La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 22683 depositata il 26 maggio 2023, intervenendo in tema di responsabilità per incidente sui luoghi di lavoro ha ribadito che permane la responsabilità amministrativa dell’ente anche se il reato commesso da chi riveste in azienda la posizione di garanzia risulta prescritto quando emerge che dal comportamento illecito del responsabile ne è derivato un risparmio per la società che ha mancato di garantire e aggiornare gli strumenti per assicurare la sicurezza.

La vicenda ha riguardato il rappresentante legale di una società di capitale veniva accusato della violazione dell’articolo 28 co. 2 lett. b D.lvo. n. 81/2008,, non avendo il datore di lavoro va­lutato il rischio specifico e quindi non avendo previsto specifiche procedure ovvero altro sistema di prevenzione e protezione relativamente alla fase specifica della lavorazione denominata calettamento, svolta in particolare dalla figura professionale del montatore, nonché in generale dall’art. 2087 cod. civ.. L’imputato veniva condannato dal Tribunale monocratico, inoltre, con la stessa sentenza veniva condannata anche la società in quanto ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies co. 3 D.lgs 231/2001, in relazione all’articolo 590 co. 3 cod. pen. per avere cagionato il reato. Avverso la sentenza del giudice di prime cure l’imputato e la società proponevano ricorso alla Corte di appello. Il giudice di appello in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) per essersi il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione, ha revocato la sanzione del divieto di contrattare con la PA disposta a carico dell’ente ha confermato nel resto la sen­tenza impugnata. Rimanendo la sanzione di 500 quote da 300 euro ciascuna a carico.

La società avverso la decisione dei giudici di secondo grado proponeva ricorso fondato su quattro motivi. In particolare l’errata attribuzione della posizione di garanzia all’imputato persona fisica, nonché della qualità di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 231/01, e la violazione degli artt. 6 e 25-septies d.lgs. n. 231/01.

Gli Ermellini, nel dichiarare inammissibile il ricorso, hanno affermato che “… in tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, art. 8, co. 1, lett. b), il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos s.n.c., Rv. 273399; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255369). …”

In particolare viene evidenziato che “… l’art 5 D.lgs. 231/2001 stabilisce che l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). …”

In relazione a detto infortunio, per i giudici di appello è certo che l’ente abbia realizzato un proprio interesse o comunque abbia conseguito un vantaggio.

Sul punto, i giudici di legittimità, riaffermano che, al fine di adeguare la nozione di interesse e vantaggio ai reati di natura colposa come quello oggetto del presente procedimento, ha chiarito che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività (il richiamo è a Sez. 4, n. 24697 del 20/4/2016, Mazzotti ed altro, Rv. 268066, nella cui motivazione si è affermato che la responsabilità dell’ente, non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi; conf. Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep.2016, Gastoldi, Rv. 268065).

I giudici della Corte Suprema in riferimento all’omessa verifica sull’adozione e sull’idoneità del modello organizzativo hanno evidenziato come il modello organizzativo adottato ed acquisito in corso di istruttoria non era stato efficacemente attuato, come richiesto dall’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2001, rilevando che, pur essendosi provveduto all’analisi delle macro-attività sensibili ex art 25-septies, manca la previsione di una costante attività di monitoraggio sulle misure prevenzionistiche approntate in azienda e di adeguamento della specifica procedura lavorativa ai rischi propri dell’attività.