revoca sgravi contributivi, cassazione sentenza n. 14316 del 2013,La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14316 del 06 giugno 2013 interviene in una vicenda in cui l’imprenditore edile nonostante aver partecipato a numerose gare d’appalto, il cui esito è stato sempre negativo. In questo e da rinvenire la scelta dell’azienda edile – scelta obbligata, secondo l’imprenditore – di percorrere la strada del licenziamento di alcuni operai, non avendo altri cantieri dove poterli ricollocare.

Per gli Ermellini nulla quaestio su tale valutazione imprenditoriale, ma la conseguenza di tale scelta è l’azzeramento degli “sgravi contributivi triennali” a favore dell’azienda, non avendo, questa, “mantenuto l’incremento occupazionale per l’intero periodo agevolato”.

La vicenda nasce dal recupero degli sgravi contributivi operata dall’Inps operto a seguito dei licenziamenti effettuati dall’impresa edile. L’imprenditore avverso tale recupero ricorre al Tribunale che con sentenza aveva negato il diritto della società a fruire di sgravi contributivi triennali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, legge n. 448/98, non avendo mantenuto l’incremento occupazionale per l’intero periodo agevolato.

Su questa linea di pensiero concordano la Corte d’Appello, e, in ultima, battuta Corte di Cassazione, laddove viene confermato il diniego all’ipotesi di riconoscere gli “sgravi contributivi triennali”. Ciò perché, chiariscono i giudici – ribattendo alle osservazioni mosse dall’imprenditore –, non si può definire “imprevedibile” la “situazione di esubero che si verifica allorquando non sia possibile, una volta ultimata una data opera, dirottare il personale, in precedenza assunto, presso nuovi cantieri per la realizzazione di ulteriori lavori che l’impresa non sia riuscita ad acquisire malgrado la diligente partecipazione a gare d’appalto”. E anche quest’ultimo elemento, ossia la “diligenza mostrata nel cercare nuove occasioni di lavoro”, non modifica assolutamente il quadro, perché, sottolineano i giudici, “la mancanza di ulteriori commesse di lavoro rientra nel normale rischio di impresa proprio delle attività edili”.