FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 02 dicembre 2021
Riapertura termini CIG: istruzioni per l’uso
PREMESSA
Nell’ambito dei lavori inerenti la conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, titolato “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, è stato recentemente approvato un emendamento che riapre i termini di presentazione delle istanze legate agli ammortizzatori sociali Covid-19.
Nel testo del disegno di legge AS 2426 è stata recepita la richiesta avanzata dai Consulenti del Lavoro, attraverso l’introduzione dell’art 11-bis recante “Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale”. Tale articolo dispone che “i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa”.
Per quanto di stretto interesse circa i tempi di pubblicazione e conseguenti adempimenti, si evidenzia che la norma citata prevede espressamente uno strumento di semplificazione laddove considera validamente presentate le domande di cassa integrazione guadagni già inviate, e non accolte, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, che dovrà necessariamente realizzarsi entro il 20 dicembre 2021.
Con riguardo a tale specifica prescrizione, si ritiene utile evidenziare che, allo stato attuale, non è posto alcun blocco telematico né procedurale alla presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni inerenti periodi temporali decaduti, essendo al più prevista l’evidenza di un semplice “alert” di sistema che tuttavia non presuppone l’impossibilità di procedere compiutamente all’invio dell’istanza medesima.
Dal tenore letterale della norma citata e in considerazione della prassi descritta dall’Inps in circostanze analoghe, risulta pertanto ragionevole valutare l’opportunità di procedere, medio tempore, alla presentazione, laddove non già effettuata, di tutte le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, prima della data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 146/2021, affinché i datori di lavoro si possano avvalere efficacemente della validità prescritta per tutte le istanze inviate anticipatamente al predetto termine.
Per quanto attiene, dunque, alle domande di accesso ai trattamenti già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda e, quindi, per intervenuta decadenza del periodo richiesto, è ragionevole attendersi che i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze laddove abbiano già adempiuto entro la data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Con riguardo all’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, dovranno trasmettere tali dati entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
CASO | SOLUZIONE | NOTE |
---|---|---|
SR41/UniEmens CIG tardivo relativo ai periodi dicembre 2020 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021, nel caso di provvedimento di concessione notificato prima del termine di scadenza ordinario | Verosimilmente non occorrerà riproporne l’invio, l’Inps già in passato ha fornito tali indicazioni (cfr. messaggio Inps n. 2310/2021) | Ricordiamo che in caso di pagamento diretto delle prestazioni il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d’integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. La richiesta di conguaglio va effettuata entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo |
SR41/UniEmens CIG tardivo il cui provvedimento di concessione sia stato notificato dall’Inps successivamente ai termini di scadenza ordinari. In tal caso, rientrano i provvedimenti notificati tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 agosto 2021. | Verosimilmente non occorrerà riproporne l’invio, l’Inps già in passato ha fornito tali indicazioni (cfr. messaggio Inps n. 2310/2021) | |
SR41/UniEmens CIG omesso relativo ai periodi dicembre 2020 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021, nel caso di provvedimento di concessione notificato prima del termine di scadenza ordinario | Inviare il modello SR41/Uniemens Cig entro il 31/12/2021 | |
SR41/UniEmens CIG omesso il cui provvedimento di concessione sia stato notificato dall’Inps successivamente ai termini di scadenza ordinari. In tal caso, rientrano i provvedimenti notificati tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 agosto 2021. | Inviare il modello SR41/Uniemens Cig entro il 31/12/2021 | |
SR41/UniEmens CIG riportante un numero inferiore di lavoratori rispetto a quelli in cassa integrazione | Inviare il modello SR41/ Uniemens Cig con i Lavoratori esclusi entro il 31/12/2021 | |
SR41/UniEmens CIG riportante un numero di ore inferiore rispetto a quelle fruite e autorizzate | Inviare il modello SR41/Uniemens Cig con i lavoratori esclusi con il numero di ore corrette entro il 31/12/2021 | |
SR41/UniEmens CIG con ticket errato | Correggere il file con il ticket corretto assegnato alla domanda e inviare nuovamente il file | |
Domanda di cassa integrazione il cui inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia collocato tra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 inviata tardivamente | Verosimilmente, nel caso di domande già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, non occorrerà riproporne l’invio. L’Inps già in passato ha fornito tali indicazioni (cfr. messaggio Inps n. 2310/2021) | Si ritiene sia possibile procedere all’invio della domanda entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 146/2021). |
Domanda di cassa integrazione il cui inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia collocato tra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 omessa | Inviare la domanda entro il termine di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146/2021 | |
Domanda di cassa integrazione senza alcuni lavoratori | Invio della domanda allegando il file .csv contenente tutti lavoratori interessati entro il termine di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge n. 146/2021 | |
Domanda di cassa integrazione con un numero di ore inferiori rispetto a quelle di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa | Invio della domanda con indicazione delle ore corrette entro il termine di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge 146/2021 | |
Domanda di cassa integrazione contenente lavoratori errati | Invio della domanda con i lavoratori interessati entro il termine di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146/2021 | |
Caricamento file .csv errato | Invio della nuova domanda con il file .csv corretto | |
Presentazione domanda con indicazione periodo nel mese errato | Invio della nuova domanda con il periodo corretto | |
Domanda di cassa integrazione con unità produttiva errata | Invio della nuova domanda con indicazione della corretta unità produttiva |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- L'esonero dal versamento dei contributi per aziende senza CIG - Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con le risposte ai 10 quesiti più frequenti in materia - FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 03 dicembre 2020
- FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 31 marzo 2020 - 100 Risposte per 100 domande - Le faq della fondazione studi consulenti del lavoro
- IO Lavoro e Decontribuzione Sud - Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 03 novembre 2020
- La gestione del lavoratore in CIG - Compatibilità tra integrazione salariale e nuova attività lavorativa - FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 26 aprile 2021
- Green Pass, istruzioni per l'uso - FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 27 luglio 2021
- Smart Working: Istruzioni per l'uso - FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 13 settembre 2022
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…