La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 35714 depositata il 24 settembre 2024, intervenendo in tema di responsabilità del datore di lavoro per la violazione della disciplina antinfortunistica, ha ribadito il principio secondo cui Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il direttore e delegato alla sicurezza di uno stabilimento, cui era stato contestato di non avere predisposto o fatto predisporre idonee protezioni al fine di evitare cadute dall’alto degli operai che si recassero sui lucernai dello stabilimento per lavori di manutenzione dei canali di gronda, non potesse invocare a sua discolpa la condotta imprudente del lavoratore)” (Sez. 4, n. 18998 del 27/03/2009, Trussi e altro, Rv. 244005)”

La vicenda ha riguardato la legale rappresentante di una s.n.c. che in qualità di socia, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della stessa e di datore di lavoro veniva accusata del del reato di lesioni colpose a seguito dell’infortunio  sul lavoro accaduto all’operaio, dipendente di una società interinale destinato alla s.n.c., ha riportato la frattura di una gamba, che ha determinato l’assenza dal lavoro per 63 giorni, dopo l’investimento da parte di un carrello elevatore (“muletto”) avvenuto mentre la parte lesa percorreva a piedi il “corridoio” in una zona del capannone destinata allo stoccaggio della merce. L’incidente è accaduto in quanto l’area era priva di indicazioni (cartelli o segnaletica orizzontale) o di delimitazioni (catenelle etc.) circa gli spazi da destinare al transito dei mezzi meccanici e quelli destinati, invece, al passaggio dei pedoni. Il Tribunale condannava per il reato ascritto l’imputato, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, in favore della parte civile. Il legale rappresentante impugnava la decisione dei giudici di prime cure. La Corte di appello in parziale riforma della sentenza impugnata riconosceva il beneficio della non menzione della condanna; con conferma quanto al resto. L’imputato avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità dichiaravano inammissibile il ricorso.