UE – Regolamento 07 ottobre 2013, n. 1042/2013
Che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:
1) il capo IV è così modificato:
a) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 6-bis
1. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE rientrano, in particolare:
a) i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);
b) i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol – VoIP);
c) i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;
d) i servizi di radioavviso;
e) i servizi di audiotext;
f) fax, telegrafo e telex;
g) l’accesso a Internet e al World Wide Web;
h) le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.
2. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non rientrano:
a) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
b) i servizi di radiodiffusione e di televisione (“teleradiodiffusione”).
Articolo 6-ter
1. I servizi di teleradiodiffusione comprendono servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.
2. Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:
a) i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;
b) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.
3. Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:
a) i servizi di telecomunicazione;
b) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
c) la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;
d) il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;
e) l’affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un servizio di teleradiodiffusione;
f) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.»;
b) all’articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:»;
ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i servizi di teleradiodiffusione;»
iii) le lettere q), r) e s) sono soppresse;
iv) sono inserite le lettere seguenti:
«t) prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
u) prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.»;
c) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 9-bis
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti.
Al fine di considerare il prestatore di servizi prestati tramite mezzi elettronici esplicitamente designato dal soggetto passivo quale prestatore di tali servizi, devono sussistere le seguenti condizioni:
a) la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici identifica i servizi elettronici e il relativo prestatore;
b) la nota di pagamento o la ricevuta emessa o resa disponibile per il destinatario identifica i servizi prestati tramite mezzi elettronici e il relativo prestatore.
Ai fini del presente paragrafo, a un soggetto passivo che, in relazione ad una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici, autorizzi l’addebito al destinatario o la prestazione dei servizi ovvero stabilisca i termini e le condizioni generali della prestazione non è consentito designare esplicitamente un’altra persona quale prestatore di tali servizi.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), se sono prestati attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, e sono prestati alle stesse condizioni di cui allo stesso paragrafo.
3. Il presente articolo non si applica a un soggetto passivo che provvede solamente al trattamento dei pagamenti in relazione ai servizi prestati tramite mezzi elettronici o ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), e non interviene nella prestazione di tali servizi prestati tramite mezzi elettronici o servizi telefonici.»;
2) il capo V è così modificato:
a) nella sezione 1 sono aggiunti gli articoli seguenti:
«Articolo 13-bis
Il luogo di stabilimento di una persona giuridica che non è soggetto passivo, di cui all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, è:
a) il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale o
b) il luogo di qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze.
Articolo 13-ter
Ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati “beni immobili”:
a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.»;
b) all’articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo se tale destinatario non gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA.»;
c) l’articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Articolo 24
Se i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, o degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona che non è soggetto passivo ed è stabilita in più paesi o ha l’indirizzo permanente in un paese e la residenza abituale in un altro, si dà la priorità:
a) nel caso di una persona giuridica che non è soggetto passivo, al luogo di cui all’articolo 13 bis, lettera a), del presente regolamento, a meno che sia provato che l’utilizzazione del servizio avviene nel luogo della sede di attività di cui alla lettera b) di tale articolo;
b) nel caso di una persona fisica, al luogo in cui tale persona ha la sua residenza abituale, a meno che sia provato che l’utilizzazione del servizio avviene al suo indirizzo permanente.»;
d) la sezione 4 è così modificata:
i) sono inserite le sottosezioni seguenti:
«Sottosezione 3-bis
Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del destinatario
Articolo 24-bis
1. Per l’applicazione degli articoli 44, 58 e 59 bis della direttiva 2006/112/CE, se un prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici presta detti servizi in un luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un Internet café, un ristorante o una hall d’albergo e la fruizione del servizio fornito dal prestatore richiede la presenza fisica del destinatario in tale luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo.
2. Se il luogo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri all’interno della Comunità a norma degli articoli 37 e 57 della direttiva 2006/112/CE, il paese in cui il servizio è prestato è quello del luogo di partenza del trasporto di passeggeri.
Articolo 24-ter
Per l’applicazione dell’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici a una persona che non è soggetto passivo:
a) attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;
b) attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;
c) per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o l’analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata;
d) in circostanze diverse da quelle di cui all’articolo 24 bis e al presente articolo, lettere a), b) e c), si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell’articolo 24 septies del presente regolamento.
Articolo 24-quater
Per l’applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di noleggio di mezzi di trasporto, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, resi a una persona che non è soggetto passivo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell’articolo 24 sexies del presente regolamento.
Sottosezione 3-ter
Confutazione delle presunzioni
Articolo 24-quinquies
1. Un prestatore che presti un servizio elencato all’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE può confutare la presunzione di cui all’articolo 24 bis o all’articolo 24 ter, lettere a), b) e c), del presente regolamento sulla base di tre degli elementi di prova non contraddittori da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove.
2. L’Erario può confutare le presunzioni fatte valere ai sensi degli articoli 24 bis, 24 ter o 24 quater se vi sono indizi di usi impropri da parte del prestatore.
Sottosezione 3-quater
Prove per l’individuazione del luogo di stabilimento del destinatario e la confutazione delle presunzioni
Articolo 24-sexies
Ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 24 quater del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:
a) l’indirizzo di fatturazione del destinatario;
b) le coordinate bancarie, come l’ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;
c) i dati di immatricolazione del mezzo di trasporto noleggiato dal destinatario, se l’immatricolazione di tale mezzo di trasporto è prescritta nel luogo in cui esso è utilizzato, o altre informazioni analoghe;
d) altre informazioni commerciali pertinenti.
Articolo 24-septies
Ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 24 ter, lettera d), o all’articolo 24 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:
a) l’indirizzo di fatturazione del destinatario;
b) l’indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione;
c) le coordinate bancarie, come l’ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;
d) il prefisso del paese (Mobile Country Code – MCC) dell’identità utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber Identity – IMSI) integrato nella carta SIM (Subscriber Identity Module) utilizzata dal destinatario;
e) l’ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il servizio è prestato a quest’ultimo;
f) altre informazioni commerciali pertinenti.»;
ii) è inserita la sottosezione seguente:
«Sottosezione 6-bis
Prestazioni di servizi relativi a beni immobili
Articolo 31-bis
1. I servizi relativi a beni immobili di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:
a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.
2. Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:
a) l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;
b) la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
c) l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;
d) l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
e) opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l’irrigazione e la concimazione;
f) il rilevamento e la valutazione del rischio e dell’integrità di beni immobili;
g) la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito di controversie;
h) la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario;
i) la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;
j) la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l’utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l’utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l’accesso a sale d’aspetto negli aeroporti, o l’uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;
k) lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
l) lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
m) l’installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;
n) lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;
o) la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;
p) attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);
q) servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all’alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.
3. Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:
a) l’elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
b) il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario;
c) la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili;
d) l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l’intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona;
e) la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;
f) l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;
g) la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;
h) servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.
Articolo 31-ter
Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori.
Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del destinatario personale sufficiente per l’esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità. La presunzione che il prestatore abbia la responsabilità dell’esecuzione dei lavori può essere confutata con qualsiasi pertinente mezzo di fatto o di diritto.
Articolo 31-quater
Per determinare il luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio, nell’ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con analoghe funzioni, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, detti servizi sono considerati prestati in detti luoghi.»;
iii) nella sottosezione 7, è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 33-bis
L’emissione di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini da parte di un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore o da parte di un soggetto passivo diverso dall’organizzatore, che agisce in nome proprio, è disciplinata dall’articolo 53 e dall’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.»;
3) nell’allegato I, punto 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
«f) ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso una rete di radiodiffusione o telediffusione, Internet o un’analoga rete elettronica per l’ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, quali programmi televisivi o video su richiesta;
g) ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o un’analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete di radiodiffusione o telediffusione;
h) la fornitura di contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale;
i) cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media.»
Articolo 2
Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici resi da un prestatore stabilito nella Comunità a una persona non soggetto passivo stabilita, avente l’indirizzo permanente o la residenza abituale nella Comunità, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell’imposta che si verifichi anteriormente al 1° gennaio 2015 è il luogo in cui il prestatore è stabilito, come disposto all’articolo 45 della direttiva 2006/112/CE, a prescindere da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia ultimata;
b) il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell’imposta che si verifichi a decorrere dal 1° gennaio 2015 è il luogo in cui in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, a prescindere da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia iniziata;
c) se il fatto generatore dell’imposta si è realizzato anteriormente al 1° gennaio 2015 nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, l’imposta non diviene esigibile nello Stato membro del destinatario, in relazione al medesimo fatto generatore dell’imposta, né il 1° gennaio 2015 né successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Tuttavia, gli articoli 13 ter, 31 bis e 31 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, quali inseriti dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione europea 26 ottobre 2013, n. L 284.
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