La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 26394 depositata il 26 novembre 2013 intervenendo in tema di risarcimento danno per licenziamenti illegittimo ha precisato che al lavoratore da reintegrare può spettare un risarcimento del danno da parte dell’azienda anche superiore al triennio successivo alla data del recesso ritenuto illegittimo, nonostante sia presumibile che in tale lasso di tempo il licenziato, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto trovare un’altra occupazione.
I giudici di legittimità hanno statuito, nel caso di specie, che il risarcimento può essere ridotto, eccependo il mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte del lavoratore, tramite l’indicazione delle possibilità di reimpiego non sfruttate dallo stesso. Tale onere spetta al datore di lavoro ed il giudice del merito non può supplire alle carenze processuali dell’azienda.
La vicenda ha riguardato un dipendente di un istituto di credito al termine della procedura disciplinare veniva comunicato il suo licenziamento. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione inanzi al Tribunale, in qualità di giudice del lavoro, che accoglieva limitatamente alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, rigettando ogni altra domanda. Avverso la decisione del giudice di prime cure veniva proposto ricorso alla Corte di Appello che riformava la sentenza di primo grado riconoscendo illegittimo il licenziamento intimato dal B. nei confronti del predetto lavoratore; ha ordinato la sua reintegrazione nel posto di lavoro ed ha condannato il datore di lavoro al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento e per la durata di un triennio, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del recesso per le prime cinque mensilità e dalle rispettive scadenze per le successive, con gli interessi legali sino al soddisfo e con la rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza. Ha dichiarato infine il diritto del lavoratore alla regolarizzazione della posizione previdenziale, condannando il datore di lavoro al versamento dei relativi contributi. Per i giudici territoriali i fatti contestati al dipendente non avevano trovato conferma nella istruttoria svolta.
Il dipendente per la riforma di questa sentenza ha proposto ricorso, basato su quattro motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del dipendente affermando, in particolare, che il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il recesso e la sentenza di annullamento si identifica – quanto al danno eccedente le cinque mensilità di retribuzione dovute ex lege – nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore oppure che il datore di lavoro provi l’aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza (cfr., fra le altre, Cass. n. 3385/86; Cass. n. 6193/90; Cass. 11356/95; Cass. 12798/03).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3694 depositata il 7 febbraio 2023 - In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36841 depositata il 15 dicembre 2022 - Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29335 depositata il 23 ottobre 2023 - Oltre alla reintegra nel posto di lavoro il lavoratore ha diritto a risarcimento del danno sub specie di danno non patrimoniale ed in particolare di danno esistenziale. Il danno…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26394 - Il datore di lavoro pubblico non è esonerato dal rispetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, in particolare con riguardo al limite temporale, alla sussistenza di ragioni oggettive e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 febbraio 2022, n. 6503 - E' ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 09 marzo 2021, n. C-580/19 - Un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, durante il quale un lavoratore deve poter raggiungere i confini della città ove si trova la sua sede di servizio entro un…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…