La finalità della norma è antievasiva. Il Legislatore ha subordinato l’insorgere di tale vincolo di solidarietà al ricorrere di alcune condizioni che devono essere verificate congiuntamente.
Le condizioni, che devono sussistere tutte insieme, sono:
- beni per i quali opera la disciplina sono individuati dal D.M. 22 dicembre 2005;
- l’acquirente risulti essere un soggetto passivo ai fini IVA;
- la cessione sia effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale;
- mancato versamento dell’imposta da parte del cedente.
In ordina alla prima condizione il comma 1 dell’articolo 60-bis dispone che i beni per i quali opera la disciplina sono individuati con Decreto del Ministro dell’Economia (D.M. 22 dicembre 2005) il cui elenco è tassativo di tali beni. Il comma 4 dell’art. 1 delle legge di conversione n. 96/2017 aggiunge i carburanti per autotrazione. Affinché la novità sia operativa occorrerà attendere l’emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale che integri il precedente elenco.
La seconda condizione concerne il requisito soggettivo dell’acquirente/cessionario che deve essere un soggetto passivo ai fini IVA, agendo nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
La terza condizione, attiene alla circostanza che la cessione sia effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale, determinato con riferimento ai criteri individuati specificamente dall’art. 14 del DPR 633/72.
Si ricorda che la norma identifica tale valore prendendo in considerazione l’importo che il cessionario dovrebbe pagare per ottenere i beni in questione, “in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”. Tale condizione è evidentemente riferita al prezzo d’acquisto e presume l’esistenza di un indizio di frode, con il conseguente coinvolgimento dell’acquirente, ogni qualvolta il corrispettivo pagato sia sensibilmente inferiore ai valori di mercato dei beni stessi. La finalità consiste, pertanto, nel disincentivare operazioni di acquisto poco trasparenti o incaute, ponendo una limitazione alle operazioni con intenti evasivi (es. “frodi carosello”).
La quarta ed ultima condizione stabilita dalla norma riguarda il “mancato versamento dell’imposta da parte del cedente” per cui deve sussistere l’effettività del danno erariale.
Le problematiche maggiori riguardano l’ultima condizione non essendo chiaro cosa debba intendersi per mancato versamento dell’imposta. Ciò in ragione della specifica modalità di liquidazione dell’IVA che, essendo effettuata per masse, non è direttamente connessa al singolo debito d’imposta, rappresentando il risultato di una compensazione tra le operazioni attive e passive relative al periodo di riferimento.
Nel caso in cui le predette condizioni risultino contemporaneamente verificate, il terzo comma dell’articolo 60-bis fa comunque salva la possibilità per l’acquirente di ottenere la disapplicazione della norma qualora riesca a dimostrare che il minor prezzo, rispetto al valore di mercato, sia stato determinato da “eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge” e che, comunque, non è connesso al mancato versamento dell’IVA da parte del cedente. Il sistema si caratterizza dunque per l’inversione dell’onere della prova in capo ai cessionari che possono trovarsi contestati anche operazioni economicamente vantaggiose pur se effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli correnti. La prova che il contribuente dovrà fornire non potrà comunque essere generica, essendo espressamente sancito che essa sia di tipo documentale.
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