Il cosiddetto “Decreto del fare”, approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2013, il cui contenuto è ricco di semplificazioni che verranno attuate: è stata contemplata l’abrogazione della disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti, oltre all’eliminazione del 770 mensile, mai diventato effettivamente operativo e ad alcune modifiche sul rilascio del Durc.
L’attuale normativa in materia modificata dall’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, del “Decreto Crescita” in materia di responsabilità nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto sostituendo il comma 28 dell’art. 35, D.L. n. 223/2006 e introducendo i nuovi commi 28- bis e 28-ter che riguardano, rispettivamente, la responsabilità dell’appaltatore, quella del committente e il profilo oggettivo e soggettivo della nuova disciplina. La norma si applica ai contratti di appalto stipulati dal 12 agosto 2012.
Al fine di evitare le diverse forme di responsabilità l’appaltatore/committente è obbligato ad acquisire una documentazione, da cui emerga che il subappaltatore/appaltatore, alla data del pagamento del corrispettivo, abbia effettuato regolarmente i versamenti fiscali.
La citata riforma legislativa aveva sollevato numerosi dubbi applicativi, affrontati dall’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 40/E/2012 e, successivamente, con la Circolare n.2/E del 3 marzo 2013.
Nonostante i chiarimenti offerti dall’Amministrazione Finanziaria, la disciplina fiscale di responsabilità solidale negli appalti, ha fatto emergere molte criticità applicative.
L’Amministrazione Finanziaria aveva già cercato di semplificare gli adempimenti concedendo all’appaltatore e al subappaltatore la possibilità di fornire la prova di aver versato le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e l’Iva con un’autocertificazione o mediante l’asseverazione rilasciata da un professionistaabilitato o dal responsabile del Caf.
Si era detto che, atteso che il settore degli appalti già da tempo risente degli eccessivi carichi burocratici riversati sugli operatori economici, le ulteriori misure introdotte dal Decreto Sviluppo, come la preventiva verifica degli adempimenti in materia di lavoro, ostacolavano ancor di più la conclusione dei contratti e implicavano una serie di responsabilità, che sopravvivevano e sopravvivono tuttora dopo la conclusione della prestazione. A questo si è aggiunto l’ulteriore aggravio della responsabilità fiscale (Iva e ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti) a carico dell’appaltatore e del committente.
Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2013 ha previsto la soppressione,dopo mesi di dibattiti e interpretazioni dottrinarie, dei commi da 28 a 28- ter dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006.
Con l’abrogazione dei commi 28 e 298-ter art. 35 del D.L. 223/2006 l’appaltatore non risponderà più con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull’Iva per le prestazioni collegate ai lavori.
La responsabilità solidale tra committente e appaltatore, dopo l’abrogazione delle norme sopraindicate, non scompare in toto. Infatti se viene meno l’intera disciplina della responsabilità sulle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore o dall’appaltatore rimane ancora in vigore la solidarietà tra committente e appaltatore non sparisce, ma sopravvive per quanto riguarda retribuzioni e contributi previdenziali e assicurativi (per 2 anni), come stabilito dal D.Lgs. n. 276/2003.
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