Revisore legale – attuazione della riforma


revisore legale, attuazione della normativa Il nostro Paese ha recepito  in ritardo la direttiva 2006/42/CE, con la quale è stata individuata questa nuova figura professionale quella del Revisore legale, e nel predisporre i tre decreti di attuazione della legge 39, i regolamenti che ne derivano apportano modifiche al codice civile e regolano le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, gestito dalla Consip.

Il Ministero ha completato l’emanazione dei decreti attuativi per il registro dei revisori riguardanti:

  • Il regolamento sui casi e le modalità di revoca per giusta causa, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale;
  • la disciplina per l’istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori “inattivi”.

Il DM 261 del 28 dicembre 2012 (attuativo dell’art. 13, del DLgs. 39/2010) regolamenta i casi e le modalità di:

  • revoca per giusta causa;
  • dimissioni dall’incarico di revisore legale;
  • di risoluzione consensuale del contratto di revisione.

L’eventuale revoca del Revisore, per  l’incarico affidatogli, sia persona fisica che società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa. A questo proposito, l’organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore o società di revisione di aver presentato all’assemblea proposta di revoca, esplicitandone i motivi. L’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore/società di revisione e sentito l’organo di controllo, revoca l’incarico e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore/società di revisione legale.

Sono individuati vari motivi che giustificano la revoca per giusta causa tra essi figurano:

  • il cambio del soggetto che, ai sensi dell’art. 2359 c.c., esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo;
  • il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento.

Questi motivi, sopraindicati, sono parte anche delle circostanze idonee a motivare le dimissioni.

In ogni caso, sono nulli, eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall’incarico per giusta causa.

Inoltre, il revisore o società di revisione legale e la società oggetto di revisione possono “consensualmente” optare per la risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell’attività di revisione legale.

In questa fattispecie, l’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore o dalla società di revisione legale e sentito l’organo di controllo, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore/società di revisione.

In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre 6 mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Il DM 16 del  08 gennaio 2013 (attuativo dell’art. 8, del DLgs. 39/2010), emanato dal MEF, disciplina l’istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori “inattivi”.

Pertanto l’iscrizione nella cd “Sezione inattivi” del Registro può avvenire:

  • d’ufficio: per i soggetti già iscritti nel Registro che non hanno assunto incarichi di revisione per 3 anni consecutivi ovvero che non hanno collaborato ad un’attività di revisione in una società di revisione per 3 anni consecutivi;
  • su richiesta dell’interessato: anche prima del decorrere dei 3 anni per l’iscrizione d’ufficio, sentito il parere della Commissione istituita ai sensi dell’art. 42 del DLgs 39/2010, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione. Il MEF, sentito il parere della Commissione, dispone l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 90 giorni dal ricevimento.

FORMAZIONE continua. Il revisore iscritto nella sezione “inattivi”, salvo il caso in cui abbia volontariamente partecipato a programmi di aggiornamento professionale, al fine di assumere nuovi incarichi deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, per  acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell’attività di revisore legale.

Il revisore che partecipa volontariamente al programma di formazione è tenuto al pagamento del contributo annuale finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione, il cui importo sarà stabilito con decreto del MEF.