La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27202 del 4 dicembre 2013 intervenendo in materia di invio di dichiarazione fiscale ha statuito che è legittimo l’accertamento induttivo a carico del contribuente il cui intermediario abilitato alla presentazione ha depositato in ritardo la dichiarazione dei redditi. Sebbene, quindi, la legge ammetta la facoltà di avvalersi di intermediari ai fini della presentazione della dichiarazione, l’obbligo di presentazione di quest’ultima incombe, in ogni caso, sui contribuenti tenuti.
La vicenda ha riguardato una società a cui, l’Amministrazione Finanziaria, notificava n avviso di accertamento induttivo scaturito dall’omessa presentazione del modello unico per la dichiarazione dei redditi determinando reddito d’impresa e volume d’affari ex articolo 39, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600/73 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633/72.
La contribuente impugnò l’atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale , esponendo di avere presentato la dichiarazione, avvalendosi della facoltà di farlo attraverso un intermediario a tanto abilitato e sostenendo che la responsabilità dell’omissione dovesse essere ascritta all’intermediario. I giudici della CTP respingeva il ricorso del contribuente. Avverso la pronuncia del giudice di prime cure la contribuente impugnava la decisione inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la sentenza di primo grado ritenendo che non possa esser fatto carico al contribuente delle conseguenze dell’omissione o del ritardo nella presentazione della dichiarazione da parte dell’intermediario, di guisa che «il deposito presso l’intermediario tiene luogo, a tutti gli effetti, del deposito presso l’ufficio».
Il Fisco impugnava la decisione dei giudici di appello chiedendo la cassazione della sentenza con ricorso, basato su un unico motivo, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ritenendo fondato il motivo del ricorso. I giudici di legittimità ha puntualizzato che in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente è responsabile in prima persona verso l’amministrazione finanziaria per l’omessa presentazione della dichiarazione da parte dell’intermediario abilitato, a meno che non produca la ricevuta della trasmissione telematica di Unico.
Per cui ai fini della corretta presentazione della dichiarazione dei redditi rileva la ricevuta rilasciata dall’intermediario abilitato alla presentazione che non prova soltanto l’avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è necessaria anche per verificare la tempestività di tale consegna, ai fini del controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione della dichiarazione gravante sul contribuente.
Pertanto, in caso di omissione o di eventuale ritardo nella presentazione della dichiarazione da parte dell’intermediario, non può risponderne il contribuente qualora provi attraverso l’esibizione della ricevuta rilasciata dall’intermediario, di aver tempestivamente ottemperato al suo dovere.
I giudici del Palazzaccio illustrano le norme inerenti al caso di specie che prevedono che i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere in via telematica all’amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti», là dove l’8° comma della norma aggiunge che «la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all’ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all’amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche» e il 10° comma della norma specifica che «la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica».
Il legislatore, dunque, nel regime normativo applicabile al caso in esame, richiede, come prova della presentazione della dichiarazione, nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 2bis dell’art. 3, la «ricevuta di uno dei soggetti di cui ai commi 2bis e 3»; ricevuta, che non soltanto prova l’avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è necessaria al fine di verificare la tempestività di tale consegna, al fine di propiziare il controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione della dichiarazione, pur sempre sul contribuente gravanti.
Ciò comporta che il contribuente, proprio come in questa vicenda, ‘paghi’ per l’“omessa dichiarazione”.
Peraltro, viene aggiunto, in questo caso, il contribuente non ha dimostrato di aver “provveduto ad una tempestiva presentazione della dichiarazione”, a fronte della “tardività dell’impegno alla trasmissione da parte dell’intermediario”. Più precisamente, il contribuente si è limitato “a far leva sulla circostanza di fatto del deposito della dichiarazione presso l’intermediario”, senza però indicare “la data”.
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