Con la risoluzione n. 111/E del 11 agosto 2017 intervenendo in tema di reverse charge a seguito di interpello di una società dando, in sintesi, ha precisato che l’attività di verifica degli impianti per valutarne la conformità e la realizzazione a “regola d’arte”, senza interventi di manutenzione o di adeguamento degli stessi, non rientra tra quelle per cui si rende applicabile il “reverse charge”.
Pertanto in base alla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate risponde l’impresa che svolge attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private con dipendenti, attestando la conformità alla normativa degli impianti elettrici realizzati da ditte di manutenzione/installazione, in qualità di organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi del D.P.R. n. 462 del 2001.
In base al DPR n. 462/2001 qualsiasi datore di lavoro, sia pubblico che privato, è obbligato ad eseguire verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa. Gli organismi di ispezione devono essere indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica.
Le verifiche vengono eseguite mediante atti di accertamento tecnico periodici, effettuati attraverso un complesso di operazioni materiali che hanno lo scopo di accertare che l’impianto sia conforme a determinati requisiti tecnici. Eventuali interventi di adeguamento dell’impianto, ritenuti necessari a seguito della verifica, devono essere eseguiti da altra impresa indipendente.
Riguardo all’applicabilità o meno del “reverse charge” IVA al corrispettivo per la suddetta attività di verifica, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che tale meccanismo è stato esteso alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”, precisando che lo stesso deve essere applicato indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.
Per l’Agenzia delle Entrate nel caso dell’attività di verifica svolta dagli organismi di ispezione, per certificare la regolarità degli impianti nei luoghi di lavoro, considerato che la stessa si limita, appunto, a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla specifica normativa di settore e prescinde dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi, non rientra tra quelle soggette al meccanismo del “reverse charge” IVA.