AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 15 del 26 giugno 2025
Regolamento. (UE) 2019/880 del parlamento europeo e del consiglio del 17 aprile 2019 relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali e successivo regolamento di esecuzione (ue) 2021/1079 – Piattaforma europea icg (import of cultural goods) – istruzioni per i controlli doganali
Premessa
A far data dal 28 giugno 2025, in attuazione del Regolamento UE n. 2019/880 del 17 aprile 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’introduzione e importazione di beni culturali da Paesi terzi, (da ora in poi il “Regolamento”), entrerà in funzione la piattaforma europea per l’importazione di beni culturali ICG (NOTA 1) – Import of cultural goods – disponibile sul sistema unionale TRACES NT, con riferimento alle categorie di beni di cui alla parte B e C dell’Allegato al Regolamento stesso.
Con la presente nota si intende fornire chiarimenti e istruzioni operative in merito all’applicazione del Regolamento, nonché sulle modalità di applicazione che sono state fissate dal Regolamento di Esecuzione della Commissione UE n. 2021/1079 del 24 giugno 2021.
Il combinato disposto normativo, particolarmente rilevante in considerazione delle implicazioni etiche, culturali e giuridiche della materia, ha origine dall’esigenza di contrastare il traffico illecito di beni culturali, in particolare di quelli provenienti da Paesi terzi interessati da conflitti armati o da situazioni di instabilità politica, contribuendo così alla tutela del patrimonio culturale mondiale e alla lotta contro il finanziamento del terrorismo.
Ambito di applicazione
Il Regolamento definisce le condizioni per l’introduzione e l’importazione nel territorio doganale dell’Unione di beni culturali provenienti da Paesi terzi, tra cui ad esempio reperti archeologici, manoscritti rari e opere d’arte che soddisfano determinate condizioni, quali soglie di età e di valore e, in alcuni casi specifici, ne vieta l’introduzione qualora tali beni siano stati rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari del paese stesso o se non sia possibile stabilire che siano stati legalmente esportati.
L’art. 2 del Regolamento definisce:
– “introduzione di beni culturali”: l’entrata nel territorio doganale dell’Unione di beni culturali che sono soggetti a vigilanza doganale o a controlli doganali nel territorio doganale dell’Unione conformemente al regolamento UE n. 952/2013 (CDU);
– “importazione di beni culturali”:
a) l’immissione di beni culturali in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento UE n. 952/2013; o
b) il vincolo di beni culturali a una delle seguenti categorie di regimi speciali di cui all’articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013:
i) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche,
ii) uso particolare, che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale,
iii) perfezionamento attivo.
L’allegato al Regolamento elenca nella parte A i beni di cui è vietata l’introduzione e nelle parti B e C quelli per i quali ai fini dell’importazione è prevista la presentazione di specifica documentazione.
In particolare, l’art. 3 del Regolamento ha disposto che:
1. per poter importare i beni rientranti tra le categorie di beni più sensibili (es. oggetti archeologici), elencati nella parte B dell’allegato, è necessaria una licenza di importazione (art. 4), rilasciata da parte dell’autorità competente dello Stato membro (in Italia il Ministero della Cultura MIC);
2. per poter importare i beni rientranti tra le categorie di beni meno sensibili elencati nella parte C dell’allegato, è necessaria una dichiarazione dell’importatore (art. 5) con cui deve essere attestata la legittimità dell’esportazione dal Paese terzo.
In entrambi i casi, i documenti devono essere caricati nel sistema ICG e allegati alla dichiarazione doganale.
L’art. 3, par. 4 del Regolamento, prevede, poi, delle esenzioni dalla presentazione della suindicata documentazione per i beni culturali che siano stati reintrodotti ai sensi dell’art. 203 del CDU, assunti in custodia da parte di un’autorità pubblica con l’intento di restituire tali beni culturali, quando la situazione lo consenta o introdotti in ammissione temporanea ex art. 250 CDU per determinati fini.
A livello nazionale tutti gli Uffici delle Dogane sono abilitati alla gestione delle operazioni di “importazione dei beni culturali” soggetti al Regolamento.
Il Ministero della Cultura, invece, ha individuato quali “autorità competenti” preposte al rilascio delle licenze di importazione, con riferimento alle specifiche categorie di beni provenienti da paesi terzi di cui alla parte B dell’allegato al Regolamento, unicamente gli Uffici esportazione oggetti d’arte e antichità di Venezia, Milano, Torino, Roma e Napoli presenti presso le rispettive Soprintendenze Archeologia e belle arti e paesaggio (ABAP) (NOTA 2).
Controlli doganali
In attesa del completamento delle attività, in corso di svolgimento, che consentiranno l’interoperabilità tra i sistemi AIDA e TRACES NT anche per i certificati (licenze e dichiarazioni) ICG, gli Uffici delle dogane devono attenersi alle seguenti istruzioni operative.
A seguito di selezione del Circuito Doganale di Controllo (CD – Controllo Documentale, CS – Controllo Scanner o VM – Visita Merci), di controlli sulla base di specifici profili di rischio locale o in relazione ad analisi di rischio comunicate dall’Autorità Nazionale, gli Uffici delle dogane procedono, in primis, alla verifica della correttezza dell’utilizzo dei seguenti codici documento (NOTA 3) indicati nei data element della dichiarazione doganale:
– L049 (Licenza di importazione per beni culturali, rilasciata ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento 2019/880)
– L050 (Dichiarazione dell’importatore di beni culturali, rilasciata ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento 2019/880)
– L065 (Dichiarazione dell’importatore per beni culturali, presentata in sostituzione di una licenza, per beni culturali vincolati al regime di ammissione temporanea (articolo 3.5 del regolamento (UE) 2019/880)
– Y138 (Esenzione dalla presentazione dei documenti richiesti per l’importazione di beni culturali, ai sensi dell’articolo 3.4 (b) e (c) del regolamento (UE) 2019/880 (custodia e ammissione temporanea)
In presenza di beni soggetti a licenze di importazione rilasciata dal MIC, fatti salvi tutti i consueti controlli di natura doganale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 10 del Regolamento UE n. 2021/1079 devono, inoltre, essere effettuate le seguenti verifiche:
– se i beni sono vincolati al regime di importazione, accertamento della presenza della documentazione richiesta, della corrispondenza dei beni presentati con quelli descritti nella licenza di importazione e dell’indicazione dell’identificativo della licenza nella dichiarazione doganale;
– se i beni culturali sono vincolati al regime di deposito doganale, di cui all’articolo 240 del CDU, accertamento della corrispondenza del numero di classificazione tariffaria della TARIC, indicato nell’allegato al Regolamento, con quello indicato nella dichiarazione in dogana.
Per quanto concerne, invece, i beni oggetto di dichiarazioni dell’importatore (Statement) gli Uffici delle dogane, fatti salvi tutti i consueti controlli di natura doganale, sono tenuti ad effettuare le seguenti verifiche, previste dall’articolo 13 del Regolamento UE 2021/1079:
– se i beni sono vincolati al regime di importazione, accertare che questi corrispondano a quelli descritti nella dichiarazione dell’importatore e che nella dichiarazione sia indicato l’identificativo dello Statement;
– se i beni culturali sono vincolati al regime di deposito doganale, accertare la corrispondenza del numero di classificazione tariffaria della TARIC, indicato nell’allegato al Regolamento, con quello indicato nella dichiarazione in dogana.
In entrambi i casi se i beni sono vincolati al regime di zona franca, i controlli di cui al punto precedente sono eseguiti dall’ufficio doganale competente presso il quale è presentata la dichiarazione dell’importatore conformemente all’articolo 245, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013.
Per verificare la veridicità/autenticità/accuratezza delle licenze di importazione rilasciate dal MIC o delle dichiarazioni dell’importatore, i funzionari doganali incaricati dei controlli devono effettuare l’accesso alla piattaforma europea ICG, disponibile sul sistema unionale TRACES NT.
Nel menu “Documenti” di TRACES NT è disponibile la linea di lavoro ICG per la consultazione delle licenze presentate come documentazione a corredo della dichiarazione doganale.
I funzionari doganali già abilitati al ruolo di “Customs System” hanno diretto accesso alla linea di lavoro ICG.
I funzionari doganali che non hanno ancora acquisito il ruolo “Customs System” nel sistema TRACES NT possono richiederlo seguendo la seguente procedura:
– accedere al sistema TRACES NT con le proprie credenziali. Se non si dispone di credenziali si potranno chiederle seguendo le istruzioni contenute nella pagina di login.
– Nella pagina iniziale del sistema TRACES NT, cliccare sul proprio indirizzo mail riportato in alto a destra, selezionare poi “modifica profilo personale” /” richiedere nuovo ruolo” /” altro organismo”.
– Nella pagina di richiesta di nuovo ruolo selezionare Paese: Italia, Ruolo organismo: Customs system, Nome: cliccare sul bottone cerca e selezionare “Agenzia delle dogane Italia”.
– Cliccare sul tasto verde “Richiedere autorizzazione” compilando la maschera che viene poi proposta.
La Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale provvederà a rilasciare l’autorizzazione per l’accesso al portale TRACES NT.
In caso di dubbi o sospetti sulla classificazione o autenticità del bene o dubbi in merito alla licenza, alla dichiarazione o all’esenzione indicata ovvero su altri elementi inerenti i beni in argomento, gli Uffici delle dogane, in un’ottica di ampia collaborazione con il MIC, potranno prendere contatti con i sopra individuati Uffici Esportazione, secondo la rispettiva competenza territoriale, al fine di ottenere supporto nelle attività di controllo.
Infine, nelle ipotesi in cui le autorità competenti ritengano necessario effettuare una verifica “fisica” dei beni culturali, propedeutica al rilascio della prevista licenza (art. 6, par. 3, Regolamento UE 2021/1079), gli Uffici delle dogane consentiranno l’accesso dei funzionari degli Uffici esportazione presso i magazzini di temporanea custodia o altri locali posti sottoposti a vigilanza doganale in cui i beni siano custoditi provvisoriamente prima della presentazione della dichiarazione doganale. L’effettuazione dell’ispezione avverrà sempre previo accordo tra la dogana competente e l’Ufficio esportazione interessato, a spese di quest’ultimo.
Si invitano le Direzioni in indirizzo a monitorare la corretta applicazione delle nuove disposizioni, e segnalare eventuali criticità in merito all’applicazione delle stesse. Ulteriori chiarimenti operativi potranno essere forniti attraverso specifici aggiornamenti e/o sessioni formative.
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