AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 agosto 2019, n. 329
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, in qualità di responsabile in solido in quanto cessionario di azienda precedentemente appartenuta dalla cedente [BETA], ha ricevuto nel […] la notifica di quattro cartelle di pagamento recanti iscrizioni a ruolo a carico di quest’ultima.
Le cartelle sono state impugnate cumulativamente nei confronti della Direzione provinciale di […] dell’Agenzia delle entrate e dell’Agente della riscossione sulla base di diversi motivi di ricorso, tra cui la mancata conoscenza delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, effettuate alla [BETA], nonché la circostanza che le cartelle non fossero state precedute dalla notifica di uno specifico atto.
Le cartelle di pagamento quindi, sarebbero, di fatto, i primi atti a mezzo dei quali l’istante è venuto a conoscenza della pretesa tributaria.
Il ricorso dell’istante sarebbe stato accolto in primo grado e la sentenza confermata in secondo grado.
L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione hanno impugnato per cassazione la sentenza d’appello il […] e il ricorso pende attualmente di fronte alla Suprema Corte.
Ciò posto, l’istante osserva che l’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha consentito di definire con modalità agevolate le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi.
Tanto premesso, l’istante chiede se il cessionario d’azienda, che ha ricevuto – in applicazione del principio di solidarietà stabilito dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – la notifica di cartelle di pagamento intestate al cedente per debiti di quest’ultimo e le abbia impugnate, abbia o meno facoltà di accedere alla definizione agevolata ai sensi del citato articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che le cartelle di pagamento notificate al cessionario d’azienda per debiti del cedente, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, costituiscano atti impositivi definibili da parte del cessionario trattandosi dei primi atti con i quali una pretesa tributaria viene avanzata nei confronti del cessionario e i primi atti dal medesimo impugnabili.
Ne consegue che detti atti rientrano tra gli atti impositivi definibili ai sensi dell’articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, coerentemente con l’interpretazione fornita dalla circolare n. 6/E del 2019.
L’istante ritiene, dunque, di aver diritto di accedere alla definizione agevolata.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
La circolare n. 6/E del 1° aprile 2019 ha chiarito che per atti impositivi si intendono “avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata”, precisando al punto 2.3.4 che sono esclusi dalla definizione “[…] i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione” e, più in particolare, che “[…] non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate”.
Ciò ricordato, le controversie di cui si tratta sembrano non rientrare nell’ambito di applicazione della definizione agevolata poiché concernenti cartelle di pagamento; ciò si ritiene sulla base di quanto fatto presente con l’interpello dall’istante, senza poter entrare in questa sede nel merito della materia del contendere.
Si aggiunge che non assume comunque rilevanza la circostanza che le cartelle di pagamento notificate al cessionario d’azienda per debiti del cedente, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, costituiscano i “primi atti” con i quali la pretesa tributaria viene avanzata nei suoi confronti.
A tal riguardo si osserva che ai sensi del predetto articolo 14 “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda, o del ramo d’azienda per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”. La norma non prevede la contestuale notifica al cessionario degli atti tributari diretti al cedente. Peraltro, in questo caso gli atti mediante i quali è stata esercitata la pretesa tributaria sono solo le cartelle di pagamento, poi notificate all’istante ai sensi dell’articolo 14.
Sul tema la Corte di cassazione ha fra l’altro evidenziato che la “responsabilità ha carattere sussidiario, con beneficium excussionis, ed è limitata nel quantum (entro il valore della cessione) e nell’oggetto, con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all’accertamento dei tributi (Cass. n. 9219/2017)” (Cass. 6 dicembre 2018, n. 31610).
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