La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 42503 depositata il 16 ottobre 2013 intervenendo in materia di responsabilità amministrativa dell’ente ha statuito che la commissione del delitto di lesioni personali gravi comporta necessariamente l’applicazione delle sanzioni interdittive nei confronti della società datrice di lavoro.
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società il quale si è visto condannare con una multa di 600 euro, in relazione al reato di lesione colpose a danno di un operaio al quale era stato consentito di operare presso un trapano privo di dispositivo automatico di blocco. Di qui l’incidente che è costato al lavoratore l’amputazione di una falange della mano.
Il Tribunale emetteva la sentenza, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., ha anche applicato alla società la sanzione pecuniaria di euro 10mila, nonché le misure interdittive, per la durata di due mesi, di cui all’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001. Avverso tale decisione il difensore della società ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione contestando proprio l’applicazione delle sanzioni interdittive, oltreché il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell’ente. L´ente, condannato per il reato di cui all´art. 25 septies del citato Decreto, a sostegno della propria tesi difensiva aveva rappresentato di aver riparato integralmente le conseguenze del reato, talché “le sanzioni interdittive non dovevano essere applicate ricorrendo le cause di esclusione di cui alle lett. a), b) e c) dell´art. 17”.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso della società. Infatti il giudice di legittimità, dopo aver ricordato il contenuto della disposizione violata, ha affermato che “in caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente” non rilevando, dunque, la condotta risarcitoria posta in essere successivamente.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, in relazione alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ha sancito il principio secondo cui “il beneficio richiesto non può trovare applicazione nel sistema sanzionatorio delineato dalla L. n. 231 del 2001, relativa alla responsabilità degli enti, la quale ha natura amministrativa ed ove, pertanto, non possono trovare applicazione istituti giuridici specificatamente previsti per le sanzioni di natura penale”. (cfr. Cass. n. 10822 del 2012).