CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – Comunicato 24 settembre 2019
Regole Tecniche Antiriciclaggio
Regole Tecniche ai sensi degli Art.li 11,comma 2 e 16 comma 2 del D.Lgs.231/07 in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, approvate nella seduta del 20.9.2019.
Alla seduta amministrativa di oggi 20 settembre, il Consiglio Nazionale Forense ha emanato ai sensi degli Art.li 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2017 le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti, avendo ottenuto, dopo oltre un anno di attesa, il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell’Economia e Finanze.
Alle regole tecniche è allegato un corposo documento contenente i criteri e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’ adeguata verifica semplificata. Tale documento è corredato dalla modulistica preparata dal CNF a supporto dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e contiene numerose e utili linee guida per l’implementazione del nuovo decreto.
Si è così concluso il lungo iter, iniziato subito dopo l’emanazione del decreto 90/2017, che, in accoglimento della quarta direttiva antiriciclaggio, ha attribuito ai c.d. “organismi di autoregolamentazione” , vale a dire gli organismi nazionali di rappresentanza dei professionisti interessati dalla normativa, in via ufficiale, il compito di accompagnare con regole tecniche la normativa primaria al fine di integrarla rispetto alle specificità degli avvocati.
Le regole tecniche sono volte a facilitare l’attività dell’avvocato, circoscrivendo il perimetro di applicazione di una normativa eccessivamente penalizzante, in quanto troppo concentrata sugli adempimenti formali, e fornendo utili indicazioni per adeguarvisi senza incorrere nel rischio di sanzioni.
Allegato 1
REGOLE TECNICHE*
In materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione.
* ex art. 11, comma 2 del Decreto Legislativo 90/2017
LEGENDA E NOTE ESPLICATIVE
Ove non diversamente specificato, i termini e le locuzioni impiegati nel presente testo sono mutuati dal decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140 del 19-6-2017 – Suppl. Ordinario n. 28.
Il decreto legislativo n. 90/2017 entra in vigore dal 4 luglio 2017.
Il termine “Decreto” indica il Decreto Legislativo 231/2007 come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017.
Il termine “Studio” o “Studio Legale” fa riferimento sia agli studi legali monopersonali o di piccole dimensioni, sia agli studi associati, inclusi quelli costituiti in forma societaria ai sensi dell’ art. 4bis della L. n. 247/2012.
Pertanto il termine “Avvocato” o “Avvocati” comprende i titolari degli Studi Legali monopersonali o di piccole dimensioni e i componenti degli studi associati sopra menzionati, inclusi i soci professionisti delle società costituite ai sensi dell’ art. 4bis della L. n. 247/2012
CAPO I
Natura delle regole tecniche – Ambito di applicazione
Regola tecnica n. 1
Le presenti regole tecniche sono adottate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2 del Decreto, a supporto delle attività di adeguata verifica della clientela e conservazione cui il professionista è tenuto ai sensi del titolo II, Capi I e II del predetto Decreto.
A riguardo, premesso il disposto degli articoli 15 e 17 del Decreto, il documento recante “Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata”, qui allegato sub Documento 1 (d’ora innanzi i “Criteri”), reca, tra le altre, la metodologia di cui gli Avvocati possono avvalersi nell’espletamento dell’attività di analisi e ponderazione del rischio in concreto rilevato nell’esercizio della propria attività, preordinato alla graduazione dell’intensità, frequenza e complessità delle misure di adeguata verifica della clientela richieste in funzione di prevenzione del riciclaggio e dl finanziamento del terrorismo.
Resta fermo il diritto degli Avvocati di seguire modalità di valutazione del rischio e di adempimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela e conservazione diverse, in tutto o in parte, da quelle previste nei Criteri, purché non contrastanti con il Decreto.
Regola tecnica n. 2
Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 2 e 30 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 – recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, non rientrano tra le operazioni di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto:
– la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
– l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, no. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;
– l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;
– gli incarichi quali amministratore di sostegno ex art. 404 e ss c.c. e 720 bis c.p.c., tutore e curatore ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c;
– gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 R.D. 16 marzo 1942 no. 267;
– l’incarico di mediatore ex art. 16 D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 62 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 – recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale no. 241 del 16 ottobre 2014;
– l’incarico di custode giudiziario ex art. 65 c.p.c e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.;
– ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all’elencazione tassativa di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto.
CAPO II
Disciplina transitoria – artt. 11, comma 2 e art. 23, comma 3 del Decreto
Regola Tecnica n. 3
Gli “Adempimenti Antiriciclaggio per gli Avvocati” approvati dal Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense e pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, trovano applicazione per le parti non in contrasto con il Decreto.
CAPO III
Valutazione del rischio da parte dell’Avvocato
Regola Tecnica n. 4
La valutazione del rischio di cui al comma 2, art. 15 del Decreto può essere effettuata anche con l’ausilio di professionisti e/o di società di consulenza, fermo restando quanto previsto al comma 4, art 15 del Decreto.
CAPO IV
Procedure e metodologia di analisi di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Regola tecnica n. 5
Costituiscono tipologie di clienti a basso rischio:
– le pubbliche amministrazioni ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al diritto UE;
– società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE;
– società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;
– i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 no. 385, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 no. 58 e del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
– enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extra UE, di cui all’art. 23, comma 2, lettera c, numeri 2), 3), e 4);
– clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio.
CAPO V
Adeguata verifica della clientela
Regola tecnica n. 6
Allo scopo di definire l’idoneità e la tempestività delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nell’ambito dell’attività dell’Avvocato allorquando questi è chiamato a redigere un atto o negozio concernente le operazioni di cui all’art. 3 comma 4, lettera c) del Decreto , e scopo e natura della prestazione risultino manifeste nell’atto o negozio stesso, salva diversa valutazione dell’Avvocato, non è necessario formalizzare in un autonomo documento l’acquisizione di tali informazioni dal cliente.
Regola tecnica n. 7
Costituisce idonea identificazione del titolare effettivo quella effettuata mediante consultazione di pubblici registri e – ove necessario – mediante l’acquisizione dei dati e informazioni ivi contenute.
Regola Tecnica n. 8
L’Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela:
– servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso percorsi guidati o questionari, anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio, fermi restando gli obblighi valutativi correlati a carico dell’Avvocato;
– acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati e delle informazioni fornite, in particolar modo quelli attinenti alla struttura proprietaria ed alla titolarità effettiva.
Regola tecnica n. 9
Trovano applicazione in caso di basso rischio di riciclaggio le seguenti misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica:
– È sufficiente ai fini dell’identificazione l’acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
– con riferimento alla identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità: è sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente ex art. 22 del Decreto con allegata – se del caso – la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come ad es. visura CCIA, e senza necessità di acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo;
– con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale: è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
– con riferimento al controllo costante nel corso della prestazione professionale: è sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.
In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, l’Avvocato sarà esentato:
– dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
– dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.
CAPO VI
Controllo continuo
Regola tecnica n. 10
Laddove il rapporto con il cliente è connotato da indici di basso rischio di riciclaggio ed è pertanto idoneo l’espletamento di un’attività semplificata di adeguata verifica, il controllo costante potrà essere compiuto con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, anche ad esempio a cadenza triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente, se del caso, raccogliere una semplice dichiarazione confermativa da parte del cliente che il quadro informativo a questi riferito non è mutato.
CAPO VII
Conservazione
Regola tecnica n. 11
Il fascicolo cartaceo del cliente, così come liberamente costituito dall’Avvocato, realizza – unitamente altresì, se del caso, a qualsivoglia modalità di conservazione di documenti, dati ed informazioni in via informatica – idonea modalità di conservazione. Inoltre, entrambe le modalità – cartacea ed informatica – possono coesistere con riferimento ad un medesimo cliente.
Regola tecnica n. 12
Costituiscono idonea modalità di conservazione ai sensi dell’art. 32 del Decreto, i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, i sistemi di autenticazione, autorizzazione per l’accesso al sistema informatico dello Studio dell’Avvocato ed al relativo archivio cartaceo.
L’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità si considera garantita, tra l’altro, qualora gli stessi si ricavino da un documento informatico conservato in formato statico, ovvero da documento anche in formato non statico da cui si possa desumere la non alterazione.
CAPO VIII
Persone Politicamente Esposte
Regola tecnica n. 13
Ai fini delle procedure, basate sul rischio, tese a determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta, i database che offrono tale servizio di verifica costituiscono – a supporto dei prescritti adempimenti – fonti sulle quali l’ Avvocato può riporre legittimo affidamento.
CAPO IX
Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Regola tecnica n. 14
I Criteri di cui al Documento 1 possono essere soggetti a modifiche ed aggiornamenti da parte del CNF.
Qualora tali modifiche ed aggiornamenti siano legati a novità normative o a mutate circostanze di fatto o ad una revisione o aggiornamento degli stessi derivante da una migliore specificazione delle linee guida e dei principi, ovvero delle esemplificazioni, ivi contenute, non sarà necessario ottenere il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria di cui all’art. 11 comma 2 del Decreto.
Allegato – Documento 1: Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata ex artt. 15, commi 1 e 2, 19 comma 2 ed altresì art. 23 del Decreto.
Allegato 2 (1)
Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’ adeguata verifica semplificata
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