Responsabilità solidale dei soci: esclusa l’azione di regresso in caso di conflitto di giudicati, anche se l’obbligazione è la stessa
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16117 del 26 giugno 2013 affronta la problematica, sempre alquanto complessa, delle obbligazioni solidali, soffermandosi, in particolare, sugli eventuali effetti, in una obbligazione solidale.
Gli Ermellini, con la sentenza in esame in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato d’imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 c.c., opera, come riflesso dell’unicità dell’accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti.
La vicenda ha origine dalla notifica, ad opera dell’Ufficio del registro, dell’avviso di liquidazione a due soci per aver rettificato i dati del rogito notarile per decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 2 luglio 1949 n. 408, conseguente alla mancata denuncia di cui all’art. 6 d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150, conv. in legge 7 febbraio 1968 n. 26.
Entrambi i soci proposero ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva entrambi i ricorsi. Su appello dell’Ufficio del registro, le due cause sono state assegnate a differenti sezioni della Commissione Tributaria Regionale di Firenze e si sono concluse in modo opposto.
Il socio soccombente al giudizio in appello ha provveduto al pagamento della cartella esattoriale esecutiva e, con atto di citazione notificato ha proposto contro il socio azione di regresso, chiedendone la condanna al rimborso del 50% dell’imposta, nell’importo di € 2.029,66, quale quota a suo carico del debito della società.
Il Giudice di pace adito ha respinto la domanda, richiamando i principi per cui la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio, ed il condebitore può opporre all’ azione di regresso i fatti impeditivi, estintivi o limitativi del debito comune, che siano antecedenti alla data dell’adempimento e concretamente opponibili al creditore in tale data.
Proposto appello dal soccombente, con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Siena ha confermato la decisione di primo grado.
Il B. propone tre motivi di ricorso per cassazione.
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