La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20486 pubblicata il 6 settembre 2013 intervenendo in tema Reverse change ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento notificato ad una società immobiliare italiana che non aveva emesso un’autofattura per la consulenza fornita da una società spagnola.
Nella fattispecie, la società immobiliare non aveva compiutamente adempiuto alle necessarie formalità previste dalla normativa nazionale sul reverse charge che, in questi casi, dispongono l’obbligo di autofattura. Tuttavia, in applicazione del generale principio di neutralità fiscale, la Corte di Cassazione ha chiarito che il contribuente non può essere privato del diritto alla detrazione dell’IVA. Secondo tale principio, infatti, la detrazione dell’IVA a monte deve essere accordata se gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti, anche se il soggetto passivo non ha adempiuto ai dovuti obblighi formali.
La vicenda ha avuto origine con la notifica dell’avviso di accertamento alla società, che prontamente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l’atto impositivo chiedendone l’annullamento. I giudici di prime cure, con sentenza nr. 113/24/05 del 18/1/2006, accoglieva il ricorso ritenendo la violazione di natura meramente formale. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in appello alla Commissione Tributaria Regionale che, con sentenza nr.49/31/07 depositata in data 9/11/2007, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi, ha resistito la società con controricorso e memoria.
Gli Ermellini ritenuto il ricorso infondato hanno evidenziato, in merito alle irregolarità riscontrate nell’avviso, che la stessa Corte si è più volte pronunciata sulla inosservanza nel meccanismo del reverse change “da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale, ossia dell’obbligo dì emettere autofattura, non può privarlo del suo diritto a detrazione, giacché il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali siano stati soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano omessi dai soggetti passivi (essendo tali, in presenza di reverse change, i cessionari o committenti): in tal senso, Corte di giustizia UE, sent. 8.5.2008, in cause riunite C-95/07, C-96/07 le cui massime, per quanto interessa, sono le seguenti:
“L’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro in applicazione dell’art. 18, n. 1, lett. d), della sesta direttiva non può privarlo del suo diritto a detrazione posto che, in forza del principio di neutralità fiscale, la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte deve essere accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi”; “I provvedimenti adottati dagli Stati membri affinché i soggetti passivi assolvano agli obblighi di dichiarazione e di pagamento o agli altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi, non possono essere utilizzati in modo tale da rimettere sistematicamente in questione il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Orbene, una prassi di rettifica e di accertamento che sanziona l’inosservanza, ad opera del soggetto passivo, degli obblighi contabili e di dichiarazione con un diniego del diritto a detrazione, eccede chiaramente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi ai sensi dell’ art. 22, n. 7, della sesta direttiva, posto che il diritto comunitario non vieta agli stati membri di irrogare, se del caso, un’ ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazione, allo scopo di sanzionare l’inosservanza dei detti obblighi”. Conseguentemente, secondo Cass. V sezione nr. 10819 del 5/5/2010 “qualora risulti che nel caso concreto furono adempiuti (sia pure in modo formalmente irregolare) gli obblighi sostanziali di assunzione del debito IVA, mediante annotazione della fattura nel registro degli acquisti, deve essere quindi riconosciuto il diritto alla detrazione e la contribuente non sarà tenuta a versare alcuna somma all’ erario a titolo d’imposta quale effetto dell’accertamento. In secondo luogo, qualora gli obblighi sostanziali siano stati assolti, sia pure in forma irregolare (non secondo il meccanismo dell’inversione contabile), la sanzione è dovuta nella misura stabilita, per tale ipotesi, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 9 bis, norma introdotta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 155, entrata in vigore il 1.1.2008, applicabile al caso in esame, in virtù del principio dì legalità di cui alla disposizione contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3”.