La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12953 depositata il 23 maggio 2017 intervenendo in tema di responsabilità dei soci accomandatari di una società in accomandita, estinta, per le obbligazioni contratte dalla società (Iva e Irap) ha affermato che il socio accomandatario ha la responsabilità illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione. Inoltre hanno statuito che è legittimo l’accertamento emesso nei confronti di una società di persone estinta se notificato ai soci, poiché, questi ultimi, divengono, dopo la cancellazione della società dal Registro Imprese, i successori dei debiti sociali rimasti inevasi.
La vicenda ha riguardato una società in accomandita semplice estinta nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con cui procedeva a rettificare i ricavi dichiarati ed a seguito di tale atto l’Amministrazione finanziaria provvedeva ad imputare “per trasparenza” il maggior reddito, ai sensi dell’art. 5 TUIR, ai soci.
I soci avverso la notifica degli atti impositivi ricorrono alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolgono le doglianze dei ricorrenti annullando gli accertamenti in quanto scaturenti da un atto presupposto, quale era l’avviso di accertamento “societario”, nullo per l’estinzione della società. L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione di primo grado proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermano la sentenza di primo grado ritenendola immune da censure.
L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono la tesi dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la sentenza della CTR ha violato numerose disposizioni di legge non tenendo conto del fenomeno “successorio” ingeneratosi a causa della cancellazione della Sas.
I giudici di legittimità confermano il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 6070 del 12/03/2013) secondo cui “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, ‘pendente societate’, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; […]”.
Alla luce di quanto sopra rilevato i giudici della Corte Suprema hanno annullato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale avendo il Fisco correttamente rivolto la propria pretesa per l’obbligazione societaria direttamente ai soci, in virtù del principio generale dell’articolo 2312, comma 2, del Codice Civile (secondo cui: “Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi”).
Per cui la domanda del creditore, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società; successivamente deve essere notificata presso i singoli soci.
Avendone occasione, l’Ordinanza n. 12953/17 ricorda che la riforma introdotta dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 175/14 non ha efficacia retroattiva.
Si rammenta che, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, il differimento quinquennale (operante soltanto nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti estintivi derivanti dall’articolo 2495, secondo comma, Cod. Civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente» (Sez. 5, Sentenza n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 635140 – 01). L’area applicativa della nuova norma, essendo la medesima non interpretativa e quindi non retroattiva, si proietta dopo la sua entrata in vigore e riguarda soltanto gli atti impositivi notificati alle società estinte.
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