Il Ministero dell’Economia con la Circolare n. 6 del 28 febbraio 2018 ha diramate le istruzioni in tema di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2018. Nella circolare viene confermato in sostanza quanto disposto in materia già per il 2017.
Con la predetta circolare il Ministero ha precisato che per il 2018 sono confermati i canali di formazione previsti dalla legge già per il 2017 di seguito elencati:
- attraverso la formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze;
- mediante la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati;
- il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.
Viene puntualizzato che i corsi di formazione dovranno avere ad oggetto esclusivamente i contenuti elencati nel programma annuale. Per il 2018 il programma è stato statuito con determina prot. n. 2812 del 9 gennaio 2018.
Il Ministero, nella circolare in commento, ha puntualizzato che al fini di ottemperare l’obbligo formativo gli iscritti al registro dei revisori devono maturare ogni anno almeno venti crediti, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti.
Altra precisazione di rilevante interesse è l’impossibilità di compensare i crediti maturati in ciascun anno all’interno del triennio formativo. Pertanto non è possibile poter imputare i crediti maturati in eccedenza (rispetto ai venti) in un determinato anno ad un anno, del triennio, in cui non si raggiungono i venti richiesti.
Viene confermato il rapporto tra ora di formazione e credito, in ragione di un credito maturato per ogni ora di formazione seguita.
Il Ministero, con la circolare n. 6 del 2018, puntualizza che il differimento dell’obbligo di formazione relativo al 2017 al 31 dicembre 2018, previsto con la circolare n. 28/2017, comporta l’obbligo per il revisore di maturare anche i crediti afferenti il 2018 con la facoltà del revisore imputare i crediti maturati nel 2018 all’uno o all’altro anno.
Inoltre il Ministero ha precisato che la partecipazione a corsi identici ad altri già frequentati i crediti non saranno attribuiti, poiché i corsi devono avere ad oggetto quanto meno aspetti diversi oppure costituiscono un aggiornamento di argomenti già esposti in altri e precedenti corsi di formazione
La partecipazione ai corsi può essere sia in aula che a distanza.
Per quanto riguarda i moduli formativi a distanza accessibili tramite l’area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, i contenuti disponibili nel 2017 saranno integrati nel 2018 con ulteriori temi e argomenti, approfondimenti e analisi di aspetti operativi.
Come sopra anticipato, il Ministero ha confermato la possibilità per i revisori di diversificare la maturazione dei crediti fra i diversi canali di formazione previsti dalla legge e mediante la partecipazione a corsi organizzati da enti diversi. Unica limitazione è costituita dalla partecipazione ai soli corsi di almeno cinque ore. Con l’ovvia conseguenza che i programmi presentati dagli enti formatori dovranno prevedere almeno tale durata.
L’articolo 5, comma 11, del decreto legislativo n. 39/2010, prevede che le società e gli enti pubblici e privati accreditati ai fini della formazione procedano a comunicare annualmente al registro l’assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante. La comunicazione viene considerata puntuale se pervenute entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i crediti oggetto della comunicazione.
Per i crediti formativi acquisiti dai professionisti presso gli Albi professionali di appartenenza ovvero da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all’interno di società di revisione che erogano o assicurano a qualsiasi titolo la formazione al proprio interno, il Mef ha confermato che la predetta attività formativa sarà riconosciuta equivalente, ai sensi dell’articolo 5,comma 10, del decreto legislativo n. 39/2010, purché conforme al programma di aggiornamento professionale adottato annualmente dal Ragioniere Generale dello Stato, ovvero, in relazione al 2018, con determina n. 2812 del 9/1/2018. In tali casi è sufficiente che gli enti accreditati, mediante PEC, una comunicazione sia trasmessa successivamente alla conclusione dell’attività di formazione. La pec dovrà essere inoltrata alla seguente email registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it, evidenziando la corrispondenza con la classificazione del programma, adottato annualmente dal Ragioniere Generale dello Stato.
Gli enti nazionali rappresentativi delle professioni (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, etc.) e le società di revisione potranno concordare con gli uffici competenti del Ministero le modalità tecniche più idonee per un agevole flusso informativo.
Sono esentati dall’obbligo formativo i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e), e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, e a decorrere dalla data di avvio del procedimento di sospensione. L’eventuale revoca della sospensione non esime gli interessati dall’assolvere il debito formativo pregresso.
Non producono alcun effetto esimente ai fini della formazione in commento, invece, le disposizioni che, al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio: una determinata età dell’iscritto al registro) prevedono un esonero dagli obblighi della formazione continua nei riguardi dei professionisti iscritti agli Albi.
Ad esempio, se un professionista fosse esonerato dall’obbligo di formazione discendente dall’iscrizione all’Albo per aver superato una determinata età, sarebbe comunque assoggettato agli obblighi di formazione continua previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 nei riguardi degli iscritti al registro della revisione. Nel caso della revisione legale, infatti, nessuna disposizione normativa, ad oggi, prevede l’esonero dagli obblighi di formazione.
Per i revisori legali che si iscrivono nel registro nel corso dell’anno, ad eccezione della re-iscrizione, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
disposizioni amministrative
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