AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 dicembre 2020, n. 16
Consulenza giuridica – commercio oro industriale – reverse charge – fatturazione elettronica – codici natura
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato. Le società aderenti a [ALFA] «operano sia nel campo della produzione e commercio dell’oro di cui alla Legge n. 7 del 2000 (oro da investimento e Materiale d’oro ad uso industriale), sia nel commercio di oggetti preziosi usati da destinare a fusione per ricavarne oro di cui avanti, ai sensi dell’art. 127 del TULPS e D.lgs n. 92/2017. In tale contesto, in presenza di determinate condizioni, l’imposta IVA è assolta con l’inversione contabile, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del DPR 633/1972, anche dai commercianti di gioielleria usata i quali, dal prossimo gennaio 2021, dovranno adeguarsi alle obbligatorie specifiche tecniche di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020 n. 166579/2020». In particolare, con «il citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 166579/2020, sono stati introdotti nuovi codici “Tipo Documento” e “Natura operazione” per consentire l’applicazione del reverse charge attraverso lo SDI [.]. Dal momento che nei suddetti Codici “Natura Operazione” non c’è un chiaro riferimento alle cessioni di oggetti preziosi usati o rottami di gioielleria destinati a fusione, è sorto un fondato dubbio sull’appropriato codice “Natura operazione” da utilizzare nelle cessioni di preziosi usati a fusione». L’istante «chiede, pertanto, se legittimamente, per quanto sancito in tema di assimilazione IVA dalla Risoluzione 92E/2013 e 375E/2002 e per quanto riscontrato nel Quadro VE della Dichiarazione IVA, le imprese cedenti oggetti preziosi usati a fonderia per il recupero del metallo debbano usare il Codice Natura N6.2 o altro codice».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
In merito alla cessione di oro e di oggetti realizzati con tale materiale, la scrivente ha riassunto in diversi documenti, sia di prassi, sia di risposta a specifiche istanze di contribuenti e loro associazioni – si vedano, tra le altre, le risoluzioni n. 375/E del 28 novembre 2002 e n. 92/E del 12 dicembre 2013 citate dall’istante, ma, più recentemente, anche la risposta a consulenza giuridica n. 13 pubblicata il 18 novembre 2020 nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli – quali siano i principi esistenti in materia. Si è precisato, in particolare, che:
«- alle cessioni di oro da “investimento” si applica, ai sensi dell’articolo 10, n. 11), del DPR n. 633 del 1972, il regime di esenzione dall’imposta, con possibilità di opzione per l’imponibilità. In caso di opzione, l’imposta è assolta secondo il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma quinto, del DPR n. 633 del 1972 da parte di coloro che “producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento”; – alle cessioni di oro “diverso da quello da investimento” ovvero di oro “industriale” effettuate a favore di soggetti passivi si applica il regime di imponibilità, con assolvimento dell’imposta mediante reverse charge, ai sensi del richiamato articolo 17, quarto comma [rectius quinto comma n.d.r.] (cfr. circolare 29 dicembre 1999, n. 247, punto 2.4); […] Con risoluzione 28 novembre 2002, n. 375/E, la scrivente ha chiarito che i prodotti finiti d’oro usati, ceduti a soggetti passivi che effettuano lavorazione di oro industriale, anche se non qualificabili sotto il profilo merceologico come “oro industriale” – nell’accezione delineata dalla legge n. 7 del 2000 -, possono essere assimilati, ai fini IVA, a quest’ultimo prodotto, in considerazione dell’univoca destinazione del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario. Il meccanismo del “reverse charge” è dunque applicabile da parte dei commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi, che acquistano (anche da gioiellerie) oggetti d’oro usati per poi rivenderli, sotto forma di rottami d’oro, a soggetti che operano nel settore dell’affinazione e del recupero di metalli preziosi. Il citato documento di prassi ha chiarito che la cessione di oggetti d’oro, non più idonei ad essere inseriti nel circuito commerciale e insuscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, in quanto impiegati in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione industriale, è assimilata alla cessione di “materiale d’oro” o “semilavorato”. Ne consegue che per tale cessione l’imposta è assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, previsto dall’articolo 17, comma quinto, del DPR n. 633 del 1972» (così la risoluzione n. 92/E del 2013). Al ricorrere delle condizioni richiamate, dunque, laddove trovi applicazione il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di oro (si tratti di metallo da investimento, industriale o variamente equiparato ad essi) hanno sostanziale coincidenza di trattamento ai fini IVA, trovando peraltro esposizione nel medesimo rigo VE35, campo 3, della dichiarazione annuale (cfr. le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA 2020, pagina 28, nonché, in appendice, pagine 76 e 77).Ne deriva che ai fini dell’indicazione del “codice natura” dell’operazione, come richiesto dalle Specifiche Tecniche, versione 1.6.2 (obbligatoria dal 1° gennaio 2021), allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 (modificato ed integrato dai successivi provvedimenti in materia), si farà riferimento a “N6.2”, ossia “inversione contabile – cessione di oro e argento puro” che, come indicato anche nella recente “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO”, consultabile nell’apposita sezione del sito istituzionale della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/areetematiche/ fatturazione-elettronica), «va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni di oro e argento puro. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 3, della dichiarazione annuale IVA».
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