La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 22728 depositata il 04 ottobre 20123 intervenendo in materia di soldarietà ha statuito che in ipotesi di licenziamento l’indennità per il mancato preavviso non può essere chiesta alla società committente se la cessazione del rapporto è maturata quando il contratto d’appalto era già terminato e senza che vi fosse alcun nesso causale.
La vicenda ha avuto origine con la richiesta presentata al Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, volta ad ottenere la condanna della società committente al pagamento della somma dovutagli a titolo di indennità di mancato preavviso del licenziamento comunicatogli dalla società appaltatrice. Il Tribunale, e successivamente anche la Corte di Appello, hanno respinto la richiesta del dipendente della società appaltatrice cei confronti della società committente. Per i giudici della Corte Territoriale non ricorreva alcuna delle fattispecie previste dall’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 che contempla i presupposti per l’applicazione della responsabilità solidale nei confronti della società committente in quanto il contratto d’appalto intercorso tra le imprese convenute era cessato ancor prima che l’appellante venisse licenziato dall’appaltatrice.
Il dipendente avverso la decisione della Corte di Appello propone ricorso, basandolo su tre motivi doglianze, per la cassazione della sentenza.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato le doglianze ed hanno rigettato il ricorso. Secondo i giudici del Palazzaccio pertanto “è esatto il rilievo della Corte di merito per la quale il credito invocato non era temporalmente ed eziologicamente connesso alla cessazione del contratto d’appalto e che dalla stessa motivazione del licenziamento non emergeva alcun collegamento causale tra lo stesso ed il contratto d’appalto intercorso tra le società appellate, essendo anche mancata la prova che il recesso fosse stato una conseguenza obbligata della cessazione del contratto d’appalto”.
Inoltre i giudici di legittimità aggiungono che “la questione della natura giuridica dell’indennità spettante a titolo di mancato preavviso del licenziamento, che il ricorrente ritiene essere retributiva al fine di sostenere la tesi della sua riconducibilità ai trattamenti per i quali è prevista la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore nel contratto d’appalto di opere o di servizi, ai sensi dell’art. 29, comma 2°, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, non scalfisce la validità della ratio decidendi sulla quale riposa l’impugnata sentenza, vale a dire la mancanza della prova dell’esistenza di un nesso causale tra il recesso e l’appalto atto a giustificare l’applicabilità nella fattispecie del suddetto regime di responsabilità”.
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