Agenzia delle Entrate – Risposta n. 447 del 9 settembre 2022
Riallineamento – Deduzione dell’importo riallineato relativo ad attività immateriali a vita utile definita – Articolo 110, comma 8-ter, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA S.p.A (di seguito, “Istante” o “Società”) è il principale soggetto operativo del gruppo A. Il gruppo A è stato creato nel 2019 per dar vita ad una partnership tra una costola del gruppo B (attiva nel ramo dei pagamenti) e BETA S.p.A., società facente parte del gruppo C, e oggi rappresenta la prima realtà italiana nell’ambito del business di In particolare, nell’ambito dell’operazione perfezionata nel 2019, la Società è stata destinataria dei conferimenti provenienti, rispettivamente, da GAMMA S.p.A. e DELTA S.p.A., appartenenti al gruppo B (i “Conferimenti B“) e da BETA S.p.A. (“il Conferimento BETA” e, insieme ai Conferimenti B, i “Conferimenti”) aventi ad oggetto i rami d’azienda attivi nel settore dei pagamenti.
La Società redige il proprio bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Per quanto rileva ai fini della presente istanza, la Società rappresenta che nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 della Società risultavano iscritte alcune attività immateriali acquisite a seguito dei Conferimenti, ed in particolare:
- asset immateriali riferibili a reti contrattuali e reti fisiche facenti parte dei rami d’azienda conferiti nella Società nell’ambito dei Conferimenti B (le “Reti B“); e
- asset, iscritti in sede di allocazione dell’avviamento emerso a valle del Conferimento BETA, riferibili alle reti contrattuali e fisiche contenute nel compendio aziendale trasferito (le “Reti BETA” e, insieme alle Reti B, le “Reti”).
Le Reti sono state iscritte dalla Società nel proprio bilancio d’esercizio in quanto rappresentative della valorizzazione economica della rete dei punti vendita della Società sul territorio (rete fisica) e ai rapporti contrattuali in essere con gli stessi punti vendita (rete contrattuale). Tali intangibili, in particolare, sono stati iscritti in quanto risultavano integrati tutti i requisiti previsti dal principio contabile IAS 38, par. 8, per la rilevazione delle attività immateriali, ovvero l’identificabilità, il controllo da parte della Società e la possibilità dell’attività immateriale di generare benefici economici futuri. Le Reti B e le Reti BETA non risultano giuridicamente tutelate ai sensi del Codice di tutela della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Il principio contabile IAS 38 non prevede infatti la tutela giuridica come presupposto per l’iscrizione di attività immateriali in bilancio.
Dal momento che la Società, a seguito dei Conferimenti, non ha optato per alcun regime che consentisse il riconoscimento ai fini fiscali dei disallineamenti tra valori contabili e valori fiscali, il valore fiscale degli asset rappresentati dalle Reti risultava pari a zero.
Al fine di eliminare il disallineamento emerso tra i valori contabili delle Reti e il relativo valore fiscale, nella propria dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2022 (Modello Redditi SC 2021) l’Istante ha esercitato l’opzione per la disciplina del
c.d. riallineamento ai sensi dell’art. 110, comma 8-bis del Decreto Agosto.
In particolare, gli importi oggetto di riallineamento sono stati i disallineamenti tra il valore netto contabile di ciascuno degli asset rappresentati dalle Reti esistenti al 31 dicembre 2020, nello specifico pari ad Euro … in relazione alle Reti B ed Euro … relativamente alle Reti BETA, per un importo totale oggetto di riallineamento pari ad Euro …
Ai fini dell’esercizio dell’opzione per il riallineamento, la Società ha provveduto a compilare la sezione XXIV del Quadro RQ del proprio modello Redditi SC 2021 presentato in data 28 febbraio 2022, riportando nel rigo RQ101 l’importo del disallineamento da riallineare ai sensi dell’art. 110, comma 8-bis del Decreto Agosto e nel rigo RQ102 l’importo totale dell’imposta sostitutiva dovuta e l’ammontare dovuto a titolo di prima rata.
Alla data di presentazione della presente istanza, anche alla luce dei dubbi interpretativi discussi di seguito, la Società non ha ancora provveduto al versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, riservandosi di effettuare il versamento in un momento successivo avvalendosi dell’istituto del c.d. ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
In sede di approvazione del bilancio d’esercizio relativo al 2021, la Società ha provveduto ad apporre lo specifico vincolo di sospensione d’imposta sulla riserva sovrapprezzo per un importo corrispondente al differenziale riallineato, al netto dell’imposta sostitutiva come richiesto dall’art. 110, comma 8 del Decreto Agosto.
Sotto il profilo contabile:
- per quanto attiene alle Reti B, i Conferimenti B sono stati trattati quali aggregazioni aziendali sotto il comune controllo. Su tali basi, le attività e le passività acquisite sono state rilevate nel bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019 in continuità con i valori risultanti dal bilancio consolidato di GAMMA S.p.A. e di DELTA S.p.A. alla data dell’operazione. In particolare, le voci dell’attivo rilevate nel bilancio della Società a seguito dei Conferimenti B sono state contabilizzate secondo la metodologia c.d. dei “saldi aperti”, ovvero sono stati iscritti i valori lordi delle attività al netto dei fondi ammortamento già maturati in capo a GAMMA S.p.A. e a DELTA S.p.A. e della relativa fiscalità differita residua. Le attività immateriali facenti parte delle Reti B erano state iscritte per la prima volta nei bilanci d’esercizio di GAMMA S.p.A. e di DELTA S.p.A. nel corso dell’esercizio 2017 e ammortizzate a partire da tale data lungo una vita utile di 20 anni;
- a differenza dei Conferimenti B, il Conferimento BETA si è configurato quale aggregazioni aziendale ai sensi del principio contabile IFRS 3, sulla base del quale il trattamento contabile da applicare in occasione di operazioni straordinarie tra soggetti indipendenti è quello del purchase price method. Ai sensi di tale principio, le attività e le passività delle società acquisite devono essere esposte al loro fair value con eventuale rilevazione dell’avviamento nel bilancio dell’esercizio in cui è avvenuta l’operazione. Dal momento che il Conferimento BETA si è perfezionato nel mese di dicembre 2019, la Società si è avvalsa della facoltà di rilevare nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 il fair value delle attività e delle passività acquisite su base provvisoria, rilevando di conseguenza un avviamento provvisorio relativo al ramo di azienda di BETA pari complessivamente ad Euro … L’esercizio di purchase price allocation (la “PPA”) è stato finalizzato nell’esercizio 2020, ovvero entro i 12 mesi dalla data di finalizzazione dell’operazione come consentito dal principio contabile IFRS 3 §45. In particolare, a seguito della finalizzazione dell’esercizio di PPA un importo pari ad Euro … dell’avviamento iscritto è stato attribuito alle Reti BETA evidenziando, in ossequio ai principi contabili internazionali, la fiscalità differita su tale maggior valore per un importo pari a Euro … A seguito della PPA, i dati relativi al Conferimento BETA alla data del 31 dicembre 2019 sono stati oggetto di restatement all’interno del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2020 come richiesto dal principio contabile IFRS 3, cioè su base retrospettica per dare evidenza della valenza retroattiva delle rettifiche emerse in sede di finalizzazione della PPA. Per quanto interessa ai fini della presente istanza, contabilmente la vita utile delle Reti BETA è stata determinata in misura pari a 20 anni.
Essendosi perfezionata sulla base di quanto sopra discusso l’opzione per il riallineamento, sulla scorta di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 110 del Decreto Agosto, il maggiore valore fiscale delle Reti oggetto di riconoscimento fiscale a seguito dell’esercizio dell’opzione è riconosciuto a decorrere dal periodo d’imposta 2021, in relazione al quale la Società sta attualmente predisponendo il relativo calcolo delle imposte ai fini della liquidazione dell’IRES e dell’IRAP dovute e della presentazione dei modelli Redditi SC 2022 e IRAP 2022 entro i termini stabiliti dalla legge (ed attualmente previsti, salvo proroghe, per il 30 novembre 2022).
In sede di calcolo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2021 sono sorti dei dubbi interpretativi in relazione alla possibilità di dedurre dalla base imponibile ai fini IRES ed IRAP gli ammortamenti relativi alle Reti e alla misura degli ammortamenti fiscalmente deducibili in relazione a tale intangibile. In particolare i dubbi traggono la propria origine da alcune circostanze nuove di cui l’Istante non poteva essere a conoscenza in sede di esercizio dell’opzione e in particolare:
- l’introduzione da parte dell’art. 1, comma 622 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (la “Legge di Bilancio 2022”) del comma 8-ter dell’art. 110 del Decreto Agosto in base al quale, per la parte rilevante ai fini della presente istanza, dispone che: “[l]a deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo“;
- la previsione introdotta dall’art. 1, comma 624, della Legge di Bilancio 2022 secondo cui “I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al primo periodo”;
- la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della risposta a interpello n. 108 in data 14 marzo 2022 (la “Risposta 108”): tale documento di prassi ha ad oggetto, inter alia, una richiesta di chiarimenti in merito alla disciplina del riallineamento di cui all’art. 110, comma 8-bis del Decreto Agosto, ovvero la medesima norma di cui si è avvalsa la Società al fine del riallineamento in relazione alle Reti. In particolare, nella Risposta 108 si rinvengono chiarimenti in merito alla portata applicativa della disposizione di cui al citato comma 8-ter introdotto dalla Legge di Bilancio 2022. A tal proposito, infatti, si legge che: “devono ritenersi attratte nel perimetro della disposizione in esame tutte le attività immateriali che, come nel caso di specie, “sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo” (rectius, fiscalmente ammortizzabili in un periodo pari o superiore a 18 anni)“.
Tanto premesso, l’istante formula i seguenti quesiti interpretativi, relativi
- alla definizione dell’ambito applicativo della richiamata disposizione di cui all’art. 110, comma 8-ter, dell’art. 110 del Decreto Agosto che ha previsto l’estensione del periodo di ammortamento fiscale in relazione ad alcune categorie di intangibili oggetto di riallineamento ai sensi del comma 8-bis della medesima norma. In particolare, l’Istante chiede di chiarire se tale estensione del periodo di ammortamento fiscale si renda o meno applicabile anche con riferimento alle Reti in relazione alla quale l’Istante ha esercitato l’opzione per il riallineamento;
- alla possibilità per il contribuente – nel caso in cui l’Agenzia confermi l’applicazione del comma 8-ter alla fattispecie oggetto di interpello – di revocare l’opzione per il riallineamento di cui al Decreto Agosto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 1, comma 624, della Legge di Bilancio 2022.
Al riguardo si fa presente che, rispetto all’originaria istanza di interpello, con la quale il contribuente aveva formulato due quesiti interpretativi ulteriori rispetto a quelli sopra riportati, nota RU … del …, ALFA ha esplicitamente rinunciato alle due ulteriori questioni in questa sede non rappresentate.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Quesito n. 1.
La Società ritiene che le Reti oggetto di riallineamento non rientrino tra le attività ricomprese nell’ambito applicativo dell’estensione del periodo di ammortamento fiscale previsto dall’art. 110, comma 8-ter del Decreto Agosto. Pertanto, l’Istante ritiene di poter dedurre ai fini IRES ed IRAP le quote di ammortamento relative alle Reti imputate nel conto economico sulla base della vita utile residua degli asset.
Secondo la tesi interpretativa di parte, la norma sul differimento delle quote di ammortamento non deve estendersi a quelle attività immateriali a vita utile definita (ancorché prive di tutela giuridica) che, come nel caso delle Reti oggetto della presente istanza, sono sostanzialmente assimilabili alle “informazioni relative[e] ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico” e per le quali la normativa fiscale contenuta nell’art. 103, comma 1, del TUIR dispone la deducibilità “in misura non superiore al 50 per cento del costo”. Né rileva la circostanza che, nel caso di specie, la vita utile delle Reti sia stata stimata ai fini bilancistici in 20 anni poiché per l’applicazione del comma 8-ter rileva solamente la circostanza che il limite alla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento in diciottesimi sia dettato dalla normativa fiscale, restando viceversa irrilevante il caso in cui la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento lungo un arco temporale pari o superiore a 18 anni rappresenti una mera conseguenza delle politiche contabili adottate in bilancio dal contribuente.
In subordine alle considerazioni di cui sopra, l’Istante ritiene che la disposizione dell’art. 110, comma 8-ter, del Decreto Agosto non dovrebbe comunque applicarsi nel caso in esame tenuto conto che, stante l’assenza di una norma fiscale che, come nel caso dei marchi e dell’avviamento, limiti la misura della quota fiscalmente deducibile ad un diciottesimo del costo, il processo di ammortamento degli asset riferibili alle Reti B è destinato ad esaurirsi in un periodo inferiore a 18 anni. A questo riguardo, l’Istante intende perfezionare l’opzione per il riallineamento adottando la seconda delle modalità di imputazione previste dall’art. 5 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, ovvero riallineando “soltanto i valori dell’attivo lordo”. Così facendo, l’Istante imputerà il riallineamento esclusivamente al costo storico degli asset riferibili alle Reti B (e non al costo storico e al relativo fondo di ammortamento). Ne consegue che nel caso di specie, la quota di ammortamento imputata a conto economico, complessivamente pari a circa Euro 1,9 milioni (che è interamente deducibile anche ai fini fiscali sulla base, alternativamente dell’art. 103, comma 1 del TUIR o art. 83, comma 1 del TUIR), sebbene rappresenti un ventesimo del costo storico dell’asset (pari a Euro … milioni) consentirà di dedurre integralmente il costo riallineato degli asset (pari a Euro … milioni) entro un arco temporale di 16 anni. Non dovrebbero esservi dubbi circa la libertà per l’Istante di adottare tale metodologia di imputazione del riallineamento, sulla base di quanto sancito dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 106 del 14 marzo 2022, né si potrebbe obiettare che, in base a tale metodologia, si perviene ad un riallineamento soltanto “parziale” degli asset relativi alle Reti B. Le medesime considerazioni circa la non applicabilità al caso in esame della disposizione contenuta nel comma 8-ter valgono altresì ad escludere l’allungamento del periodo di ammortamento ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Quesito n. 2.
La Società ritiene, qualora venga fornito un parere negativo al precedente quesito, di poter decidere di revocare l’esercizio dell’opzione per il riallineamento delle Reti sulla base dell’art. 1, comma 624 della Legge di Bilancio 2022.
Posto che l’opzione per il riallineamento si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione a prescindere dall’avvenuto versamento dell’imposto sostitutiva, l’Istante ritiene che la facoltà di revoca debba a maggior ragione essere consentita a coloro che, come la Società, non abbiano ancora posto in essere il versamento. Infatti la ratio della norma oggetto del presente quesito dovrebbe consistere nel dettare le modalità di restituzione dell’imposta versata dai contribuenti che abbiano posto in essere il versamento e non nel porre l’avvenuto versamento come condizione per la revoca. Né dovrebbe essere d’ostacolo alla revoca il fatto che la Società abbia esercitato l’opzione per il riallineamento dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022. Se, infatti, l’opzione per il riallineamento è stata esercitata nella consapevolezza delle variazioni normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, è d’altro canto innegabile che i chiarimenti formulati dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 108 risultino del tutto innovativi in relazione all’ambito applicativo dell’estensione del periodo di ammortamento fiscale da 18 a 50 periodi d’imposta degli asset oggetto di riallineamento e non conosciuti dai contribuenti alla data ultima per poter esercitare o revocare l’opzione mediante la presentazione di una dichiarazione c.d. tardiva.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si rappresenta che con la presente risposta si esprime esclusivamente un parere di tipo interpretativo attinente ai quesiti formulati, con esclusione di qualsiasi valutazione in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi richiesti dal regime del riallineamento di cui all’articolo 110 del Decreto Agosto, nonché ogni giudizio, qualitativo e/o quantitativo, riferibile alle modalità operative e/o ai criteri adottati dalla società interpellante in sede di esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2020 (modello Redditi SC 2021)
È altresì esclusa dall’ambito del presente interpello ogni valutazione in ordine alla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento ed alla genesi qualitativa e/o quantitativa dei valori fiscalmente riconosciuti e di bilancio con riferimento alle “Reti” oggetto di interpello.
Restano comunque impregiudicati i poteri di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria da esercitare nelle opportune sedi.
Sempre in via preliminare si evidenzia che con nota … del … l’istante ha formulato una rinuncia espressa a due dei quattro quesiti prospettati, in relazione ai quali, pertanto, non si esprime alcun parere, senza che ciò assuma rilievo ai fini della formazione del silenzio assenso di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Ciò premesso, per quanto concerne il primo dubbio interpretativo espresso dall’interpellante, l’articolo 110 del Decreto Agosto sopra richiamato ha previsto la facoltà di procedere, inter alia, all’adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. “riallineamento”).
In particolare, il comma 7 prevede che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311″.
Il successivo comma 8 stabilisce che “le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (…), anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (…) Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3″.
Infine il comma 8-bis del medesimo articolo 110, introdotto dall’articolo 1, comma 83, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), prevede che “Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio incorso al 31 dicembre 2019”.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto alcune novità di rilievo nella disciplina in rassegna.
L’articolo 1, comma 622, della suddetta legge, in particolare, ha inserito nell’articolo 110 in esame:
- il comma 8-ter, in base al quale “La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo (…)”;
- il comma 8-quater, il quale dispone che “In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo (…)”.
La Circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, emanata a commento della disciplina della rivalutazione e del riallineamento contenuta nel citato articolo 110 del Decreto Agosto, ha fornito le prime indicazioni in ordine alle novità introdotte con le disposizioni da ultimo citate.
Con specifico riferimento alla definizione dell’ambito applicativo delle disposizioni recate dai commi 8-ter e 8-quater, la risoluzione n. 46/E del 2 agosto 2022 – pubblicata successivamente alla presentazione dell’interpello in esame – ha da ultimo chiarito che rientrano nel perimetro delle suddette previsioni:
- i marchi e l’avviamento, indicati espressamente dalla relazione illustrativa alla norma più volte sopra citata;
- le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all’articolo 10 del D.M. 8 giugno 2011, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall’imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d’impresa e dell’avviamento, ai fini IRES, dall’art. 103 del TUIR e, ai fini IRAP, dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP.
Non sono, invece, ricomprese nell’ambito applicativo del citato comma 8-ter le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, prima parte, del TUIR, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50 per cento.
Tanto premesso, in linea con la soluzione interpretativa prospettata dalla Società, le Reti oggetto di interpello, qualificate contabilmente dall’Istante come attività immateriali a vita utile definita, non rientrano nel perimetro applicativo del comma 8- ter.
Tenuto conto che il secondo quesito è stato formulato dall’interpellante solo in subordine all’esito del quesito precedentemente analizzato, questo risulta “assorbito” dalle considerazioni svolte in precedenza.
Si ricorda, infine, che il presente parere produce effetto esclusivamente in relazione alla specifica questione per la quale è stato formulato il quesito oggetto della presente istanza e non si estende, neanche indirettamente, a questioni diverse, per le quali non sia stato formulato espressamente alcun dubbio interpretativo o che, come nel caso di specie, siano state prospettate “in subordine”, quali soluzioni alternative, da valutare in caso di mancato accoglimento della tesi principale sostenuta dall’interpellante.
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