La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20904 depositata il 12 settembre 2013 intervenendo in materia di responsabilità medica ha statuito che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
La vicenda ha riguardato i signori E.T. ed E. che hanno proposto ricorso per cassazione contro l’Azienda Unità Sanitaria Locale e la Nuova MAA Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza del 123 ottobre 2006, con la quale la Corte d’Appello aveva respinto il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato le domande con le quali essi avevano convenuto in giudizio la detta AUSL e l’indicata società, quale sua assicuratrice per la responsabilità civile, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa del decesso del padre, E.R. , a loro dire avvenuto a causa di responsabilità addebitata alla struttura ospedaliera.
Il Tribunale rigettava la domanda contro la società assicuratrice, nel presupposto che i danneggiati non avessero azione diretta nei suoi confronti e la domanda nei confronti dell’AUSL perché non si ravvisavano profili di responsabilità professionale nel comportamento dei medici intervenuti e della struttura ospedaliera.
La Corte territoriale, dopo avere ritenuto che l’invocazione di una responsabilità contrattuale della struttura non integrasse domanda nuova, bensì soltanto prospettazione di una qualificazione giuridica dell’azione, ha disatteso l’appello degli E. assumendo che la vicenda concernente il ricovero del de cuius presso la struttura ospedaliera si era connotata come caratterizzata “da particolare difficoltà” agli effetti dell’art. 2236 c.c sì da giustificare la responsabilità medica soltanto per dolo o colpa grave. Ha, quindi, escluso l’uno e l’altro, ha anche ritenuto indimostrato il nesso causale sotto un limitato profilo ed ha in fine considerato inammissibile per la mancanza di deduzione nella citazione introduttiva del giudizio e comunque infondata la deduzione dell’esistenza di una responsabilità per omessa assicurazione del consenso informato.
Al ricorso non ha resistito la AUSL, mentre ha resistito la Milano Assicurazioni, qualificandosi come già Nuova MAA Assicurazioni.
Al ricorso incidentale hanno resistito con controricorso i ricorrenti, senza contestare la legittimazione della Milano Assicurazioni.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
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