La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 3890 del 27 gennaio 2016 intervenendo in tema di reati fiscali per omessa dichiarazione ha affermato che l’institore può essere equiparato all’amministratore “di fatto” e quindi rispondere del reato di omessa dichiarazione assieme al titolare dell’impresa, in presenza di una procura institoria “amplissima”.
In particolare gli Ermellini evidenziano che “La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza di primo grado) con motivazione adeguata ed immune da contraddittorietà e da manifeste illogicità individua nel ricorrente l’amministratore di fatto in relazione alla nomina quale procuratore generale della defunta madre amministratore di diritto: “si tratta di una procura institoria amplissima, che gli concedeva tutti i poteri dell’imprenditore, ivi espressamente compresi quelli di fare pratiche in via amministrativa presso le autorità governative, regionali..e fiscali e presentare ricorsi“.
La Corte Suprema ha ritenuto di confermare il costante orientamento “In tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” non occorre l’esercizio di “tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasione (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014).
Nella stessa sentenza affronta anche una diversa problematica concernente la determinazione delle sanzioni accessorie affermando che “Sono riconducibili al novero delle pene accessorie la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta. (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014 – dep. 12/02/2015, B, Rv. 26232801). Le pene accessorie previste dall’art. 12 del d. Igs. n. 74 del 2000 sono riconducibili al novero delle pene accessorie non espressamente determinate dalla legge, infatti è previsto un massimo ed un minimo edittale, con la conseguenza che, in tal caso, la pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta. (In tal senso Sez. 5, n. 2925 del 03/12/2013 – dep. 22/01/2014, Monteleone, Rv. 25794001). Le pene accessorie quindi devono rideterminarsi ai sensi dell’art.37 del cod. pen. per la durata uguale alla pena principale irrogata, anni 1. La sentenza quindi sul punto deve annullarsi senza rinvio, potendo direttamente questa Corte provvedere alla determinazione della durata delle pene accessorie – art. 620, comma 1, lettera L, cod. proc. pen. -, nella misura di anni 1 ciascuna.”