La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20724 del 10 settembre 2013 intervenendo in tema di azione di regresso ha affermato che l’Inail può agire direttamente con azione di regresso verso la società se il legale rappresentante dell’azienda è stato condannato in sede penale per l’infortunio del lavoratore, anche se la società non ha partecipato al relativo giudizio.
“Questione diversa – prosegue la sentenza – è quella dell’opponibilità alla società ricorrente del giudicato penale formatosi nei confronti del legale rappresentante della società, opponibilità che deve escludersi considerata la mancata partecipazione a detto giudizio della società, non intervenuta nel giudizio penale quale responsabile civile”.
La speciale azione di regresso spettante all’Inail ai sensi degli artt. 10 e 11 dpr n. 1124/1967, esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta, non comporta che il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso debba necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell’eventuale pregiudizialità penale).
La vicenda ha riguardato l’INAIL che aveva convenuto la società al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma versata ai sensi dell’articolo 10 deI d. p.r. n. 1124 del 1965 in relazione alle prestazioni erogate a favore di S.A. in occasione dell’infortunio da questi riportato per il quale il giudice penale, con sentenza passata in giudicato, aveva ritenuto la responsabilità dell’amministratore della società.
I giudici di prime cure respingono la domanda dell’Inail rilevando che in altro giudizio civile era stato escluso il rapporto di lavoro subordinato tra la società e l’infortunato con sentenza passata in giudicato e che il giudicato penale non era opponibile alla società rimasta estranea al giudizio. La Corte di Appello nel confermare che il giudicato civile non era opponibile all’Inail al quale l’istituto era rimasto estraneo. Ha richiamato, con riferimento al giudizio penale di condanna del legale rappresentante per l’infortunio, l’art. 651 cpp nonché l’art. 10 del DPR n 1124/1965 e conclude per l’ammissibilità dell’azione di regresso e la sua fondatezza, rilevando che la responsabilità del datore permane quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio è avvenuto per fatto imputabile a coloro che il datore di lavoro abbia incaricato della direzione e della sorveglianza, se del fatto essi debbano rispondere secondo il codice civile.
Avverso la decisione dei giudici di merito la società propone ricorso alla Corte Suprema basandolo su un unico articolato motivo.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso.
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