Agenzia delle Entrate – Risposta n. 266 del 18 agosto 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – revoca della risposta ad interpello n. 263 pubblicata il 12 agosto 2020
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], di seguito istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è soggetto a procedura esecutiva immobiliare, azionata da un istituto bancario, nella quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha effettuato interventi per […] euro.
L’istante rappresenta, altresì, di aver chiesto la conversione del credito e di aver rateizzato gli importi dovuti all’agente della riscossione, pagando tutte le rate dovute fino all’entrata in vigore del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che all’articolo 3 dispone la definizione agevolata (cd. “rottamazione-ter”) dei carichi affidati agli agenti della riscossione.
Con riferimento ai crediti residui relativi alle cartelle di pagamento interessate dalla predetta procedura esecutiva, nei mesi di […] 2019, l’istante ha, quindi, manifestato all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione. In base a quanto riferisce l’istante, l’agente della riscossione ha accolto, nelle date […] 2019, le dichiarazioni di adesione rese, quantificando, “al […] 2019, in Euro […] l’importo dovuto a saldo delle cartelle azionate”. L’istante “per esse … ha pagato tutte le rate ad oggi scadute”, ma “nonostante ciò, anziché dichiarare estinto il proprio intervento, Agenzia delle Entrate Riscossione, nel […] 2020 ha quantificato il proprio credito nell’ambito della procedura, indicandolo in Euro […] somma non si sa perché superiore a quella dichiarata allo scrivente”. Tanto premesso, l’istante chiede di sapere “se, in base al comma 13, lettera b), dell’articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, secondo cui ‘il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo’, possano dirsi estinti gli interventi dell’esattore nel pignoramento immobiliare a suo carico, con effetto dal pagamento della prima rata oggetto di rottamazione”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi l’istante osserva che “l’articolo 3 citato preclude l’estinzione solo nei casi in cui sia già stato tenuto il primo incanto con esito positivo e, quindi, nelle sole ipotesi in cui, nell’ambito di procedure di espropriazione mobiliare ed immobiliare, sia disposta l’assegnazione o l’aggiudicazione dei beni, con effetto satisfattivo immediato, tutte condizioni che non si sono verificate nel caso di specie, in cui, effettuati tutti i versamenti relativi alla conversione, si attende unicamente l’assegnazione delle somme e la chiusura della procedura esecutiva, con udienza a tal fine fissata al […] 2021. L’istante, che fino alla detta data non può cessare i pagamenti rateali della rottamazione ter per non decadere dai relativi benefìci, pur avendo già versato nella procedura esecutiva le somme dovute a saldo a tutti i creditori e, dunque, anche dell’Agenzia della Riscossione, ritiene che, nel suo caso, il pagamento della prima rata dovuta per effetto della rottamazione, abbia estinto gli interventi dell’esattore nella procedura di pignoramento immobiliare. Rileva, inoltre, come, nella risposta all’interpello n.128 in data 13.5.2020, Codesta Agenzia, nel caso di pignoramento presso terzi proposto dall’esattore, abbia risolto la questione affermando: ‘Il comma 10, lettera e) dell’articolo 3 e, conseguentemente, anche il comma 13, lettera b) del medesimo articolo, trovano, quindi, applicazione relativamente a tutte le procedure esecutive, ivi compresa quella di pignoramento presso terzi’.”.
In conclusione, secondo l’istante, “la suddetta normativa si applica sia alle procedure esecutive poste in essere direttamente dall’esattore, sia a quelle in cui egli sia intervenuto in quanto incoate da terzi”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, ha introdotto la definizione agevolata (cd. “rottamazione-ter”), dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, mediante pagamento dell’importo dovuto al netto delle sanzioni e degli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. In base al comma 5 del predetto articolo 3, il debitore aveva la facoltà di manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo apposita dichiarazione.
In proposito, il comma 10 del medesimo articolo 3, stabilisce che “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: … c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; … e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”; e conseguentemente il successivo comma 13 prevede che “Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: … b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Con la risposta all’interpello n. 128, citata dall’istante, pubblicata il 12 maggio 2020 nell’apposita sezione del sito della scrivente ( www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli/interpelli), è stato chiarito che “Il comma 10, lettera e) dell’articolo 3 e, conseguentemente, anche il comma 13, lettera b) del medesimo articolo, trovano … applicazione relativamente a tutte le procedure esecutive, ivi compresa quella di pignoramento presso terzi”, che, quindi, si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero sia disposta l’assegnazione/aggiudicazione dei beni con effetto satisfattivo immediato.
Invero, la normativa richiamata, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, vieta la prosecuzione di tutte le procedure esecutive dirette, che conseguentemente si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, ma non contempla, né potrebbe, le procedure esecutive avviate da terzi, anche nei casi in cui in seno alla stesse, sia intervenuto l’agente della riscossione.
In tale contesto, tuttavia, per effetto delle disposizioni in commento, viene sostanzialmente a determinarsi una sorta di quiescenza del titolo esecutivo (ruolo/cartella/avviso esecutivo) posto a base dell’intervento nel processo esecutivo immobiliare, che, ove sopravvenuta successivamente all’intervento stesso, determina la sospensione cosiddetta esterna del processo quando questo dovrebbe proseguire su impulso del creditore intervenuto, che intenda avvalersi del suo titolo esecutivo. In estrema sintesi, al creditore intervenuto – nel caso di specie, l’agente della riscossione – viene inibito temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 689), senza, però, che ciò pregiudichi la conservazione, in capo all’agente della riscossione che ha proposto l’intervento, del diritto di partecipare, fino al completamento del pagamento di quanto dovuto a titolo di “rottamazione-ter”, alla distribuzione delle somme disponibili. Ciò, ad evitare pregiudizio per il credito oggetto dell’intervento, quale rideterminato a seguito della definizione agevolata. L’intervento, infatti, provoca due effetti distinti, vale a dire, il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato ed il diritto di partecipare all’espropriazione provocandone i singoli atti. Soltanto in tale ultima evenienza, e cioè di effettivo compimento di atti di impulso, si realizzerebbe una forma di esercizio dell’azione esecutiva, sebbene di tipo meramente accessorio, preclusa dal pagamento della prima rata della rottamazione per effetto dell’articolo 3, comma 13, lett. b) del decreto legge n. 119 del 2018.
Tanto premesso, ove la distribuzione abbia luogo prima che il debitore abbia effettuato l’integrale pagamento dell’importo da corrispondere a titolo di definizione, l’agente della riscossione parteciperà alla stessa distribuzione, naturalmente nei limiti di quanto residualmente dovuto dallo stesso debitore a tale titolo. Il diritto dell’agente della riscossione di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili viene, invece, meno allorché, anteriormente alla stessa distribuzione, il debitore abbia completato il pagamento dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge n. 119 del 2018. Resta inteso, infine, che, in questa sede non possono essere valutati, né l’effettività e tempestività dei versamenti asseritamente eseguiti a titolo di ” rottamazione-ter”, né la congruità delle precisazioni del credito rese nell’ambito della procedura immobiliare.
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