rivalutazione dei terreni e delle partecipazioniRiaperti i termini per la rivalutazione delle partecipazioni e delle quote posseduti al 1 gennaio 2013.

Non cambiano le regole di base quali, ad esempio, la misura dell’imposta sostitutiva dovuta, sempre nella percentuale del 2% in relazione alle partecipazioni non qualificate e del 4% in relazione alle partecipazioni qualificate e ai terreni.

L’articolo 1, comma 473, delle legge di stabilità 2013 riapre i termini per rideterminare il valore di terreni e partecipazioni, posseduti alla data del 1 gennaio 2013. Tale facoltà per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto a eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del 01.gennaio.2013. Il termine, per l’asseverazione della perizia, è stato fissato al 30 giugno 2013. Non è però previsto lo scomputo dell’imposta precedentemente versata in caso venga effettuata una nuova rivalutazione come è avvenuto, nella precedente versione, ad opera dell’art. 7 del Dl 70/2011.
Valutazione della convenienza  alla rivalutazione
Analizziamo alcuni elementi su cui procederemo alla valutazioni di sintesi sui calcoli di convenienza che dovrebbero esser alla base della valutazione se rideterminare o meno il valore delle proprie partecipazioni, detenute dalle persone fisiche e dagli altri enti espressamente individuati dalla norma de quo.
L’art. 5 della legge 448/2001 dispone che agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2013, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società qualora sia stata redatta l’apposita perizia asseverata e si sia pagata l’imposta sostitutiva, entro la data del 30 giugno 2013.

Molto spesso accede che si proceda alla rideterminazione del valore delle partecipazioni senza conoscere alcuni aspetti cruciali:

a) in primis un potenziale acquirente difficilmente acquisterà direttamente la partecipazione societaria dalla persona fisica-socio, specie se l’azienda, il cui valore è rappresentato seppur nominalmente nel titolo, è operativa (industriale/commerciale). Ciò in quanto nell’ambito delle strategie di merger and acquisition (M&A) alla share deal si contrappone l’asset deal: il cedente privilegerebbe, a fini fiscali cedere la partecipazione “affrancata” con il pagamento della sostitutiva, mentre l’acquirente, al contrario vorrebbe acquisire direttamente gli asset di modo che fiscalmente potrebbe dedurre integralmente i vari costi, ratione temporis, anziché iscrivere un valore di libro rappresentato dal costo sostenuto con l’acquisto della partecipazione, non deducibile ne svalutabile fiscalmente. Certo la rideterminazione resta un’ottima opzione qualora si debbano cedere partecipazioni tra soci, integrando così la propria percentuale partecipativa. Del resto la convenienza è evidente nel caso di partecipazione non qualificate si paga il 2% di sostitutiva a fronte di una tassazione del 20%, mentre nel caso di partecipazioni qualificate si paga un 4% a fronte di un tassazione del 22-23% (49,72*43%=23%). Va chiarito inoltre che in caso di donazione ex art. 68 c. 6 “Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante” per cui c’è continuità ai fini fiscali, mentre “Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”.
Rammento infine che se l’operazione è finalizzata a integrare una percentuale di controllo, non è necessario rideterminare il valore delle partecipazioni, si può effettuare l’operazione in perfetta neutralità fiscale.

I codici tributo sono invariati e sono «8055» per le partecipazioni e «8056» per i terreni.

L’imposta sostitutiva è pari al:

– 4% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) o del

– 2% per le partecipazioni non qualificate.

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