AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 marzo 2022, n. 108
Riallineamento – Portafogli contratti e clienti iscritti a seguito di imputazione del disavanzo (IFRS 3) – Differenze da Purchase Price Allocation – Modalità di imputazione dell’importo riallineato – Articolo 110, comma 8, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA SpA (di seguito anche solo ” ALFA”, “Società” o “Istante”), ha presentato istanza di interpello ordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 1, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 ai fini della corretta interpretazione della disposizione recata dall’art. 110, comma 8, del Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, così come successivamente modificato dalla Legge di bilancio 2021, che ha introdotto il nuovo comma 8-bis all’art. 110 del D.L. n. 104/2020, prevedendo la possibilità per i contribuenti di optare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con specifico riferimento al caso concreto di seguito illustrato.
ALFA opera nel settore … e si avvale di un’organizzazione tecnica e imprenditoriale idonea all’esecuzione dei servizi di …. ALFA mette quindi a disposizione le proprie infrastrutture ai principali player del settore …, i quali sottoscrivono con la Società contratti di servizi particolarmente complessi, caratterizzati da una durata di lungo periodo e da una redditività definita.
La Società ha costruito la propria rete di infrastrutture sia attraverso un processo di crescita interna, sviluppando in proprio nuove infrastrutture, sia attraverso la crescita esterna, principalmente acquistando società proprietarie di infrastrutture e che avevano già in essere contratti con importanti operatori ….
Le società acquisite venivano poi incorporate da ALFA a seguito di operazioni di fusione, fiscalmente neutrali. In casi meno frequenti, invece, ALFA ha acquistato il ramo d’azienda, comprensivo dell’infrastruttura e dei relativi contratti con gli operatori telefonici, dal soggetto venditore. In buona sostanza la Società istante è il risultato di un articolato processo di acquisizioni susseguitesi nel tempo che ha permesso alla stessa di consolidare l’offerta dei propri servizi su tutto il territorio nazionale.
Per quanto di interesse ai fini della presente procedura, occorre preliminarmente specificare che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, attuativo nell’ordinamento italiano del regolamento Europeo n. 1606/2002, la Società redige il proprio bilancio di esercizio (coincidente con l’anno solare) conformemente ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emessi dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati in sede comunitaria.
Alla luce di ciò, nell’ambito dei processi di acquisizione citati in precedenza (i.e. business acquisition), la Società contabilizza e misura le attività e passività acquisite sulla base delle indicazioni contenute nell’IFRS 3.
In tale contesto, viene fatto rilevare che il maggior prezzo di acquisto delle attività e delle passività dell’entità acquisite è stato, di volta in volta, contabilizzato nell’attivo patrimoniale di ALFA, sia tra le altre immobilizzazioni immateriali (sotto la voce “Portafoglio contratti e Clienti”), sia sotto la voce avviamento, per un valore contabile complessivo, al 31 dicembre 2019, di Euro ….
A tal proposito, la società istante specifica come tale importo rappresenti la somma di due poste – distintamente contabilizzate – di cui sono riportate sinteticamente i valori contabili al 31 dicembre 2019:
1. “Portafoglio contratti” derivante dall’allocazione del disavanzo da fusione allocato tra le altre attività immateriali, per un valore civilistico complessivo di euro … di cui euro … fiscalmente riconosciuti ed euro … non rilevanti fiscalmente.
2. “Avviamento” di cui una prima componente (A) è rappresentata dal disavanzo da fusione per un valore civilistico di euro … ed il cui valore fiscale è pari ad Euro 0; la seconda (B) deriva invece da “Altri avviamenti” – anch’essi comunque riconducibili ad operazioni di aggregazione di diversa natura e da rilevazioni intercorse in sede di transizione ai principi contabili internazionali (FTA)- dal valore civilistico di euro … di cui euro … fiscalmente rilevanti ed euro … non rilevanti fiscalmente .
Tali poste, seppur inscindibilmente legate in quanto generatesi tramite operazioni straordinarie aggregative, rappresentano asset patrimonialmente diversi.
La prima posta (v. sub 1) è data dalla contabilizzazione, tra le altre immobilizzazioni immateriali, dei singoli portafogli contratti derivanti dall’acquisizione di diverse società attraverso fusioni o, più in generale, operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso degli anni, come indicato nelle note esplicative dei singoli bilanci di esercizio.
Da un’analisi del registro cespiti è infatti possibile individuare i singoli portafogli contratti, enucleandone analiticamente l’operazione di riferimento, la data di acquisizione iniziale ed il residuo valore ai fini civilistici, al netto di svalutazioni e dell’ordinario processo di ammortamento.
La seconda posta (v. sub 2) afferisce rispettivamente ai vari avviamenti che si sono generati dai disavanzi di fusione connessi alle operazioni di aggregazione aziendale qui descritte, da intendersi come unità funzionale di un complesso di beni in grado di garantire benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente.
Sotto un profilo contabile, inoltre, giova rilevare quanto segue:
– le attività immateriali afferenti al portafoglio contratti e relazioni con la clientela (cfr. sub 1) sono relative alla valorizzazione dei contratti in essere sulla base delle proiezioni economico-finanziarie e vengono ammortizzate in quote costanti stimandone una vita utile pari a 20 anni che viene rivista criticamente ad ogni esercizio;
– l’avviamento (cfr. sub 2) derivante dall’acquisizione del controllo di una partecipazione o di un ramo d’azienda (pari all’eccedenza tra il costo di acquisizione rispetto al fair value di attività, passività e passività potenziali identificabili dell’entità acquisita alla data di acquisizione) non è assoggettato ad ammortamento sistematico, ma sottoposto a verifica di recuperabilità ( impairment test) come richiesto dallo IAS 36.
In aggiunta, viene rilevato come nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, rispetto al bilancio al 31 dicembre 2019, le attività immateriali riferibili al portafoglio contratti (cfr. sub 1) si siano incrementate di un importo netto pari ad euro …. Mentre il decremento è da riferirsi al processo di ammortamento a cui è sottoposta tale posta contabile, l’incremento non è riconducibile a nuove acquisizioni di “portafogli contratti” avvenuti nel corso dell’esercizio 2020, bensì è semplicemente frutto della rettifica della allocazione iniziale del costo dell’aggregazione.
Nell’esercizio 2019, infatti, i maggiori valori emersi in sede di operazioni di aggregazione intercorsi in tale esercizio sono stati provvisoriamente allocati ad avviamento. Nel corso dell’esercizio 2020, a completamento del processo di purchase price allocation, parte delle differenze allocate ad avviamento sono state riclassificate a portafoglio contratti per complessivi euro …. Di contro si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2020 non sono intervenute ulteriori operazioni di aggregazione aziendale fiscalmente neutrali.
In conclusione, le divergenze tra i valori civili e fiscali riportate in precedenza si sono quindi determinate per effetto dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali previste dagli articoli 83 e seguenti del TUIR.
In particolare, le operazioni aggregative che hanno coinvolto la Società si possono classificare in due macro-categorie che implicano diverse modalità di rilevazione iniziale degli asset immateriali sotto un profilo civilistico e fiscale:
– la prima ipotesi afferisce all’acquisto della partecipazione di una società terza da parte di ALFA e alla successiva fusione per incorporazione. In tal caso il disavanzo (poi allocato ad avviamento o ad altre attività immateriali) è la differenza tra la somma del valore contabile della partecipazione e il valore delle attività nette della società incorporata. In tal caso il valore fiscale è zero in considerazione della neutralità della fusione;
– la seconda ipotesi è relativa invece all’acquisto dell’azienda o del ramo d’azienda: l’avviamento (globalmente inteso) è la differenza tra il fair value delle attività e delle passività al momento in cui passa il controllo dal cedente all’acquirente e il prezzo pagato per l’acquisto, cioè il corrispettivo dell’acquisto. In tal caso a fronte dell’onere sostenuto per l’acquisto del ramo di azienda si avrà il riconoscimento del valore fiscale dei beni acquisiti e l’eventuale differenza sarà attribuita ad avviamento, deducibile ai fini dell’IRES ai sensi dell’art. 103 TUIR.
Ciò posto, la Società istante:
– in via preliminare, chiede conferma di poter accedere al beneficio del riallineamento, di cui all’art. 110 del Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020 e ss.mm., con riferimento alle attività immateriali iscritte in bilancio, ai sensi dell’IFRS 3, nelle diverse operazioni di aggregazione aziendale (business combination) che la Società ha posto in essere nel corso degli anni (c.d. primo quesito);
– in caso di risposta positiva al primo quesito, chiede conferma circa la possibilità di procedere con il riallineamento della sola posta afferente al “portafoglio contratti e clienti”, contabilizzata nell’attivo patrimoniale tra le altre attività immateriali (c.d. secondo quesito);
– assumendo una risposta positiva al primo e secondo quesito, chiede conferma se, nel processo di riallineamento dei citati asset immateriali (i.e. portafoglio contratti e clienti), debbano essere considerate o meno le differenze che si sono generate per effetto della Purchase Price Allocation (PPA) rispetto ai valori contabilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2019 (c.d. terzo quesito);
– da ultimo, chiede chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’importo riallineato e se questo in particolare: (i) vada ad incrementare il costo storico del bene riallineato rimanendo perciò definitivamente irrilevante, ai fini fiscali, la parte del costo storico nel frattempo già ammortizzata oppure (ii) se tale importo debba essere imputato ad entrambe le componenti che hanno concorso a determinare il saldo algebrico e, cioè, tanto al costo storico quanto al fondo ammortamento (c.d. quarto quesito).
In sede di documentazione integrativa prot. n. … del … la Società ha precisato che:
– la voce ” portafoglio contratti e clienti” dalla Società il cui valore contabile netto è pari ad Euro … al 31 dicembre 2019 ed Euro … al 31.12.2020 è composta da due sotto-voci:
i) portafoglio contratti e clienti fiscalmente rilevante (Euro … al 31.12.2019 ed Euro … al 31.12.2020);
ii) portafoglio contratti e clienti fiscalmente non rilevante (Euro … al 31.12.2019 ed Euro … al 31.12.2020).
I ” portafogli contratti e clienti” fiscalmente riconosciuti derivano dalle operazioni di acquisto di aziende o di ramo d’azienda. Di contro i ” portafogli contratti e clienti” fiscalmente non rilevanti sono riferiti ad operazioni di acquisto di partecipazioni e successive fusioni per incorporazione.
Il libro cespiti allegato all’istanza di interpello rappresenta solo il dettaglio del “portafoglio contratti e clienti” fiscalmente non rilevante che è così composto:
a) valore contabile lordo (Euro … al 31.12.2019 ed Euro … al 31.12.2020);
b) fondo ammortamento (Euro … al 31.12.2019 ed Euro … al 31.12.2020);
c) valore contabile netto (Euro … al 31.12.2019 ed Euro … al 31.12.2020).
– è intenzione della Società procedere al riallineamento dell’intero differenziale tra valore fiscale e contabile del ” portafogli contratti e clienti”. La Società ritiene corretto riallineare anche le differenze che si sono generate nel corso del 2020 per effetto della rettifica della allocazione iniziale del costo dell’aggregazione rispetto ai valori contabilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2019 nell’ambito del processo di Purchase Price Allocation (PPA). Se l’importo oggetto di riallineamento vada ad incrementare il costo storico del bene riallineato rimanendo perciò definitivamente irrilevante, ai fini fiscali, la parte del costo storico nel frattempo già ammortizzata, l’importo da riallineare darebbe luogo al riconoscimento di un costo storico (fiscale) di pari importo da assumere come base di computo dei futuri ammortamenti (fiscali) del ” portafogli contratti e clienti” oggetto di riallineamento. In particolare, detto importo verrebbe sottoposto a processo di ammortamento fiscale su un arco temporale di vent’anni, coerentemente con la durata del processo di ammortamento contabile seguito dalla società sul ” portafogli contratti e clienti”. La criticità di detta impostazione risiede nel fatto che l’ammortamento fiscale del portafoglio contratti non rifletterebbe l’ammortamento contabile a cui sono sottoposti i singoli “portafogli”, così come risultanti dal registro dei beni ammortizzabili della Società. Gli stessi infatti continuerebbero ad essere ammortizzati contabilmente tenendo in considerazione il costo storico e l’ammortamento (contabile) già effettuato per ogni singolo portafoglio.
Di contro, se l’importo oggetto di riallineamento debba essere imputato ad entrambe le componenti che hanno concorso a determinare il saldo algebrico e, cioè, tanto al costo storico quanto al fondo ammortamento, si procederebbe al riallineamento dell’intero ” portafogli contratti e clienti”, tenendo in considerazione entrambe le componenti che hanno concorso a determinare il saldo algebrico e, cioè, tanto al costo storico quanto al fondo ammortamento. Tale impostazione richiederebbe peraltro di riallineare ogni singolo “portafoglio”, così come risultante dal registro dei beni ammortizzabili tenuto conto che ogni singolo “portafoglio” può essere stato acquistato in anni diversi;
– indipendentemente dalla soluzione che l’Ufficio intenderà proporre con riferimento al terzo quesito, la Società non intende in alcun modo procedere con un approccio ” cherry picking” riallineando solo alcuni ” portafogli contratti e clienti”, ma sottoporrebbe, in entrambe le ipotesi a riallineamento tutti i singoli portafogli risultanti dal registro beni ammortizzabili. Ove la risposta al terzo quesito non dovesse convenire sulla scelta di riallineare anche le differenze che si sono generate nel corso del 2020 per effetto della rettifica della allocazione iniziale del costo dell’aggregazione rispetto ai valori contabilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2019 nell’ambito del processo di Purchase Price Allocation (PPA), in sede di riallineamento non verrebbero considerati i seguenti portafogli contratti e clienti: …, …, …, ….
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In ordine ai quesiti posti, la società istante ha prospettato le seguenti soluzioni.
Primo quesito
La società istante ritiene che non vi siano dubbi in merito al fatto che il riallineamento di cui all’art. 110 del Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020 e ss.mm. sia fruibile con riferimento alle attività immateriali iscritte in bilancio ai sensi dell’IFRS 3, nelle diverse operazioni di aggregazione aziendale ( business combination ) che la Società ha posto in essere nel corso degli anni.
Secondo quesito
Per la società istante il quadro normativo di riferimento depone inequivocabilmente a favore del fatto che la Società possa procedere a riallineare i valori fiscali ai maggiori valori di bilancio con riferimento alle sole attività immateriali legate al portafoglio contratti. La novità più rilevante risiede nella previsione introdotta dal comma 8-bis dell’art. 110 inserito dalla legge di bilancio 2021, giusta la quale ” Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019″. È la disposizione stessa quindi che ammette, sotto un profilo strettamente letterale, una pluralità di attività immateriali che possono, a buon diritto, essere intese quali singoli bene riallineabili purché ovviamente distintamente contabilizzate.
Peraltro, la soluzione qui prospettata trova una sua legittimità anche sotto un profilo civilistico contabile. In particolare, l’IFRS 3 individua a titolo esemplificativo alcuni intangibili (tra cui le attività immateriali riferibili alla clientela) che possiedono i requisiti per essere iscritti separatamente e per i quali è presumibile che sia possibile rilevare il fair value alla data di acquisizione del controllo. Questi fattori intangibili, che spesso costituiscono elementi dell’avviamento, possono essere attività separabili ed iscrivibili in contabilità come attività assoggettate ad un processo di ammortamento
in base alla loro vita utile.
Nel caso di specie, la Società istante contabilizza separatamente le attività immateriali derivanti dai processi di aggregazione aziendale ed in particolare:
– le attività immateriali afferenti al portafoglio contratti e relazioni con la clientela (attività per cui si intende procedere con il riallineamento) sono relative alla valorizzazione dei contratti in essere sulla base delle proiezioni economico-finanziarie e vengono ammortizzate in quote costanti stimandone una vita utile pari a 20 anni che viene rivista criticamente ad ogni esercizio.
– l’avviamento (non oggetto di riallineamento) derivante dall’acquisizione del controllo di una partecipazione o di un ramo d’azienda (pari all’eccedenza tra il costo di acquisizione rispetto al fair value di attività, passività e passività potenziali identificabili dell’entità acquisita alla data di acquisizione) non è assoggettato ad ammortamento sistematico, ma sottoposto a verifica di recuperabilità ( impairment test) come richiesto dallo IAS 36.
È lo stesso impianto contabile, quindi, che riconosce lo status di “attività immateriali” ai fattori intangibili legati alla clientela, di talché esse:
– possono, in prima battuta, essere scorporate dalla voce dell’avviamento in sede di contabilizzazione assoggettandole ad un processo di ammortamento secondo una vita utile stimata (come avvenuto nel caso di specie);
– di poi, sulla base del tenore letterale della disposizione di cui al comma 8-bis dell’art. 110 (inserito dalla legge di bilancio 2021) essere oggetto di specifico riallineamento trattandosi di ” altre attività immateriali” risultanti dal bilancio.
La ricostruzione del portafoglio contratti come singolo asset patrimoniale, in assenza di specifica disposizione civilistica, è confermata infine sia dalla dottrina di riferimento, sia da alcuni precedenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia infatti, ancorché con riferimento ad altri settori impositivi, ha ribadito in diverse occasioni come il portafoglio contratti abbia una sua precisa dignità civilisticofiscale slegata dall’avviamento.
Terzo quesito
Per la società istante, in senso favorevole alla possibilità di computare, ai fini della determinazione dell’importo riallineabile, non solo le riduzioni ma anche gli incrementi registratisi, nell’esercizio di riferimento, rispetto ai disallineamenti iniziali si pone, in primo luogo, il dettato normativo con l’art. 10, comma 3, del D.M. n. 162 del 2001 che ammette espressamente tale possibilità per le partecipazioni rilevate in bilancio con il c.d. equity method.
La disposizione citata dispone espressamente che rilevano anche le divergenze di valore residue esistenti al termine dell’esercizio nella cui dichiarazione si opta per il riallineamento, e non (solo) quelle già esistenti al termine dell’esercizio precedente.
Poiché il citato art. 10 non distingue tra decrementi e incrementi dei disallineamenti iniziali, con riferimento alle partecipazioni anche questi ultimi possono essere computati ai fini della determinazione dell’importo da riallineare (così Assonime Circolare n. 6 /2021).
La stessa Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di tener conto delle divergenze tra valori contabili e fiscali dovuti all’applicazione del criterio del fair value (cfr. la circolare n. 18/e del 2006).
Come è noto, per sua natura questo criterio – al pari dell’ equity method – è caratterizzato da oscillazioni di valore che sono idonee non solo a ridurre ma anche ad aumentare il disallineamento iniziale. In quest’ottica, sembrerebbe poco sistematico ammettere che gli incrementi dei disallineamenti possano essere riallineati, in relazione alle partecipazioni, quando derivano dall’applicazione dell’ equity method e non anche quando derivano dall’applicazione del criterio di valutazione del fair value.
Considerando che nel caso di specie gli incrementi/decrementi di valore sui singoli asset immateriali non sono dettati da scelte discrezionali della Società ma sono, di fatto, il riflesso di una puntuale applicazione del principio contabile di riferimento (i.e. IFRS 3) con riferimento a beni già esistenti in Società alla data del 31 dicembre 2019, la Società ritiene di poter computare, ai fini della determinazione dell’importo riallineabile, gli incrementi che si sono registrati nel corso dell’esercizio 2020 con riferimento al portafoglio contratti.
In alternativa, l’ammontare oggetto di riallineamento non dovrebbe essere pari ad euro …, ma si ridurrebbe ad euro ….
Quarto quesito
La Società istante propende per la soluzione di imputare l’importo oggetto di riallineamento tanto al costo storico quanto al fondo ammortamento.
In favore di questa soluzione si pone anche Assonime (cfr. Assonime Circolare n. 6/ 2021) laddove viene riportato che ” il riconoscimento di entrambe le componenti (costo e fondo ammortamento) è una soluzione coerente rispetto a quanto può verificarsi in caso di rivalutazione, dal momento che, come già ricordato, per effettuare la rivalutazione è consentito innalzare tanto il costo che il fondo ammortamento. Inoltre, solo questo criterio consente di ottenere un riallineamento effettivo tra valori contabili e fiscali non solo nell’esercizio con riferimento al quale venga operato, ma anche negli esercizi successivi perché permette di esaurire l’ammortamento fiscale del bene negli stessi termini previsti per il suo ammortamento civilistico”.
Secondo Assonime infatti solo tale modalità avrebbe il pregio di assolvere alla funzione tipica che la norma si prefigge di raggiungere: consentire cioè alle imprese di riallineare i valori fiscali e civilistici dei beni e omogeneizzare per il futuro quindi le relative elaborazioni contabili e fiscali.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare si rappresenta che con la presente risposta si esprime esclusivamente un parere di tipo interpretativo attinente ai quesiti formulati, con esclusione di qualsivoglia analisi in relazione a requisiti soggettivi e/o oggettivi ulteriori rispetto a quelli specificamente oggetto di istanza, nonché ogni valutazione, qualitativa e/o quantitativa, riferibile alle modalità operative e/o ai criteri adoperabili dalla società interpellante in sede di riallineamento ai sensi dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ss.mm.ii.
È altresì esclusa dall’ambito del presente interpello qualsiasi valutazione in ordine alla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento ed alla genesi qualitativa e/o quantitativa dei valori fiscalmente riconosciuti e di bilancio in ordine ai ” portafogli contratti e clienti” per i quali l’istante intende procedere all’operazione di riallineamento.
Sul punto restano impregiudicati i poteri di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, l’articolo 110 sopra richiamato ha previsto la facoltà di procedere all’adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. “riallineamento”).
In dettaglio, il comma 7 prevede che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”
Ai sensi del comma 8 ” le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (…) , anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (…) . Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3″.
Il successivo comma 8- bis, introdotto dall’articolo 1, comma 83, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede che “Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio incorso al 31 dicembre 2019”.
Con riferimento all’ambito oggettivo, l’articolo 14 della legge n. 342 del 2000, richiamato dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, prevede che i beni suscettibili di essere riallineati sono gli stessi beni indicati dall’articolo 10 della medesima legge e, cioè, quelli per i quali è possibile avvalersi della rivalutazione, ossia i beni materiali e immateriali, ammortizzabili e non ammortizzabili, le partecipazioni di controllo e di collegamento costituenti immobilizzazioni e, per i soggetti IAS adopter, anche le partecipazioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR (e cioè le partecipazioni che non si considerano detenute per la negoziazione) anche ove non si tratti di partecipazioni di controllo o di collegamento (cfr. Circolare n. 28/E del 2009 e Circolare n. 207/E del 2000).
Oggetto di riallineamento, in particolare, sono i maggiori valori civilistici rispetto a quelli fiscali iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019; i beni riallineabili, inoltre, devono essere presenti anche nel bilancio dell’esercizio successivo (2020) e l’adeguamento è effettuato nel bilancio 2020 tenendo conto dei decrementi verificatisi in tale ultimo esercizio.
Per quanto concerne le tipologie di divergenze riallineabili, come precisato nell’articolo 10 del D.M del 13 aprile 2001, n. 162 – richiamato dall’articolo 110, comma 7, del decreto legge n. 104 del 2020 – la disciplina del riallineamento “può essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all’articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo”.
In altri termini, stante l’ampia formulazione delle previsioni di carattere generale contenute nell’articolo 14 della legge n. 342 n. 2000 e nell’articolo 10 del D.M. n. 162 del 2001, il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento (cfr. Circolare n. 18/E del 13 giugno 2006; Circolare n.14/E del 2017 e da ultimo la Risposta n. 539 del 19 agosto 2021). Inoltre, occorre considerare che, coerentemente con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione, l’opzione per il riallineamento va esercitata per l’intero differenziale tra valore contabile e fiscale, non essendo consentito il riallineamento solo parziale della differenza di valore (cfr. circolari n. 18/E del 2006 e n. 13/E del 2014).
Tanto premesso, con riferimento al primo quesito , stante l’assenza di disposizioni che limitano espressamente le tipologie di divergenze riallineabili sui medesimi asset, deve ritenersi che – alla luce del richiamo contenuto nella disciplina del riallineamento in esame all’articolo 14 della Legge n. 342 n. 2000 e all’articolo 10 del D.M. n. 162 del 2001 – la Società istante possa beneficiare della disciplina del riallineamento in esame con riferimento alle attività immateriali oggetto di istanza, iscritte in bilancio al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’IFRS 3, nelle diverse operazioni di aggregazione aziendale ( business combination) che la Società ha posto in essere nel corso degli anni, purché le stesse non abbiano precedentemente ricevuto riconoscimento fiscale, in tutto o in parte, sotto una diversa qualificazione (aspetto che esula dall’ambito del presente interpello).
In ordine al secondo quesito, giova sottolineare che l’art. 14 della legge n. 342 del 2000, così come richiamato dall’art. 110 del D.L. n. 104 del 2020, prevede che i beni suscettibili di essere riallineati sono gli stessi beni indicati dall’art. 10 della medesima legge e, cioè, quelli per i quali è possibile avvalersi della rivalutazione. A seguito dell’entrata in vigore del comma 8- bis dell’art. 110 inserito dalla legge di bilancio 2021, l’ambito oggettivo della disciplina del riallineamento è stato esteso ” (…) anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019″.
Ciò posto, in ordine alla possibilità di procedere con il riallineamento della sola posta afferente al “portafoglio contratti e clienti”, contabilizzata nell’attivo patrimoniale tra le altre attività immateriali, si rammenta che il trasferimento della member- list rappresenta una cessione di un singolo asset riconducibile, in base all’indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Corti di merito, ad informazioni aziendali e commerciali, oggetto di tutela ai sensi dell’art. 98, comma 1, del Codice di tutela della proprietà industriale recato dal Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005″ (cfr. Risposta n. 609 del 18 dicembre 2020).
Pertanto, si ritiene che i “portafogli contratti e clienti” descritti nell’istanza rappresentino asset immateriali i cui maggiori valori iscritti in bilancio sono suscettibili di riconoscimento fiscale, purché ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuato il riallineamento.
In relazione al terzo quesito, si ricorda che oggetto del riallineamento sono i maggiori valori civili rispetto a quelli fiscali iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019 (cfr. circolare n. 18/E del 2006, n. 13/E del 2014 e n. 14/E del 2017); i beni devono essere presenti anche nel bilancio dell’esercizio successivo (2020) e l’adeguamento è effettuato nel bilancio 2020 tenendo conto dei decrementi (del disallineamento, n.d.r.) verificatisi in tale ultimo esercizio.
Al riguardo, il disallineamento che può formare oggetto di riallineamento (rectius la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva dovuta) è quello esistente al 31 dicembre 2019, non assumendo rilievo gli incrementi dello stesso intervenuti nell’esercizio successivo a quello di riferimento (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 198 del 2001 e Risposta n. 539 del 2021) .
In sostanza, rapportando alla disciplina in esame le indicazioni di prassi fornite in relazione alle precedenti norme sul riallineamento, una divergenza di valori individuata al 31 dicembre 2019 (per i soggetti cd. solari) può, alla fine del 2020, ridursi o non modificarsi e in tal caso sarà interamente riallineabile, oppure incrementarsi; in tale ultimo caso sarà riallineabile solo per la parte pari alla divergenza esistente al 31 dicembre 2019.
Nel caso specifico, dunque, la Società può ottenere il riconoscimento dei maggiori valori iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, relativi ai beni e attività risultanti dal bilancio stesso, sempreché tali maggiori valori siano ancora presenti nel bilancio cui si riferisce la dichiarazione dei redditi nella quale è richiesta l’applicazione dell’imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 162/2001. In altri termini, sono escluse dal riallineamento le differenze che si sono generate per effetto della Purchase Price Allocation (PPA) rispetto ai valori contabilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2019.
In merito al quarto quesito, si evidenzia che la disciplina in esame prevede che i differenziali oggetto di riallineamento siano riconosciuti a partire dal periodo d’imposta 2021, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento. Occorre evidenziare che, da ultimo, l’articolo 1, comma 622, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cd. “Legge di Bilancio 2022) ha inserito all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, i commi 8- ter e 8- quater in base ai quali ” La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo (…)”. Inoltre, ” In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo (…)”.
All’uopo occorre tenere conto delle considerazioni contenute nella relazione illustrativa al disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, AS n. 2448, XVIII Legislatura, pag. 236 dello stampato.
In primo luogo, dalla relazione illustrativa emerge che ” il maggior valore attribuito, ai fini fiscali – in sede di rivalutazione e/o di riallineamento – alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del Testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come, ad esempio, i marchi e l’avviamento) , è deducibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in almeno 50 anni” (enfasi aggiunta). Da quanto sopra emerge che devono ritenersi attratte nel perimetro della disposizione in esame tutte le attività immateriali che, come nel caso di specie, “sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo” ( rectius, fiscalmente ammortizzabili in un periodo pari o superiore a 18 anni).
Per quanto concerne la modalità di imputazione dell’importo riallineato, dal contenuto delle esemplificazioni numeriche della richiamata relazione emerge che il nuovo valore fiscalmente riconosciuto non si somma all’eventuale valore fiscale già esistente alla medesima data sullo stesso bene. Il primo verrà dedotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2021, secondo un autonomo piano di ammortamento, in conformità alla disciplina vigente ai fini dell’IRES e dell’IRAP. Al pari, la deduzione degli ammortamenti del valore fiscale già esistente continuerà sull’importo residuo secondo le modalità ordinarie.
Ne consegue che gli ammortamenti in corso saranno effettuati o proseguiranno con le aliquote specifiche previste dalle rispettive normative speciali applicate.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei fatti rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza e concreta attuazione del contenuto, nonché con riserva di riscontro nelle sedi competenti.
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