Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, introduce un cambiamento significativo nella gestione dei rifiuti in Italia. Questa nuova normativa, volta a contrastare le attività illecite e a bonificare l’area della “Terra dei fuochi”, ha un duplice obiettivo:
inasprisce le sanzioni, sia amministrative che penali, per chi commette reati ambientali legati ai rifiuti.
potenzia i controlli sulla tracciabilità e la responsabilità degli operatori del settore, con importanti conseguenze a livello legale e organizzativo per aziende ed enti.
In questo nuovo contesto, il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), già istituito con decreti precedenti, diventa uno strumento indispensabile. Questo sistema assume un ruolo centrale per garantire la conformità ambientale, poiché non solo aiuta a prevenire gli illeciti, ma permette anche di applicare in modo efficace le nuove sanzioni, premiando le aziende che dimostrano trasparenza, una corretta tracciabilità e controlli interni efficienti.
Quadro normativo generale
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) si configura come il cardine normativo e operativo della gestione dei rifiuti in Italia, in linea con l’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Testo Unico Ambientale”).
L’istituzione del Registro, per via del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, ha segnato un’evoluzione imprescindibile verso un sistema di tracciabilità digitale. A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento, si è delineato un regime transitorio che impone un’iscrizione graduale al sistema, scandita per scaglioni dimensionali delle imprese, nonché l’obbligo di adottare i nuovi modelli di Registro di Carico/Scarico (RCS) e del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).
- Il regolamento è entrato in vigore il 15 giugno 2023, ed è previsto un regime transitorio con scadenze differenziate per l’iscrizione, per l’adozione dei nuovi modelli di registro di carico/scarico (RCS) e del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), e per la loro vidimazione e tenuta in forma digitale o cartacea a seconda dei casi.
Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), art. 188‑bis, è la base legislativa che richiede la tracciabilità ed è integrato da modifiche introdotte dal D.Lgs. 213/2022.
Obblighi principali degli operatori: iscrizione, modelli, registri, trasmissione dati
L’analisi del quadro normativo impone un’attenzione particolare agli obblighi che gravano sui soggetti giuridici e alle relative tempistiche.
Soggetti obbligati
Tra i soggetti che devono iscriversi al RENTRI figurano:
Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti;
Trasportatori e intermediari di rifiuti;
Imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, con un numero di dipendenti elevato (diversi scaglioni).
Altri soggetti come commercianti/intermediari senza detenzione, consorzi per particolari tipologie, ecc.
Tempistiche / scaglioni di iscrizione
Il regime transitorio prevede scadenze differenziate per l’iscrizione, al fine di garantire una transizione ordinata:
Primo scaglione: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti speciali.
Secondo scaglione: dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 per imprese con 10–50 dipendenti.
Terzo scaglione: dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 per le imprese più piccole o per produttori che finora erano esonerati.
Nuovi modelli e vidimazioni
Dal 13 febbraio 2025: obbligo per tutti gli operatori di usare i nuovi modelli di Registro di Carico e Scarico (RCS) e FIR; i modelli precedenti (DM 145/1998, DM 148/1998) non sono più utilizzabili.
Vidimazione digitale dei FIR e dei registri digitali attraverso il portale RENTRI (API o servizi messi a disposizione).
Chi non è ancora iscritto al RENTRI, ma utilizza il registro cartaceo (nuovo modello), deve vidimarlo fisicamente presso la Camera di Commercio con il modello corretto; sino all’iscrizione.
Trasmissione dei dati
Una volta che si è iscritti, per il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale, è obbligatoria la trasmissione periodica dei dati al RENTRI. Anche gli operatori non ancora iscritti devono utilizzare i nuovi modelli e vidimare i registri e FIR.
La periodicità della trasmissione, per il registro digitale, è entro 30 giorni dall’annotazione.
Come compilare il registro e il FIR
Alcuni requisiti formali/operativi principali:
Il registro cronologico di carico e scarico deve riportare le informazioni tipiche: data, natura e codice del rifiuto, origine, quantità, destinatario, mezzo di trasporto, ecc., come prescritto dal DM 59/2023 e dalle istruzioni del decreto direttoriale n. 251/2023.
Il formulario di identificazione (FIR) deve essere vidimato digitalmente, o comunque rispettare modalità di vidimazione previste.
Se si usa registro digitale, il sistema gestionale dell’operatore o i servizi del RENTRI devono permettere la vidimazione digitale, l’uso del modello conforme, l’immodificabilità degli atti, ecc.
Novità introdotte dal Decreto‑legge 8 agosto 2025, n. 116
Questo decreto interviene su più fronti per rafforzare il regime sanzionatorio in materia di rifiuti, con particolare attenzione alle attività illecite, abbandoni, gestione non autorizzata, e anche responsabilità dei soggetti giuridici. Ecco le principali modifiche e conseguenze rilevanti per il RENTRI e gli operatori:
Inasprimento delle sanzioni amministrative e penali per abbandono di rifiuti (non pericolosi e pericolosi), gestione non autorizzata, combustione illecita, ecc.
Introduzione di responsabilità per il titolare anche per omessa vigilanza sui dipendenti in materia ambientale.
Estensione delle misure cautelari, come l’arresto in flagranza differita, e possibilità di applicare pene più severe nei casi di danno grave per la salute o l’ambiente.
Specificamente per gli operatori tenuti al RENTRI: sanzioni più severe per la compilazione irregolare dei registri o dei formulari; il D.L. 116/2025 segnala espressamente che chi non rispetta l’obbligo di iscrizione, il registro, il FIR, rischia sanzioni più alte.
Sanzioni e responsabilità dettagliate
Ecco una panoramica delle principali sanzioni previste (gestione rifiuti, registro e FIR, trasmissione dati) già in vigore con RENTRI, e come queste si intersecano con le novità del D.L. 116/2025.
| Violazione | Sanzione “base” prevista dal RENTRI / dal TUA (D.Lgs. 152/2006) | Novità o aggravanti introdotti da D.L. 116/2025 |
|---|---|---|
| Mancata o tardiva iscrizione al RENTRI | ammenda amministrativa da € 500 a € 2.000 per rifiuti non pericolosi; da € 1.000 a € 3.000 per rifiuti pericolosi. | D.L. 116/2025 prevede sanzioni crescenti, anche misure accessorie (es. sospensione, responsabilità penale in caso di recidiva, danno ambientale, abbandono aggravato). |
| Omessa, errata o incompleta tenuta del registro di carico/scarico | sanzioni amministrative pecuniarie: per rifiuti non pericolosi da € 2.600 a € 15.500; per rifiuti pericolosi da € 15.500 a € 93.000. | Nel DL 116 queste sanzioni possono essere aumentate, e possono esserci conseguenze penali nei casi gravi. Inoltre responsabilità del titolare per vigilanza. |
| Mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI | sanzioni analoghe a quelle per mancata iscrizione: da €/non pericolosi a €/pericolosi come sopra. | Con DL 116, aggravanti in casi di reiterazione, danno, rischio per la salute. |
| Formulari (FIR) non vidimati / con dati incompleti / trasporto senza FIR | sanzioni amministrative e, per i rifiuti pericolosi, anche penali. | DL 116 rafforza le pene, prevede reclusione in caso di falsità, dolo, rischio per la salute, etc. |
| Responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/2001) | già presenti responsabilità per gli enti in caso di reati ambientali collegati alla gestione dei rifiuti. | D.L. 116 estende e specifica le ipotesi (omessa vigilanza, responsabilità penale per discariche abusive, spedizioni, abbandono). |
Come adempiere: passi operativi per gli operatori
Ecco una guida pratica (stile “cosa fare, come, quando”) che può aiutare a mettersi in regola.
Verificare se sei obbligato
Controlla la categoria (produttore, trasportatore, intermediario, impianto);
Verifica numero dipendenti;
Verifica tipologia dei rifiuti (pericolosi / non pericolosi).
Iscrizione al RENTRI
Collegati al portale ufficiale RENTRI (rentri.gov.it);
Crea profilo operatore con dati aziendali, unità locale, codice attività, referenti;
Collega eventuali riferimenti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali se applicabile;
Fare la domanda entro il termine previsto per il proprio scaglione.
Adozione dei nuovi modelli
Scaricare il modello del registro cronologico di carico e scarico (Allegato I al DM 59/2023) e del FIR (Allegato II) dal sito RENTRI.
Se non sei ancora iscritto ma sei obbligato ad adottare il modello, stamparlo dal portale, farlo vidimare presso la Camera di Commercio competente.
Tenuta del registro
Se iscritto al RENTRI: registro digitale, con vidimazione digitale, annotazioni secondo quanto previsto;
Se non ancora iscritto ma obbligato ad usare il modello nuovo: registro cartaceo vidimato CCIAA fino all’iscrizione.
Compilazione del FIR
Ogni trasporto di rifiuti deve essere accompagnato da FIR (quando richiesto), con tutte le informazioni obbligatorie; vidimato digitalmente o con modalità previste.
Trasmissione dei dati
Per chi usa registro digitale: trasmettere i dati al RENTRI entro 30 giorni dall’annotazione.
Verificare se ci sono specifiche modalità tecniche: API, interfacce, servizi tramite RENTRI, o sistemi gestionali.
Conservazione, correzioni, rettifiche
Conservarli secondo prescrizione normativa;
Rettificare errori nei modi ammessi dal RENTRI (vi sono procedure previste);
Errori materiali / formali, se non pregiudicano la tracciabilità, non comportano sanzioni gravi — ma errori ripetuti o sistematici sì.
Periodicità, scadenze chiave e fasi
Per comodità, ecco le principali date da ricordare (alcune già passate) e cosa cambia in ciascuna:
| Data | Cosa scatta / cosa diventa obbligatorio per categorie selezionate |
|---|---|
| 15 giugno 2023 | Entrata in vigore del DM 59/2023. |
| 15 dicembre 2024 | Apertura iscrizioni per il primo scaglione obbligato; inizio operatività effettiva del RENTRI. |
| 4 novembre 2024 | Disponibilità del servizio di stampa del format dei registri nuovi + vidimazione cartacea; servizi per FIR e registri digitali in parte. |
| 23 gennaio 2025 | Avvio della vidimazione digitale per FIR e dei registri digitali. |
| 13 febbraio 2025 | Obbligo di utilizzare i nuovi modelli di registro carico/scarico e FIR; i vecchi modelli non più validi; obbligo registro digitale per i soggetti iscritti nel primo scaglione. |
| 15 giugno ‑ 14 agosto 2025 | Secondo scaglione obbligatorio per iscrizione per categorie con 10‑50 dipendenti. |
| 15 dicembre 2025 ‑ 13 febbraio 2026 | Terzo scaglione di iscrizione per le imprese più piccole o con obblighi residui. |
Responsabilità personali e aziendali
I dirigenti, amministratori, titolari sono responsabili per le violazioni legate alla gestione dei rifiuti: iscrizione, registro, FIR, trasmissione dati. Il decreto RENTRI e il TUA prevedono sanzioni dirette nei loro confronti.
Con il D.L. 116/2025 si rafforzano le ipotesi di responsabilità per omessa vigilanza sui dipendenti da parte del titolare, e si prevedono misure penali per casi gravi.
Anche la responsabilità delle imprese sotto il profilo amministrativo (D.Lgs. 231/2001) può essere in gioco: il decreto amplia le fattispecie considerate reati‑presupposto ambientali.
Raccomandazioni per evitare sanzioni
Verificare subito se si rientra nell’obbligo per il proprio scaglione, e procedere all’iscrizione al RENTRI in tempo utile.
Adeguare il sistema gestionale interno (software, procedure) per poter tenere il registro digitale, utilizzare i nuovi modelli, vidimazioni digitali, API se disponibili.
Formare il personale che svolge attività operative (carico/scarico, trasporto, intermediazione) affinché conosca gli obblighi di compilazione, FIR, tempistiche, etc.
Predisporre un sistema di controllo interno (audit, verifiche periodiche) per individuare errori, omissioni, ritardi; correggerli prontamente secondo le procedure previste.
Tenere documentazione di supporto (evidenza dei pesi, destinazioni, FIR, fatture, etc.), soprattutto in caso di rifiuti pericolosi o movimenti complessi, per rispondere a eventuali accertamenti.
Link ai modelli e istruzioni ufficiali RENTRI
Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disponibile al seguente link: https://www.rentri.gov.it/default/media/modelli/20240916-modulo-registro-rentri-ver-1-0.pdf
Il modello del frontespizio di registro cronologico di carico e scarico è disponibile al seguente link: 20240916-modulo-registro-frontespizio-rentri-ver-1-0.pdf
Le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti sono accessibili al seguente link: https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto_direttoriale_251_allegato1_istruzioni_compilazione_registro.pdf
Il modello di formulario di identificazione del rifiuto è disponibile al seguente link: https://www.rentri.gov.it/default/media/modelli/20240916-modulo-fir-rentri-ver-1-0.pdf
Il modello di allegato FIR (intermodale) è disponibile al seguente link: 20240916-modulo-fir-rentri-ver-1-0-intermodale.pdf
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