Con l’emanazione del DPCM 26 aprile 2020 si è consentita, in base all’articolo 2, la ripresa dell’attività nei cantieri edili. Tale ripresa risulta subordinata al rispetto delle misure previste da:
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri, ambedue allegati al predetto DPCM.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con la nota n. 156 del 13 maggio 2020 ha fornito ulteriori precisazioni ed indicazioni al proprio personale ispettivo in tema di vigilanza riguardanti la riapertura dei cantieri edili.
L’INL, nella nota in commento, indica a grandi linee i principali punti da rispettare per la ripresa dei lavori, sia per i titolari del cantiere che per tutti i subappaltatori e subfornitori presenti.
I principali punti evidenziati dalla nota sono:
- verifica del rispetto della distanza sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni dei cantieri;
- integrare, ove presente, il Piano di sicurezza e coordinamento;
- il committente, attraverso le figure preposte, ha l’onere di vigilare sull’adozione delle misure anti contagio.
L’INL ricorda che ai sensi dell’articolo 16 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazione dalla legge n. 27/2020, per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’art. 74 comma 1 del DLgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto legge del 2 marzo 2020 n. 9.
Per cui, per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, qualora il datore di lavoro non fornisce ai lavoratori le suddette mascherine, da utilizzare tutte le volte in cui la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, andrà in contro alla violazione di cui all’art. 18 comma 1 lett. d) del DLgs. 81/2008, per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
La norma suddetta prevede che tale comportamento sia sanzionato da contravvenzione punita penalmente dall’art. 55 del DLgs. 81/2008, con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.824,76 euro a 7.371,03 euro.
Diversa è l’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca ai lavoratori le mascherine ed il lavoratore non le indossa. In tale circostanza oltre a sanzionare il datore di lavora sarà sanzionato anche il lavoratore per violazione dell’articolo 20 lett. d) del decreto. La norma violata è sanzionata dall’art. 59 comma 1 lett. a) dello stesso DLgs. 81/2008, che punisce con la pena dell’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro la violazione dell’art. 20 comma 2 lett. d). Tale disposizione prescrive ai lavoratori di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, tra i quali, come abbiamo visto, rientrano perfettamente anche le mascherine.
L’INL dovrà prevedere, oltre alle attività di controllo, momenti di natura informativa, finalizzati proprio alla prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità negli ambienti di lavoro, rivolti alle imprese artigiane, a quelle piccole e medie nonché alle rispettive associazioni di categoria. Gli eventi informativi dovranno il più possibile valorizzare le “buone prassi”, anche attraverso la predisposizione di materiale divulgativo e di strumenti e metodologie di autoanalisi delle singole aziende.
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