La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11213 depositata il 9 maggio 2017 intervenendo in tema di responsabilità per inadempimenti per incarichi professionali ricevuti dalle associazioni È responsabile il consulente del contribuente che non si presenti all’incontro con il fisco per concordare le sanzioni e le imposte inferiori in caso di violazione delle norme tributarie.
La vicenda ha riguardato Unione Artigiani e da Unione Servizi s.r.l. a cui un contribuente, titolare di una lavanderia, aveva affidato l’incarico di curare gli adempimenti della contabilità fiscale. Il contribuente aveva ricevuto un invito a comparire dell’Agenzia delle Entrate, l’Unione, pur avendo ricevuto dalla cliente la relativa documentazione, mancava di comparire e si limitava a consigliare la cliente di proporre un, poi rivelatosi impossibile, condono fiscale.
Il cliente dell’associazione conveniva in giudizio per inadempimento delle associazioni all’incarico professionale ricevuto, il danno subito. Il tribunale adito accoglieva le doglianze della ricorrente condannando le parti convenute in solido al risarcimento del danno. L’Unione Artigiani e da Unione Servizi s.r.l. proponevano, avverso la decisione di primo grado, ricorso alla Corte Distrettuale, i cui giudici rigettavano il ricorso, ritenendo provato l’incarico professionale conferito dalla V. all’Unione Artigiani e la negligenza delle associazioni nel mancare all’incontro con l’Agenzia delle Entrate.
Avverso la decisione dei giudici di appello l’Unione Artigiani e l’Unione Servizi proponevano ricorso per cassazione basato due motivi.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso proposto ha statuito che “In tema di responsabilità professionale la valutazione relativa all’esistenza e all’entità della colpa del professionista è rimessa al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione completa ed adeguata (Cass. 3, 9/6/2004 n. 10966). La sentenza dà atto della prova dell’incarico professionale conferito dalla V. ai consulenti, dell’avvenuta trasmissione della documentazione, della negligente assenza all’incontro con l’Agenzia delle Entrate, della negligenza per non aver prospettato le conseguenze dell’incontro (Cass. 3, 15/2/2006 n. 3287), nonché della circostanza che il legale dell’Unione Artigiani fosse consapevole della responsabilità dei propri assistiti avendo manifestato, in un primo momento, la volontà delle Associazioni di rimborsare alla cliente sanzioni ed interessi. E’ del tutto soddisfatta, pertanto, la condizione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass., 3, 26/4/2010 n. 9917)”
Per i giudici di legittimità l’associazione di categoria degli imprenditori o il consulente che abbia ricevuto l’incarico da parte del proprio cliente non può evitare di presentarsi all’incontro con l’Agenzia delle Entrate. In caso di inadempimento si concretizza la responsabile per negligenza nello svolgimento dell’attività professionale.
Rimane comunque sul “cliente” l’onere di dimostrare di aver subito, da tale omissione, un danno.
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