Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) in vista della predisposizione dei bilanci per il periodo d’imposta 2016 ha pubblicato due importanti documenti concernenti l’attività di revisione. Il primo documento è intitolato “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e rappresenta una rivisitazione di un documento emanato lo scorso anno con lo stesso titolo.
Il secondo documento, che analizzeremo successivamente è intitolato “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016” e si propone di fornire utili indicazioni sull’impatto di alcune novità normative introdotte nel corso del 2015, dal D.Lgs. 139/2015, e del 2016, dal D.Lgs. 135/2016, “sul contenuto della sezione della relazione unitaria dedicata alla relazione finale di revisione legale dei conti”.
Il documento relativo alla “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016” al paragrafo 1, sottolinea fra le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 quelle che hanno effetto sui contenuti della relazione di revisione legale sono:
- tra i documenti di bilancio l’inserimento del rendiconto finanziario;
- le modifiche all’articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 rubricato per l’appunto “Relazione di revisione e giudizio sul bilancio”.
Per quel che concerne l’inserimento del rendiconto finanziario va puntualizzato che “nella relazione di revisione, diventa necessario menzionare il rendiconto finanziario sia nel paragrafo introduttivo, sia nel paragrafo che contiene il giudizio professionale, in tutti i casi in cui esso è presentato per obbligo di legge”. Il predetto indirizzo trova applicazione già con riferimento ai bilanci 2016.
In merito al nuovo contenuto dell’articolo 14, va evidenziato che la nuova formulazione impone al revisore, oltre al già previsto giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, un giudizio sulla sua “conformità alle norme di legge”, nonché “una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione”; in tale ipotesi, devono essere “fornite indicazioni sulla natura di tali errori”. In riferimento all’applicazione della novellata normativa, in commento, nel documento si ritiene applicabile dai bilanci 2017 e non dai bilanci 2016 poichè occorre il necessario aggiornamento del principio 720B, il quale ad oggi è ancora in corso di elaborazione. Lo stesso vale per le ulteriori modifiche apportate all’articolo 14 dall’altro decreto (D.Lgs. 135/2016).
Nel documento, in esame, viene posta l’attenzione sull’eventuale obbligo di inserire nelle relazioni di revisione specifici richiami di informativa, al scopo di segnalare gli adattamenti delle voci di stato patrimoniale e conto economico resi necessari per la comparabilità dei dati dell’esercizio (2016) con quelli dell’esercizio precedente (2015).
In merito nel documento si afferma che “non sussiste alcun obbligo di inserire nella relazione di revisione richiami di informativa per l’eventuale adattamento dei dati corrispondenti”.
Altra novità introdotte dal D.Lgs. 135/2016 riguarda quella relativa all’articolo 11 del D.Lgs. n. 39/2010 che avrà effetto già da quest’anno. Trattasi delle modifiche riguardanti i “Principi di revisione”, nonché dell’abrogazione del successivo articolo 12 rubricato “Elaborazione dei principi”.
Nella sostanza la relazione di revisione sui bilanci 2016, nel paragrafo sulla responsabilità del revisore, non dovrà più far rifermento che era previsto dall’articolo 11 comma 3 del D.Lgs. n. 39/2010.
Nel documento si rinvengono:
- indicazioni circa “le modifiche da apportare al modello standard di relazione di revisione all’interno della relazione unitaria di controllo societario, per le revisioni dei bilanci 2016” (paragrafo 2);
- “considerazioni sui doveri del revisore riguardo la relazione sulla gestione ai fini del nuovo principio di revisione (SA Italia) 720B” (paragrafo 3).
Il documento, rilasciato dal CNDEC, inerente “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016” ha lo scopo di orientare l’attività dei commercialisti impegnati nella revisione dei bilanci 2016. Il documento contiene alcune modifiche al modello standard per la sezione della relazione unitaria di controllo societario dedicata alla relazione di revisione legale, come l’inclusione del rendiconto finanziario nel sistema di bilancio civilistico, l’applicazione del nuovo art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010, e la riscrittura della formula del giudizio inerente al bilancio. Vengono, inoltre, riportate alcune considerazioni riguardo le ulteriori modifiche che si dovranno apportare a seguito dell’approvazione dei bilanci 2016, mentre si resta in attesa dell’emanazione del SA Italia 720B, relativo all’innovato art. 14, comma 2, lett. e, del D.Lgs. 39/2010.
Con l’altro documento, prodotto dal CNDEC, riguardante “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” è stata eseguita una rivisitazione del documento “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016” per il quale sono state adeguate le indicazioni operative fornite in questo secondo documento. Si tratta approfonditamente il tema della relazione unitaria, la quale deve tener conto puntualmente delle funzioni di vigilanza e revisione svolte contemporaneamente dal collegio sindacale.
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