MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 15 gennaio 2019, n. 9686
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6 – Diploma di ragioneria e pratica professionale – Requisiti professionali
Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. chiede chiarimenti in merito al possesso del requisito professionale per l’avvio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Fa presente, al riguardo, di essere in possesso del diploma di ragioneria conseguito nell’anno 1999, nonché di aver svolto attività lavorativa come barista, cameriera di sala, aiuto cuoco e responsabile di fast food, con inquadramento al 6 livello e, solo per brevi periodi, al 3 livello.
Fa presente, altresì, di ricoprire il ruolo di rappresentante legale di una SRLS a socio unico, con funzioni amministrative e contabile, operante nel settore dell’edilizia.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.
Richiama, in via preliminare, quanto disposto dall’articolo 71, comma 6, del decreto n. 59/2010, ossia che:
L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affini, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Con riferimento al possesso del diploma di ragioneria, la Scrivente ha già avuto modo di esprimersi più volte, precisando di ritenere validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, quei diplomi di Ragioniere e Perito commerciale nel cui corso di studi sia stata ricompresa la materia “Merceologia”, anche per una sola annualità.
Di conseguenza, nel caso di specie ed in presenza della materia richiamata nel piano di studi, è possibile considerare valido ai fini richiesti il diploma in questione.
Ciò premesso, si forniscono comunque ulteriori informazioni relativamente agli altri quesiti posti dalla S.V.
Con riferimento al riconoscimento della pratica professionale, la Scrivente ha già avuto modo di sottolineare che la circostanza che il soggetto sia “dipendente qualificato” deve essere riconosciuta dal contratto collettivo di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.
I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.
Con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell’ambito del settore terziario, ovvero il “c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa” e il “c.c.n.l. per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi”, si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al QUARTO LIVELLO di entrambi i citati contratti.
Infine, con riferimento al ruolo ricoperto come rappresentante legale di una impresa operante nel campo edilizio, si fa presente che, ai fini richiesti, ai sensi del dettato normativo vigente in premessa citato, l’esperienza professionale deve essere stata svolta presso imprese operanti nel capo del settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Tanto premesso, si conferma la validità del diploma di ragioneria, requisito necessario e sufficiente ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c), del citato decreto legislativo n. 59/2010.
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