La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 30813 depositata il 29 luglio 2024, intervenendo in tema responsabilità dell’ente in base al d.lgs. n. 231/2001 in caso di infortunio, ha confermato la sentenza di appello, riconoscendo che la società risponde del reato di lesione commesso dal presidente del consiglio di amministrazione, a seguito della caduta di una dipendente che era inciampata su un carrello per gli abiti posizionato in un area di passaggio. Per cui va riconosciuta la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.lgs 231/2001, atteso che, realizzando un risparmio di spesa, non aveva previsto locali più ampi ed una diversa organizzazione dell’attività.
La vicenda ha riguardato un incidente, avvenuto in un negozio di moda, in cui una dipendente era caduta a seguito di un inciampo in un carrello. Il Tribunale dichiarava il Presidente del Consiglio di amministrazione della Spa, quale datore di lavoro, responsabile del reato di cui all’art. 590 cod. pen. in danno della lavoratrice e aveva, altresì, dichiarato la società responsabile dell’illecito amministrativo ad essa ascritto, in relazione all’infortunio sul lavoro oggetto di causa. Avverso la decisione di primo grado veniva proposto appello. La Corte territoriale confermava la sentenza impugnata. In particolare i giudici di territoriali hanno addebitato al presidente del consiglio di amministrazione la colpa consistita nell’aver fatto lavorare la dipendente in un ambiente di lavoro del tutto inadeguato ed alla società, la colpevole scelta gestionale in ordine alle dimensioni inadeguate del punto vendita in questione, finalizzata al vantaggio in termini di risparmio di spesa correlato alla mancata predisposizione di un ambiente di lavoro più ampio o ad una diversa organizzazione del sistema di approvvigionamento-conservazione in magazzino delle merci, oltre al costo correlato alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza. Avverso la sentenza di appella veniva proposto ricorso in cassazione sia l’imputato che la società.
I giudici di legittimità annullavano senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti dell’imputato, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigettavano il ricorso della società.