AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025
Riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69
Dispone:
1. Ambito di applicazione
1.1 Con la procedura di riversamento spontaneo prevista dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito decreto), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
1.2 La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
b) hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
2. Casi di esclusione e decadenza dalla procedura di riversamento spontaneo
2.1 La procedura di cui al punto 1 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del decreto. Gli atti o provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.
2.2 La regolarizzazione è in ogni caso esclusa, e gli effetti di cui al successivo punto 9.1 non si producono, nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
– di condotte fraudolente;
– di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
– di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
– della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
2.3 Nel caso in cui gli Uffici, nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la presentazione dell’istanza di cui al comma 9 del citato articolo 5 del decreto, accertino in capo al contribuente una o più condotte di cui al punto 2.2, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta non produce effetti. Le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.
3. Approvazione del modello
3.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta di cui al punto 1.
3.2 Il modello di cui al punto 3.1, denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, è composto dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente, dai quadri per l’indicazione dei periodi di imposta di maturazione e di utilizzo del credito, degli importi del credito maturato e da riversare, dei motivi del riversamento indicati alle lettere a), b), c) e d) del punto 1.2, nonché di tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili, degli estremi di eventuali atti istruttori, atti di recupero o provvedimenti impositivi di cui al comma 12 dell’articolo 5 del decreto. Nel modello vanno espressamente indicati, nell’apposita sezione, gli estremi degli eventuali contenziosi pendenti alla data di presentazione dello stesso, per i quali è prevista la rinuncia. Nel modello va indicata anche la rinuncia alla presentazione del ricorso, da manifestare tramite la firma dell’istanza, per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali i termini sono ancora pendenti alla data di presentazione dell’istanza.
4. Reperibilità del modello
4.1 Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
4.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
4.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
4.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica a quello approvato e della sequenza dei dati.
5. Modalità di presentazione del modello
5.1 Il modello è presentato esclusivamente per via telematica, fatto salvo quanto indicato nel punto 5.2, direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del medesimo decreto.
5.2 In attesa dell’attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione del modello di cui al punto 3.1 tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione provinciale competente.
5.3 La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it; della pubblicazione del prodotto informatico, con gli opportuni adeguamenti, sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito internet. Di conseguenza, anche le specifiche tecniche ed i controlli, approvati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 259689 del 4 luglio 2022 e n. 169262 del 29 marzo 2024, sono stati aggiornati. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
5.4 È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate, di cui al successivo punto 7. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.
5.5 Le istanze presentate fino al 31 ottobre 2024, sono valide e sono fatti salvi gli effetti in base alle disposizioni all’epoca vigenti. Se il contribuente intende presentare una nuova e ulteriore istanza, avente ad oggetto atti, provvedimenti impositivi non resisi definitivi alla data del 22 ottobre 2021 o comunque crediti indebitamente utilizzati diversi da quelli già oggetto della precedente istanza, può accedere alla procedura secondo le disposizioni del presente provvedimento.
5.6 Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata, salvo quanto precisato al punto 5.2.
6. Termine di presentazione del modello
6.1 Il modello contenente la richiesta di regolarizzazione deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 3 giugno 2025.
6.2 L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione ovvero, nei casi di cui al punto 5.2, dalla ricezione del messaggio di posta elettronica certificata.
6.3 È consentita la sostituzione dell’istanza originaria barrando la casella “Istanza sostitutiva”. La sostituzione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione del modello di cui punto 6.1.
7. Ricevuta di presentazione del modello
7.1 L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio internet (Fisconline), generati secondo le modalità descritte ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni. Nei casi di cui al punto 5.2, l’avvenuta trasmissione della richiesta è attestata dalla ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata.
7.2 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate.
7.3 La richiesta si considera non trasmessa qualora il file che la contiene sia scartato per il mancato rispetto delle indicazioni previste nelle specifiche tecniche e nei controlli di cui al punto 5.3.
7.4 L’eventuale scarto del file trasmesso, di cui al punto 7.3, viene comunicato, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione, il quale può riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di scarto.
8. Modalità di pagamento
8.1 L’importo della regolarizzazione di cui al punto 1 deve essere riversato entro il 3 giugno 2025, in unica soluzione, oppure in tre rate di pari importo, da corrispondere entro il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto.
8.2 Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata presentata l’istanza di cui al punto 3.1, risulti divenuto definitivo successivamente alla data del 22 ottobre 2021 e fino alla data di presentazione della stessa istanza, il riversamento del credito deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.
8.3 In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 4 giugno 2025.
8.4 La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 3 giugno 2025 in unica soluzione l’importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.
8.5 La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo alla data di presentazione dell’istanza, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla data del 22 ottobre 2021.
8.6 Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o a rate, è effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con Risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022.
8.7 I soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, ed optato per il pagamento rateale, con la prima rata già versata entro il 16 dicembre 2024, sono tenuti ad effettuare i successivi versamenti rateali entro il 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. Anche in tal caso gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data di cui al punto 8.3.
8.8 I soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, senza procedere al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento in base all’opzione effettuata nell’istanza e nei termini previsti nel punto 8.1.
9. Perfezionamento della procedura ed effetti
9.1 La procedura si perfeziona con il pagamento in unica soluzione o dell’ultima rata, con le modalità previste nel punto 8.1, dell’intero importo dovuto o dell’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione nei casi di cui al punto 8.2 e seguenti. Per intero importo del credito si intende il credito da riversare in presenza delle condizioni previste al punto 1.2.
9.2 In caso di perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; nel caso dall’istanza risultino elementi rilevanti relativi alla violazione dell’articolo 10-quater di cui al periodo precedente, gli Uffici comunicheranno all’Autorità Giudiziaria l’adesione dei soggetti alla procedura di cui al punto 1, il successivo perfezionamento ovvero, nei casi di cui ai punti 9.3 e 9.4, l’inefficacia della regolarizzazione.
9.3 In caso di mancato perfezionamento della procedura, con riferimento a fattispecie diverse da quella di cui al successivo punto 9.4, o di assenza dei requisiti, la richiesta non produce effetti e l’ufficio procede con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero degli importi dovuti, interessi e relative sanzioni, calcolati sull’intero importo del credito indebitamente utilizzato.
9.4 In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 4 giugno 2025.
9.5 Per le istanze presentate successivamente al 31 ottobre 2024, nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione del modello di cui al punto 3.1, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, da eseguire entro il termine di cui al punto 6.1. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
9.6 Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di cui al punto 6.1 sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.
10. Trattamento dei dati
10.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e dalla normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.
10.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria designata per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. Le categorie di dati personali, compresi quelli riferibili all’articolo 10 del Regolamento, trattate attraverso il modello di Comunicazione, sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
10.3 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione della Comunicazione.
10.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
10.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello di Comunicazione venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
10.6 L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
10.7 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato a seguito della riapertura della procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione, effettuati entro il termine dell’entrata in vigore dello stesso decreto, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto, così come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
Il provvedimento approva il nuovo modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito, individua le modalità di presentazione dello stesso e le modalità di riversamento.
Oggetto della regolarizzazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto sono gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito a causa:
– di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
– di attività non ammissibili al credito d’imposta ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, come correttamente applicabile in base alla norma di interpretazione autentica di cui articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
– di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;
– dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.
La procedura di cui ai commi da 7 a 10 dell’articolo 5 del decreto non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 3 giugno 2025 il modello di domanda approvata con il presente Provvedimento, secondo le modalità qui riportate. Nel modello il contribuente indica, altresì, gli estremi degli eventuali contenziosi pendenti alla data di presentazione dello stesso ai quali ha rinunciato. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Inoltre, nel modello, il contribuente rinuncia ad impugnare gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di presentazione dello stesso sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La procedura si perfeziona con il versamento, in unica soluzione o dell’ultima rata, del credito indebitamente utilizzato. Il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione deve avvenire entro il 3 giugno 2025.
In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 3 giugno 2025, al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata validamente presentata l’istanza di riversamento spontaneo, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento del credito deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato.
Le istanze presentate con il modello in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono ritenute valide.
I soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, senza procedere al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento in base all’opzione effettuata nell’istanza e nelle scadenze fissate dal decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.69.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento:
Legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante “Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie”;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante “Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni”;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e successive modificazioni, recante “Disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento”;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”;
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;
Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo”;
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”;
Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato 1
ISTRUZIONI
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
MODELLO
(Testo dell’allegato)