nella sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia e richiamato all’art. 3 del presente regolamento;
– il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;
– il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Alla prima seduta di Consiglio utile dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, il Consiglio dell’Ordine, all’esito positivo dell’attività di verifica, delibera la trasmissione dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti al comma 1 alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova o alla CCIAA delle province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell’elenco. Il Consiglio dell’Ordine per la trasmissione dell’elenco alla CCIAA utilizza l’apposito modulo/tracciato previsto da Unioncamere e diffuso agli Ordini dal Consiglio Nazionale.
3. Il Consiglio dell’Ordine, qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, respinge la domanda dell’iscritto. L’iscritto può ripresentare la domanda per una nuova attività di istruttoria e di verifica da parte dell’Ordine.
Articolo 6
Aggiornamento dei dati
1. L’Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti di sospensione e di radiazione
2. L’Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l’intervenuta cancellazione dell’iscritto dall’Albo per la conseguente cancellazione dall’elenco.
3. L’Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA qualunque altra variazione dei dati presenti nel modulo/tracciato previsto da Unioncamere e diffuso agli Ordini dal Consiglio Nazionale, di cui al comma 2 dell’art. 5.
Articolo 7
Organizzazione dei corsi da parte dell’Ordine
1. Il Consiglio Nazionale, gli Ordini territoriali, le SAF e i Soggetti autorizzati possono realizzare le attività formative valevoli per la specifica formazione degli esperti indipendenti, prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, del 28 settembre 2021.
2. La Sezione IV del decreto dirigenziale descrive il contenuto della formazione obbligatoria declinando il dettaglio dei temi trattati, il numero minimo di ore di formazione per ciascun tema e la tipologia di docente sulla base dell’argomento trattato.
3. La formazione obbligatoria degli esperti deve presentare le seguenti caratteristiche:
Argomento: “Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi” per la durata di Ore 4
Docente: avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, avente competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa.
Contenuto:
– La flessibilità dello strumento
– la nuova figura dell’esperto come figura diversa da tutti gli altri profili professionali a vario titolo coinvolti nella crisi e la necessità di una nuova cultura dei rapporti tra i protagonisti economici
– finalità “macro” e obiettivi “micro”
– lo stato di difficoltà e quello di crisi;
– la percorribilità del risanamento dell’impresa anche in caso di stato di insolvenza se reversibile
– che cosa si intende per risanamento dell’impresa, in via diretta ed in via indiretta tramite cessione dell’azienda
– analisi differenziale con gli altri strumenti (piano attestato, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione e preaccordi)
Argomento: “Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale” per la durata di Ore 4
Docente: avvocato o professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo, avente competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa, con particolare riguardo alle tematiche dei contratti e del processo.
Contenuto:
– Articoli da 3 a 19 DL 118/2021 (con solo cenni alle parti direttamente investite dalle successive partizioni), e con focus su:
– Rinegoziazione e principi sui contratti
– Contenuto delle misure cautelari e protettive
– Descrizione dei procedimenti previsti dal DL (cautelare e camerale)
Argomento: “La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma” per la durata di Ore 3
Docente: dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali Contenuto:
– la piattaforma
– il contenuto della domanda
– la documentazione allegata
– la lettura della centrale rischi
– la lettura e le peculiarità delle certificazioni fiscali
Argomento: “La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del Risanamento” per la durata di Ore 5
Docente: dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali
Contenuto:
– finalità del test e le logiche sottostanti
– la sostenibilità del debito nel caso della continuità diretta ed in quello della
– continuità indiretta
– la conduzione del test:
– l’andamento corrente e quello prospettico normalizzato;
– le conseguenze della pandemia (conseguenze reversibili, conseguenze che
– comportano un cambiamento strutturale della domanda, conseguenze che
– determinano il cambiamento del modello di business, esempi concreti)
– il caso dell’impresa in equilibrio economico
– il caso dell’impresa in disequilibrio economico
– la costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui
– al servizio del debito, modalità di calcolo
– lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso
– esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la
– conseguente relazione dell’esperto
Argomento: “La redazione di un piano di risanamento” per la durata di Ore 5
Docente dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, avente competenza in ambito di crisi d’impresa.
Contenuto:
– il piano come ‘processo’
– le indicazioni contenute nella check-list
– come condurre sulla base della check-list la disamina del piano
– avvertenze per specifici settori di attività
– possibili specificità del piano in caso di imprese sotto-soglia e piccole imprese;
– contenuto del piano o dei piani in presenza di un gruppo di imprese;
– casi pratici ed esempi di modelli di piano
Argomento: “Il protocollo di conduzione della composizione negoziata” per la durata di Ore 7
Docente: avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, avente competenza in materia di crisi d’impresa.
Contenuto:
– il ruolo dell’esperto quale delineato dal protocollo: l’esame dei singoli paragrafi
– il ruolo dell’esperto nel corso delle trattative: in particolare, l’individuazione delle
– parti interessate
– la gestione dell’impresa nel corso della composizione negoziata
– il dissenso dell’esperto rispetto agli atti di straordinaria amministrazione e ai pagamenti non coerenti con le trattative
– il ruolo dell’esperto nella rinegoziazione dei contratti e nel giudizio di rideterminazione del contenuto del contratto
– il ruolo dell’esperto nei giudizi autorizzativi
– il ruolo dell’esperto nel processo autorizzativo per la deroga del secondo comma dell’art. 2560
– il ruolo dell’esperto nel giudizio sulle misure protettive e cautelari
– le vicende circolatorie dell’azienda
– tecniche di collocamento dell’azienda sul mercato, la selezione del cessionario; il ricorso alla piattaforma per la virtual data room e a raccolta delle proposte competitive in ambiente secretato
– il contenuto della relazione finale
– i finanziamenti infragruppo e l’esclusione della postergazione, il ruolo dell’esperto
– il debito fiscale ed erariale: il ricorso all’art. 182-ter, l’istanza di cui al co. 4 dell’art. 14 ed il ruolo dell’esperto
– le misure premiali ed il ruolo dell’esperto con particolare riferimento al co. 5 dell’art. 14
– l’assenza o il venir meno di concrete possibilità di risanamento dell’impresa, anche in via indiretta e la relazione dell’esperto
– i gruppi di imprese: illustrazione dei requisiti di riconoscibilità del gruppo ai fini della composizione negoziata; incarico
unitario; la pluralità di esperti e la decisione di prosecuzione con incarico unitario ovvero con conduzione congiunta della composizione negoziata nelle diverse imprese; l’estensione delle trattative ad altre imprese del gruppo in difficoltà; il coinvolgimento come parti interessate di altre imprese del gruppo non in difficoltà; l’esito
Argomento: “La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale:
– il ruolo dell’esperto e le competenze” per la durata di Ore 10 (totali)
Docente avente entrambi i requisiti previsti dall’art. 18 DM 180/2010 per i formatori teorici e pratici in materia di mediazione e competenza in diritto dell’impresa e dei contratti commerciali o della crisi d’impresa
Contenuto:
prima sessione
Ore 2: Fase della preparazione
Contenuto:
– L’individuazione delle parti astrattamente interessate
– La fase del contatto individuale:
a) preparazione del colloquio e scelta delle modalità;
b) individuazione dei soggetti potenzialmente interessati; programmazione degli incontri; condivisione dell’agenda con le parti
– La fase degli incontri bi- e multilaterali: a) quando, dove, come; b) modalità di gestione
Ore 3: Gestione delle trattative I parte
Contenuto:
– Definizione dell’obiettivo
– Il ruolo dell’esperto quale facilitatore e coordinatore tra tutti i soggetti interessati: come ispirare fiducia e autorevolezza
– Ascolto, empowerment e tecniche di gestione dei colloqui
– Dialogo strategico: le tecniche adeguate alla natura delle parti interessate
– Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza
– Esplorazione degli interessi di ciascuna parte e studio delle opzioni per una soluzione concordata di risanamento
– Conoscenza e comprensione delle tecniche di negoziazione collaborativa multiparte ai fini della buona riuscita della facilitazione
Ore 3: Gestione delle trattative II parte
Contenuto:
– Coaching relazionale in condizione di neutralità: favorire le condizioni per la creazione di un tavolo collaborativo
– Creazione di maggior valore per tutte le parti interessate
– Trasformare le relazioni: dal problema alle potenzialità di risanamento
– Distorsioni cognitive e relazionali: come evitare e superare le impasse (bias)
– La gestione degli interessi puramente pecuniari e di quelli di natura diversa
seconda sessione
Ore 2: Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche
Contenuto:
– Presentazione di casi studio e divisione dei ruoli
– Avvio della simulazione: elaborazione dell’agenda
– Setting degli incontri singoli e/o di gruppo
– Gestione della trattativa
Argomento: “Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie” per la durata di Ore 4
Docente: avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, funzionario della Banca d’Italia, avente competenza in ambito della normativa e regolamentazione bancaria
Contenuto:
– IFRS 9, stageing e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari
– Segnalazioni in centrale dei rischi
– Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinate/scadute
– Misure di concessione performing e non performing
– Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati
– Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie
– L’impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull’erogazione del credito bancario
– Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria
Argomento: “Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali” per la durata di Ore 4
Docente: avvocato, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo, avente competenza in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali
Contenuto:
– Crisi di impresa e rapporti di lavoro: le possibili soluzioni
– Le procedure di informazione e consultazione sindacale
– Le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in relazione alle caratteristiche (in particolare: dimensionali e settoriali)
dell’impresa e dell’interlocuzione con i pubblici poteri
– Accordi sindacali e prevenzione della crisi d’impresa
– L’intervento degli ammortizzatori sociali
– Affitto e trasferimento d’azienda
– L’appalto
– L’inquadramento professionale del lavoratore
– Retribuzione e tutela dei crediti di lavoro nel quadro della valutazione preliminare sullo stato del pagamento delle retribuzioni pregresse
– Le conciliazioni in sede protetta
– Le eccedenze di personale nel quadro della valutazione preliminare delle esigenze organizzative dell’impresa
Argomento: “La stima della liquidazione del patrimonio” per la durata di Ore 4
Docente: dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali
Contenuto:
– le finalità della stima della liquidazione del patrimonio; quando e come renderla
– la stima del valore di realizzo dell’azienda o di suoi rami
– la stima del canone di affitto dell’azienda o di suoi rami
Argomento: “L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 11” per la durata di Ore 5
Docente: avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, magistrato anche a riposo avente competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa
Contenuto:
– le soluzioni idonee, il ruolo e le conclusioni dell’esperto, gli interventi successivi dell’imprenditore
– il contratto di cui all’art. 11 co 1 lett. a), il parere motivato dell’esperto
– la convenzione di moratoria
– l’accordo di cui al co. 1 lett. c) e la sottoscrizione dell’esperto
– l’ADR di cui al co. 2, il contenuto nella relazione finale perché l’imprenditore possa fruire delle facilitazioni di cui al co. 2
– il concordato preventivo
– il concordato semplificato
– il contenuto della relazione finale nel caso in cui la soluzione sia già stata individuata, rispetto al caso in cui non lo sia
Articolo 8
Richiesta di accreditamento dei corsi al Consiglio Nazionale
1. Gli Ordini territoriali, le SAF e i Soggetti autorizzati presentano tramite il portale web del Consiglio Nazionale la richiesta di accreditamento dei corsi aventi le caratteristiche definite all’art. 7 del presente regolamento associando le materie come segue:
– F.1.1: Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi
– F.1.2.: Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale
– F.1.3.: La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma
– F.1.4.: La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del Risanamento
– F.1.5.: La redazione di un piano di risanamento
– F.1.6.: Il protocollo di conduzione della composizione negoziata
– F.1.7.: La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze
– F.1.8.: Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie
– F.1.9.: Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali
– F.1.10.: La stima della liquidazione del patrimonio
– F.1.11.: L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 11.
2. Il programma del corso deve indicare esplicitamente che lo stesso è strutturato secondo le istruzioni del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia ed è valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118. Al programma del corso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’Ordine territoriale nella quale si attestano le qualifiche dei docenti così come richieste dal decreto dirigenziale e riportate all’art. 7 del presente regolamento.
3. Al fine di consentire ai professionisti di dimostrare la partecipazione ai corsi valevoli per la formazione obbligatoria degli esperti indipendenti di cui all’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, il soggetto che ha richiesto l’accreditamento del corso rilascia un attestato nominativo dal quale risulta che il corso rispetta i requisiti richiesti dalla Sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, 28 settembre 2021, ed il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materie riportate al precedente comma 1.
4. Il Consiglio Nazionale attribuisce ai singoli moduli e/o all’intero corso un CFP per ogni ora di formazione riconoscendo l’equipollenza tra la formazione richiesta dall’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, con la formazione obbligatoria per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
Articolo 9
Disposizioni finali e transitorie
1. Ai fini del primo popolamento dell’elenco, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA è continuo fino al 16 maggio 2022.
2. A partire dal 17 maggio 2022 l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA avviene con cadenza annuale.
Articolo 10
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Nazionale.