AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 agosto 2021, n. 570
Regolarizzazione ai fini dell’imposta di bollo fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 209 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Ministero XXX- Istituto Italiano di Cultura di Londra – chiede di conoscere se le disposizioni normative, riguardanti la fattura elettronica, dettate dall’articolo 1, commi 209 e seguenti della legge n. 244 del 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi, hanno modificato il secondo periodo dell’articolo 19 del d.P.R. n 642 del 1972.
In particolare, il Ministero istante chiede se a seguito delle predette disposizioni normative, i soggetti indicati nel predetto articolo 19, hanno ancora l’obbligo di inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell’imposta di bollo, al competente ufficio del registro dell’Agenzia delle entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi esercitando il potere esclusivo attribuitogli dall’articolo 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Ministero istante ritiene che dalla data in cui il sistema d’interscambio (SI) ha reso disponibili all’Agenzia delle entrate le fatture elettroniche in attuazione dell’articolo 1 commi 209 e seguenti della legge n. 244 del 2007, questa disciplina abbia modificato il secondo periodo dell’articolo 19 del d.P.R. n. 642 del 1972 escludendo le fatture elettroniche dal generale obbligo dei soggetti indicati dal predetto articolo, d’inviare gli atti che riguardo all’imposta di bollo sono irregolari, al competente Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultimo li regolarizzi esercitando il potere esclusivo datogli dall’articolo 31 del D.P.R. n. 642 del 1972.
Inoltre, secondo l’istante lo scopo del secondo periodo del citato articolo 19 è quello di mettere il competente ufficio del registro nella condizione di esercitare il potere esclusivo di regolarizzazione, su un atto che non risulta in regola ai fini dell’imposta di bollo; tale scopo si ottiene ponendo a disposizione del competente ufficio del registro tale atto attraverso il suo invio.
Tramite il SI la fattura elettronica che non in regola ai fini dell’imposta di bollo si trova nella disponibilità di codesta Agenzia, prima di esser ricevuta dal soggetto cui è destinata e che rientra fra quelli definiti dal secondo periodo dell’articolo 19 del D.P.R. n. 642 del 1972. Pertanto il competente dell’ufficio del Registro è nella condizione di regolarizzare detta fattura, ancor prima che la stessa pervenga al suo destinatario;
dunque il fatto che ai fini di tale regolarizzazione quest’ultimo ne invii un’ulteriore copia a detto ufficio sarebbe un’inutile duplicazione.
In definitiva il Ministero istante ritiene che tale interpretazione è confermata dall’articolo 12-novies del D.L. n. 34 del 2019 e dai relativi provvedimenti attuativi:
questi provvedimenti automatizzano infatti un accertamento che già prima di essi i competenti uffici del registro di codesta agenzia potevano condurre sulle fatture elettroniche, dopo averle manualmente attinte dal SI.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si osserva che l’articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 relativamente agli obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali dispone che i predetti soggetti “… non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti (…) devono essere inviati a cura dell’Ufficio che li ha ricevuti (…) per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art.31,. al competente ufficio del registro (ora uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate) entro trenta giorni dalla data di ricevimento (…)”.
Il successivo articolo 31 (recante regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto) prevede al comma 1 che “Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione”.
Il successivo comma 2 al medesimo articolo stabilisce che “La regolarizzazione è seguita esclusivamente dagli uffici del registro (ora uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate) mediante annotazione sull’atto o documento della sanzione amministrativa riscossa”.
Per quanto attiene alla fattispecie proposta con la presente istanza di interpello, si rammenta che l’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (recante legge finanziaria 2008 ), al comma 209 stabilisce, che: Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″.
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, il decreto ministeriale 17 giugno 2014 all’articolo 6 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo disponendo modalità e termini di versamento.
Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nella prospettiva di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’articolo 12-novies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto che l’Agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi dovuti.
Con il decreto del Ministero delle finanze del 4 dicembre 2020 concernente le modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata, si osserva che l’articolo 2 stabilisce che “Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, resa nota, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del presente decreto, comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi”.
Al riguardo, occorre richiamare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 che ha dettato le regole, per la definizione delle modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall’Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta dovuta e non versata.
Per quanto di interesse, con il predetto provvedimento è stato disposto che nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La predetta comunicazione è trasmessa ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2020.
La comunicazione deve contenere :
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
d) gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
e) l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.
Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che la le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta devono essere regolarizzate secondo quanto disposto dal predetto provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Per le suesposte considerazioni, in merito al quesito in esame, conformemente alla soluzione prospettata dall’istante, si può ritenere che limitatamente alle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 209 e seguenti della legge n. 244 del 2007, i soggetti indicati nell’articolo 19 del d.P.R. n. 642 del 1972, non hanno l’obbligo di inviare le predette fatture non in regola ai fini dell’imposta di bollo, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi.
Da ultimo, si ritiene opportuno precisare che, nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi dell’articolo 19 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.
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