Con la nota n. 9943 del 19 novembre 2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto a chiarire il termine entro cui è poter far valere la responsabilità solidale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003, del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti contributivi e crediti retributivi a favore del lavoratore. L’INL ha avvertito l’esigenza di tale chiarimento a seguito della sentenza n. 18004 depositata il 4 luglio 2019 della Corte di Cassazione.
La norma in commento stabilisce che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
Per l’Ispettorato la Corte evidenzia come l’oggetto dell’obbligazione contributiva coincida con il “minimale contributivo strutturato dalla legge in modo imperativo”, ritenendo pertanto che l’applicazione estensiva del termine decadenziale dell’art. 29, comma 2, porterebbe ad un effetto contrario rispetto a tale assetto normativo ovvero alla possibilità che “alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore, non possa seguire il soddisfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto”, con conseguente vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l’art. 29 cit. ha voluto potenziare. (cfr. sent. n. 18004 del 04.07.2019, n. 22110 del 04.07.2019, n. 8662 del 28.03.2019 e n. 13650 del 21.05.2019).
Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Corte ha affermato il principio in virtù del quale il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.
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