La pubblicazione della circolare n. 34 del 07 agosto 2013 diffusa il 26 agosto 2013 ricorda l’istituzione delle due sezioni del Registro dei revisori legali, relative a soggetti attivi e inattivi, è stata prevista per rendere più stringenti gli obblighi di formazione continua nei confronti dei revisori che esercitano l’attività. Nella stessa circolare viene ricordato ai revisori iscritti nella sezione attivi, oltre all’obbligo formativo e al controllo della qualità, che sono soggetti al pagamento del contributo annuale commisurato all’ammontare dei ricavi e corrispettivi realizzati.
L’obbligo della comunicazione telematicamente degli incarichi, va adempiuto per la prima formazione del Registro entro il 23 settembre, sono quelli per i quali viene rilasciata la relazione di revisione (articolo 14 del Dlgs 39/10). Pertanto, ai fini del transito e della permanenza nella sezione revisori attivi, non sono assimilabili alla revisione legale le attività consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie, quali per esempio le relazioni sulle fusioni e, più in generale, i pareri in qualità di esperto ai sensi degli articoli 2501-bis e 2501-sexies del Codice civile.
Gli incarichi per i quali sussiste l’obbligo della comunicazione telematica sono quelli inerenti alla funzione di revisore, anche in qualità di componente supplente dell’organo di controllo, per i quali il codice civile o altre disposizioni prevedono la revisione legale del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato. Non sono oggetto di comunicazione gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedono lo svolgimento della funzione di revisione legale: per qualificare l’attività di revisore legale ai sensi del Dlgs 39/10 al di fuori delle tipologie societarie nelle quali è sempre obbligatoria, necessita una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolano l’attività di controllo contabile dei bilanci.
Per gli incarichi di componente del collegio dei revisori dei conti degli enti pubblici, l’esame congiunto dell’articolo 14 del Dlgs 39/10 e dell’articolo 20 del Dlgs 123/2011 porta alla conclusione che la revisione legale è da ricondurre solo all’articolo 14 del citato decreto.
L’articolo 13 del Dm 145/2012 prevede che siano comunicati telematicamente, per ciascun incarico, anche durata e relativi corrispettivi. Per la durata, deve essere specificata la data di inizio incarico e la data di scadenza, individuata in via presuntiva nella data di fine esercizio finanziario oggetto di revisione, avendo cura di comunicare tempestivamente la data di effettiva cessazione dell’incarico. Gli importi dei corrispettivi sono quelli lordi riferiti alla sola attività di revisione, escludendo quelli dell’attività di componente del collegio sindacale.
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