Reintegrazione e ricollocazione del lavoratore , Cassazione sentenza n. 16232 del 2013 ,La Corte di Cassazione sez. lavorocon la sentenza n. 16232 del 27 giugno 2013 intervenendo in tema di licenziamento  ribadisce l’orientamento per la ricollocazione nell’originario posto di lavoro salvo trasferimento per soppressione dell’unità produttiva.

Gli Ermellini hanno ribadito l’orientamento maggioritario, in base al quale l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede nel concorso delle circostanze di cui all’art. 2103 c.c. Ove, però, la reintegrazione non possa avvenire nell’originario posto di lavoro perché tutta l’unità produttiva alla quale era addetto il lavoratore licenziato è stata soppressa, la reintegrazione ex art. 18 della L. 300/1970 non può che essere riferita genericamente all’azienda del datore di lavoro, non potendo il giudice individuare una sede di lavoro alternativa a quella originaria, rientrando nelle scelte datoriali l’assegnazione del dipendente ad una nuova sede di lavoro.
La vicenda ha avuto inizio con la comunicazione di licenziamento impugnato dal dipendente che proponeva ricorso al giudice di lavoro per ottenere la condanna di tale società al pagamento in suo favore delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento, al risarcimento del danno da dequalificazione professionale e del danno biologico, al pagamento di differenze retributive a titolo di superminimo individuale. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno rigettato il ricorso del lavoratore.
Il lavoratore, tramite il suo legale, propone ricorso in Cassazione fondato su due motivi.
Nel ritenere infondato il primo motivo la Corte Suprema ritiene che il giudice di appello “ha osservato che ove venga soppressa l’unità produttiva, la reintegrazione non può che essere riferita genericamente all’azienda del datore di lavoro, cui spetta il potere di individuare la nuova sede di lavoro e che, conseguentemente, stante l’insussitenza di posti ove riprendere lo svolgimento delle ultime mansioni, o di altre equivalenti, presso lo stabilimento di Pagani, la società N. Italia ha potuto operare legittimamente la reintegrazione altrove e segnatamente, presso l’unità produttiva di Latina (Cass. n. 8364/2004; Cass. 12123/2002).”