La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22539 depositata il 10 settembre 2019 intervenendo in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ha precisato che nei contratti di appalto, le imprese committenti sono obbligate alla predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute dei lavoratori nel posto di lavoro.

La vicenda ha riguardato  un operaio, socio e dipendente di una società cooperativa, con mansioni di carrellista deceduto a causa di un infortunio sul lavoro. Il dipendete deceduto svolgeva le proprie prestazioni sulla base di un contratto di appalto di servizi di facchinaggio in un magazzino della ditta committente.

Il coniuge ed il figlio citavano in giudizio il datore di lavoro ed il committente. I giudici di primo e secondo grado avevano escluso la responsabilità dell’impresa committente per l’infortunio occorso al dipendente.

Per i giudici della Corte di Appello l’esclusione della responsabilità del committente deriva dalla prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la vittima e la società cooperativa, cosicché la committente, non avendo esercitato sull’infortunato alcun potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

Gli eredi dell’operaio deceduto, avverso la decisione dei giudici di secondo grado proponevano ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità accolgono le doglianze dei ricorrenti ritenendo è giuridicamente errato fondare l’esclusione della responsabilità del committente sulla sola rilevanza di un rapporto di subordinazione, poiché i giudici di secondo grado hanno del tutto omesso di considerare che l’espressione “datore di lavoro” non deve essere intesa in senso meramente formale, dovendosi, al contrario, privilegiare una accezione sostanziale di datore di lavoro individuandola sulla scorta del principio di effettività.

Gli Ermellini, a tal proposito, riconfermano il principio che l’art. 2087 c.c. norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate dalle norme antinfortunistiche specifiche. Per cui, la predetta disposizione, è applicabili a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, qualora si ravvisi la violazione di obblighi comportamentali e una condotta quantomeno colposa. Pertanto è responsabile, anche chi ha effettivamente utilizzato la prestazione, a disciplina antinfortunistica richiamata non esonera dall’adempimento degli obblighi di sicurezza le imprese committenti.

I giudici del palazzaccio hanno riaffermato, alla luce di quanto sopra evidenziato, che è responsabile non solo il soggetto formalmente titolare del rapporto di lavoro, ma anche il soggetto che abbia effettivamente utilizzato la prestazione lavorativa, dunque il soggetto che “secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta l’attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri di decisione e di spesa”.

Per cui nell’ambito di un contratto di appalto sono obbligati alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, tra i vari soggetti, anche la ditta committente ogniqualvolta la stessa sia responsabile dell’organizzazione dell’unità produttiva e assuma decisioni, ingerendosi in questo modo nel processo di esecuzione dell’opera o del servizio.

Per la Corte Suprema la ditta committente doveva porre in essere una serie di adempimenti informativi tra i quali:

  • sui rischi specifici dell’attività da svolgere
  • sul comportamento da adottare in caso di rottura dei sacchi di granaglie trasportati e di fuoriuscita del materiale
  • verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice
  • cooperazione e coordinamento rispetto all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.