
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14406 depositata il 9 giugno 2017 intervenendo in tema di applicazione delle sanzioni Tributarie ha chiarito che a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 158 del 2015 non trovano applicazione generalizzata il principio del “favor rei” ma deve essere il giudice valutando gli elementi soggettivi e oggettivi rilevanti di ogni singola fattispecie
- La vicenda è iniziata con la verifica nei confronti di una società a cui i verbalizzanti rilevavano che la società emetteva nei confronti delle società concessionarie di spazi pubblicitari fatture aventi come oggetto “premi impegnativa” su cui applicava l’IVA con aliquota ordinaria. L’Amministrazione finanziaria qualificava i “premi impegnativa” come cessioni di danaro a titolo gratuito ed in quanto tali non assoggettabili ad iva con conseguente recupero della detrazione dell’IVA alla società concessionaria della pubblicità. La società C. Communication riceveva un avviso di accertamento per recupero dell’IVA detratta. La società impugnava l’atto impositivo con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accogliendo le doglianze della contribuente annullava l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolgono il ricorso dell’Amministrazione finanziaria valorizzando le dichiarazioni rese dal direttore amministrativo-finanziario della società, che ha escluso l’assunzione di obblighi tra la concessionaria di pubblicità.
La società contribuente impugna la decisione dei giudici di appello con ricorso in cassazione fondato su nove motivi.
- Gli Ermellini respingono tutte le motivazioni della società ricorrente tranne quella riguardante l’ammontare delle sanzioni amministrative.
I giudici di legittimità escludono che nel caso esaminato sia mancato un danno per l’Erario accogliendo, però, la doglianza riguardante il D.Lgs. n. 158 del 2015, il quale ha introdotto una disciplina più favorevole per l’infedele dichiarazione dell’IVA.
La Corte Suprema evidenzia che la nuova disciplina trova applicazione ai procedimenti in corso, con la puntualizzazione che le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/15 non rendono la sanzione irrogata automaticamente illegale. In quanto le nuove norme non operano in maniera generalizzata in “favor rei”. Per la Corte esclude, confermando il proprio orientamento (vedasi tra le altre Cass. n. 9505/2017), che la mera deduzione, in sede di legittimità, dello “ius superveniens”, senza specifiche allegazioni riferite al caso concreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione entro la cornice edittale, imponga la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
La ricorrente ha richiamato nel ricorso, in ottemperanza del principio di autosufficienza, le pagine dell’avviso di accertamento riguardanti l’irrogazione delle sanzioni, nelle qual si legge che “ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.”
In conclusione la Corte Suprema scrive che “occorre quindi che il giudice del merito rinnovi la propria valutazione, al fine di verificare se il nuovo valore minimo previsto per la sanzione conseguente all’infedele dichiarazione dell’iva sia adeguato alla specifica fattispecie, in considerazione degli elementi soggettivi ed oggettivi rilevanti e se risulti favorevolmente modificato il complessivo trattamento sanzionatorio.”
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