Agenzia delle Entrate – Risposta n. 339 del 23 giugno 2022

Rendita finanziaria – Redditi di capitale, articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del Tuir

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO 

L’Istante (di seguito, anche “Moglie“) rappresenta che, in data 23 luglio 2019, congiuntamente al coniuge (di seguito anche “Marito“), ha presentato ricorso per separazione consensuale. Nel ricorso si dava atto che, contro la volontà dell’Istante, il Marito aveva acquistato, in costanza di matrimonio ed in comunione dei beni, un immobile in Svizzera. Pertanto, allo scioglimento della comunione legale, il Marito risultava debitore nei confronti della Moglie della somma complessiva di euro XXX, che, secondo quanto concordato tra i coniugi, sarebbe stata pagata con le seguenti modalità:

  • euro YY mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro la fine del mese di luglio 2019 su conto corrente intestato alla Moglie;
  • euro ZZZ mediante trasferimento alla Moglie, entro la fine del mese di settembre 2019, di una quota dell’assicurazione, della quale il Marito è parte contraente, sottoscritta con una compagnia di assicurazione olandese.

Il Tribunale adito ha recepito le volontà dei coniugi, subordinando il riconoscimento della proprietà esclusiva del Marito sull’immobile svizzero al verificarsi della condizione del trasferimento da parte dello stesso a favore dell’Istante di una quota della polizza per l’importo di euro ZZZ.

Al riguardo, nell’istanza è stato precisato che la polizza originariamente stipulata dal Marito è ascrivibile ad un istituto di diritto olandese definito come ” goudenhanddrukstamrecht” (letteralmente “assicurazione di buonuscita“), che garantisce il “diritto a percepire la propria indennità di fine rapporto sotto forma di rendita periodica a partire dall’età pensionabile“.

Il Marito, infatti, aveva lavorato nei Paesi Bassi e aveva scelto di utilizzare il pagamento di un’indennità riconosciutagli dal suo datore di lavoro come diritto a percepire versamenti a titolo di rendita a decorrere al più tardi dall’anno di decorrenza della sua pensione di vecchiaia (al raggiungimento dell’età di 65 anni).

La legge olandese consente, in caso di separazione tra due coniugi, di scindere la polizza, costituendone una nuova a favore del coniuge non originariamente primo beneficiario dei diritti alle prestazioni del “goudenhanddrukstamrecht“.

Tale trasferimento è avvenuto con una modifica della polizza originaria che ha comportato la stipula di una polizza (di seguito Polizza I) il cui contraente, nonché primo beneficiario, è la Moglie. Alla data di stipula, la Polizza I, aveva un valore di conversione pari a euro ZZZ, esattamente pari a quanto i coniugi avevano stabilito che dovesse essere trasferito alla Moglie a seguito della separazione per l’estinzione del debito del Marito.

Nella Polizza I è previsto che «al più tardi nell’anno in cui Lei raggiungerà l’età pensionabile prevista dalla legge AOW [ndr. legge generale sulla pensione di vecchiaia], occorrerà avviare la conversione integrale dell’assicurazione sulla vita con rendita in una rendita immediata (o in più rendite immediate consecutive)».

Tra le condizioni di assicurazione è previsto che «Fintantoché l’assicurato è in vita, il contraente ha il diritto di far decorrere la rendita assicurata, o una parte di essa a partire da una data anteriore alla data di decorrenza della rendita indicata a pagina 1 della polizza. A tal fine, l’assicurazione sarà convertita per la parte che l’assicurato avrà indicata in un’assicurazione con rendita con decorrenza immediata secondo le norme e alle condizioni in uso presso la Compagnia, pertanto le disposizioni di cui all’annotazione “Rendita assicurata” si applicano per analogia».

L’Istante ha usufruito di tale possibilità, acquistando una “rendita temporanea immediata“, sottoscrivendo una nuova polizza (di seguito Polizza II), per il periodo dal 02.02.2020 al 02.02.2023, il cui importo della rendita su base annuale è pari a euro YX.

Il valore per l’esecuzione delle prestazioni della Polizza II è sottratto dal valore della Polizza I, alla quale la Polizza II è legata in via indissolubile.

La rendita viene corrisposta dalla compagnia assicurativa estera all’Istante mediante bonifici mensili di euro Z.

A seguito delle trattenute operate a titolo di imposte e contributi sulla somma anticipata dovuti in Olanda, la compagnia assicurativa ha versato all’Istante per l’anno 2020 l’importo complessivo di euro ZX.

Ciò posto, poiché nei Paesi Bassi la rendita percepita a titolo di ” goudenhanddrukstamrecht” è soggetta a ritenuta a titolo d’imposta nei Paesi Bassi, l’ Istante chiede se costituisca reddito tassabile anche in Italia.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

A  parere  dell’ Istante ,  la  rendita  che  percepisce  a  titolo  di  “goudenhanddrukstamrecht” non deve essere assoggettata a tassazione in Italia.

Al riguardo, l’Istante ritiene che il trasferimento della quota della polizza olandese stipulata originariamente dal Marito costituisce una restituzione, pro quota, di quanto sottratto dallo stesso alla comunione dei beni. Pertanto, ritiene che l’attribuzione della quota della polizza non può considerarsi quale “reddito” ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del codice civile.

Inoltre, l’Istante ritiene che i pagamenti una tantum che definiscono i rapporti economici tra gli ex coniugi non sono imponibili. Ciò in quanto il pagamento in unica soluzione è equiparabile ad un accordo transattivo teso ad eliminare qualsiasi pendenza di carattere familiare, patrimoniale e personale.

Nel caso di specie, l’Istante ritiene che il trasferimento della quota della polizza costituisce un’attribuzione in unica soluzione (ancorché ne derivano pagamenti periodici in ragione del funzionamento della polizza assicurativa) che trova causa nell’accordo transattivo ratificato dal verbale di separazione consensuale.

L’Istante è dell’avviso che dovrebbe giungersi alla medesima conclusione anche laddove si consideri tale attribuzione come un risarcimento del danno subito.

A parere dell’Istante, la rendita che riceve dalla compagnia assicurativa, sostanziandosi nella restituzione di somme in precedenza sottratte dal Marito, non possa costituire reddito.

L’Istante evidenzia, infine, che la Polizza I dalla stessa contratta a seguito della scissione della polizza originaria stipulata dal Marito non ha prodotto alcun rendimento. Al riguardo, evidenza che la richiesta di acquisto della “rendita temporanea immediata” è avvenuta immediatamente dopo la stipula della Polizza I da parte della Moglie.

Pertanto, anche qualora si ritenesse che la “rendita temporanea immediata” ( Polizza II) sia equiparabile ad una prestazione corrisposta per effetto della permanenza in vita dell’assicurato ovvero del riscatto parziale della Polizza I, non si realizzerebbe in ogni caso un reddito imponibile ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in quanto la differenza tra l’ammontare percepito e quello conferito è negativa.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

L’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Tuir prevede che rientrano tra i redditi di capitale «i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione».

Al fine della determinazione di tali redditi, il successivo articolo 45, comma 4, del Tuir, prevede che «I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione».

Il dubbio interpretativo dell’Istante in merito alla tassazione delle somme riscosse deriva dal fatto che la stipula della Polizza I origina dall’assegnazione di una quota parte della polizza olandese stipulata dall’ex Marito come “assicurazione di buonuscita“.

Al riguardo, si fa presente che dal verbale di separazione consensuale allegato all’istanza emesso dal Tribunale adito, risulta che «I coniugi si danno reciprocamente atto che l’immobile in Svizzera (…), intestato al marito con gravame ipotecario a favore della Banca …, acquistato in costanza di matrimonio e in comunione dei beni, contro la volontà della Sig.ra …, è attualmente ricompreso nella comunione legale. I coniugi avevano concordato (come da ricorso introduttivo del procedimento di separazione) una divisione dei beni della comunione legale, stabilendo che il marito sarebbe divenuto proprietario esclusivo dell’abitazione sopra individuata a fronte del versamento alla  moglie della somma  complessiva di Euro   … da corrispondersi con le seguenti modalità: A) quanto ad Euro …, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa (pagamento già effettuato in data 7 agosto 2019, mediante bonifico di Euro …, comprensivo di spese bancarie arretrate); B) quanto ad Euro … mediante trasferimento alla signora …, entro e non oltre la fine del mese di settembre 2019, di una quota dell’assicurazione olandese, della quale il marito è parte contraente (…)».

Ne deriva, dunque, che la restituzione di parte del valore della quota dei beni in comunione legale spettante alla Moglie avviene attraverso la suddivisione della polizza stipulata originariamente dall’ex Marito.

Pertanto, il valore di conversione della Polizza I alla data in cui la stessa è suddivisa non può assumere natura reddituale in capo alla Moglie beneficiaria nemmeno al momento di erogazione della futura rendita, in quanto costituisce una parte dei beni della comunione. In altri termini, tale importo di euro ZZZ è da intendersi quale premio versato dalla beneficiaria per la stipula della Polizza I, mentre i rendimenti prodotti dalla stessa costituiranno per l’Istante reddito di capitale ai sensi del citato articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Tuir.

Per quanto riguarda la rendita di euro YX annui prevista dal 02/02/2020 al 02/02/2023 derivante dalla Polizza II, occorre determinare se la stessa debba assumere rilevanza fiscale in Italia.

Dalla documentazione prodotta, risulta che la Polizza II è stata stipulata, a seguito dell’opzione di acquisto – prevista dalla Polizza I – per una “rendita temporanea immediata” che prevede l’erogazione di una prestazione assicurata pari ad euro YX annui. Risulta, infatti, che «Acquistando una rendita immediatamente efficace come quella descritta nella richiesta allegata, un importo di Euro … sarà ritirato dal valore di garanzia della polizza assicurativa sui diritti generali. (…) l’importo funge da prezzo di acquisto per l’acquisto della suddetta rendita diretta che viene registrato con un nuovo numero di polizza».

Al riguardo, considerato che la richiesta di acquisto della “rendita temporanea immediata“, ovvero della Polizza II, è avvenuta immediatamente dopo la stipula della Polizza I e che come affermato dall’Istante, nella risposta alla richiesta di documentazione integrativa, “non ha potuto produrre alcun rendimento” a suo favore, costituirà reddito di capitale solo l’eventuale differenza tra le somme percepite dall’ Istante e la somma oggetto di trasferimento (“valore per l’esecuzione delle prestazioni “) da una polizza all’altra.

Tali redditi, che sul piano convenzionale risultano soggetti ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore (ossia in Italia), se corrisposti da soggetti non residenti, senza l’intervento di un intermediario residente, per effetto del rinvio all’articolo 18 del Tuir operato dall’articolo 26-ter, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono assoggettati all’imposta sostitutiva, delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, dal contribuente con l’indicazione degli stessi nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RM, sezione V, con l’indicazione in colonna 1 del codice “E”).

Si ricorda, inoltre, che le attività finanziarie detenute all’estero, tra le quali rientrano le polizze assicurative in esame, sono oggetto di monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 e che, pertanto, le stesse devono essere indicate nel quadro RW della dichiarazione Redditi PF.

Le stesse sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero ai sensi dell’articolo 19, commi da 18 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.